Diritto dei nonni: di che cosa si tratta?

Secondo la legge italiana i nonni hanno il diritto di vedere i nipoti e di instaurare con loro rapporti continuativi e significativi.

Se i genitori o altre persone impediscono l’esercizio di tale diritto, i nonni possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei, sempre nell’esclusivo interesse del minore.

 

Indice:

  1. Diritto dei nonni. Che cosa è?
  2. Quali sono le regole attuali?
  3. La tutela dei diritti dei nonni
  4. Il mantenimento dei nipoti

 

1. Diritto dei nonni. Che cosa è?

Il diritto dei nonni a mantenere una relazione significativa con i propri nipoti è oggetto di tutela sia nella normativa italiana che in quella europea ed incontra come unico limite l’accertamento di un eventuale pregiudizio per il minore.

La tutela del rapporto, infatti, è condizionata all’accertamento che la frequentazione non costituisca pregiudizio per minore e per la sua serenità.

 

Il Decreto Legislativo del 28.12.2013 n. 154 ha elevato a diritto l’insieme dei valori culturali, sociali ed affettivi che definisce il rapporto tra nonni e nipoti, collocandolo nel Codice Civile nel rinnovato art. 317-bis.

E’ stata dunque valorizzata e premiata la figura degli ascendenti, il cui importante ruolo nella crescita e nell’educazione dei nipoti viene di fatto equiparando a quello dei genitori.

 

2. Quali sono le regole attuali?

L’articolo 317-bis del Codice Civile, così come modificato dal summenzionato decreto, recita, al primo comma: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Culturalmente l’Italia ha sempre recepito e vissuto la figura dei nonni come complementare, ciò è a dire come quei soggetti che potessero e dovessero intervenire, in luogo dei genitori, laddove questi ultimi non fossero in grado, materialmente e/o emotivamente, di assistere ed accudire i figli.

La collocazione del termine diritto all’interno dell’art. 317-bis affranca i nonni da tale concezione, attribuendo loro quel “potere”, indipendente dalle situazioni familiari contingenti, di vivere il rapporto col nipote: ciò, per il solo fatto che tale relazione rechi in sé un autonomo e pregevole valore affettivo ed emotivo, capace di arricchire sia il minore, che l’ascendente.

Il termine "significativi" rafforza la portata del diritto, affermando che il valore riconosciuto debba essere vissuto, realizzato e concreto.

Tale riconoscimento pertanto non è relegato a mere frequentazioni comandate o a corollario della vita familiare.

Il rapporto tra nonno e nipote deve essere tale da creare uno scambio di conoscenze tra generazioni o, almeno, deve essere tanto importante da lasciare traccia nella crescita umana, culturale ed emotiva del nipote.

L’articolo in esame utilizza il termine "mantenere rapporti significativi", riconoscendo così un senso al diritto, laddove tra l’ascendente ed il discendente sia effettivamente corrente un rapporto affettivo ed emozionale, ovvero, in breve, un legame concreto e non formale.

Stella polare della direzione che ha adottato il Parlamento, rimane incontestabilmente l’interesse del minore, tanto che il codice, come vedremo più avanti, riconosce al Giudice il potere di assumere provvedimenti sul tema ma sempre e solo nell’esclusivo interesse del minore.

La struttura sin qui esposta ha infatti senso in quanto possa giovare all’interesse del nipote a conservare e vivere con i nonni un legame culturale, che arricchisca la propria crescita, ed emotivo, che integri la propria sfera affettiva.

 

3. La tutela dei diritti dei nonni

Il riconoscimento del diritto su un piano sostanziale, comporta che lo stesso sia tutelabile e quindi azionabile in via giudiziale.

Il secondo comma dell’art. 317-bis dispone: “L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.

Concretamente, il nonno (ovvero l’ascendente) che veda impedita la frequentazione del minore, laddove ricorra un interesse di quest’ultimo, può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria affinché questa accerti che il minore trae beneficio dalla relazione con l’adulto ed assuma i provvedimenti per realizzarla.

I provvedimenti sono adottati su ricorso al Tribunale Per i Minorenni competente; il Tribunale, sentiti i genitori ed i nonni ed assunte informazioni eventualmente anche con l’ausilio dei Servizi Sociali di zona, provvede in camera di consiglio, una volta ottenuto il parere del Pubblico Ministero.

Il Tribunale può disporre, se ritenuto opportuno, anche l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.


Il diritto degli ascendenti non è però assoluto e incondizionato ma, come già anticipato, verrà tutelato e garantito solo se il giudice accerta che il legale del minore con i nonni, prima dell’interruzione, era un legame significativo e che al minore faccia “bene” la ripresa della frequentazione dei nonni.

La legge pone infatti al centro della tutela l’interesse del minore ad una crescita personale sana ed equilibrata, lontano da possibili conflitti e relazioni pregiudizievoli a tal punto che, se il rapporto tra nonno e nipote risulta pregiudizievole per il bambino, il genitore può opporsi legittimamente e non acconsentire alla frequentazione.

Per tale motivo, la procedura avviata davanti al Tribunale per i Minorenni presuppone il compimento da parte del giudice di vere e proprie indagini sulla famiglia e, a volte, anche l’ascolto dei minori, affinché possano emergere la loro volontà e le loro esigenze.

 

Con la sopra illustrata proceduta, lo Stato italiano ha quindi arricchito il valore della figura dei nonni, che storicamente ha sempre costituito un pilastro-ombra della famiglia e, finalmente, ne diviene anche attiva protagonista.

 

4. Il mantenimento dei nipoti

L’art. 316 bis del Codice Civile stabilisce che i nonni (ovvero, gli ascendenti), laddove i genitori del minore non abbiano sufficienti mezzi per adempiere gli obblighi verso i figli, abbiano il dovere di fornire i mezzi patrimoniali mancanti, per il mantenimento del nipote.

Anche tale disposizione, riconoscendo un dovere degli ascendenti, esprime l’incidenza del ruolo degli stessi rispetto ai minori.

L’obbligo dei nonni al mantenimento dei nipoti scatta al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. Impossibilità oggettiva da parte di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole;
  2. Abbandono della prole da parte di entrambi i genitori;
  3. Inadempienza (volontaria e non) di uno dei genitori ed incapacità dell’altro genitore di provvedere da solo al mantenimento dei figli, sfruttando tulle le risorse reddituali, patrimoniali e la capacità lavorativa (Cass. Civ. n. 20509/2010).

Rientra in quest’ultima fattispecie il caso tristemente frequente del genitore che, a seguito di separazione, non paga il mantenimento del figlio.

Il dovere di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti ha tutela giurisdizionale: ciò significa che, affinché sia rispettato, può essere adita nell’interesse del minore l’Autorità Giudiziaria competente (Tribunale dei Minori).

È bene sottolineare tuttavia che, prima di poter agire nei confronti dei nonni, è necessario provare a recuperare le somme dovute nei confronti del genitore inadempiente, attraverso le possibili azioni esecutive

Solo dopo aver esperito con insuccesso tali azioni, si potrà agire direttamente nei confronti dei nonni.

L’obbligo degli ascendenti di concorrere al mantenimento dei nipoti è pertanto subordinato e sussidiario, rispetto a quello, primario, dei genitori, perché sorge solo nell’eventualità in cui entrambi i genitori non dispongano di mezzi sufficienti, non potendo il genitore che sia in grado di mantenere i figli, rivolgersi ai nonni, per il solo fatto che l’altro genitore non dia il proprio contributo al mantenimento degli stessi.

 

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