Quali sono le parti comuni del condominio
Si definiscono “parti comuni” tutte quelle parti dell’edificio di cui, necessariamente, se ne fa uso comune. Sono, perciò, tutte quelle porzioni di stabile di proprietà di tutti i condomini e utili all’esistenza stessa del condominio.
Il valore della proprietà delle parti comuni, spettante ad ogni condomino, viene definito in millesimi sul valore totale dell’intero edificio. Le tabelle millesimali, allegate al regolamento, indicano le quote di proprietà di ciascun condomino nel condominio.
Il regolamento di condominio non costituisce un titolo di proprietà ma ha la funzione di disciplinare l’uso della cosa comune e la ripartizione delle spese.
Le parti comuni dell’edificio sono indivisibili “a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
Ciascun condomino può servirsi delle parti comuni e il suo diritto sulle stesse è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, ossia ai millesimi.