Revoca dell'amministratore di condominio: quando e come procedere

L’amministratore del Condominio è colui che si occupa della gestione del Condominio, assicurando che l’assemblea sia regolarmente convocata, che tutte le delibere vengano eseguite, che le spese condominiali vengano riscosse e versate sul conto corrente condominiale.

Cosa succede quando l’amministratore commette gravi irregolarità o quando viene meno il rapporto di fiducia tra i condomini e l’amministratore?

L’assemblea condominiale può revocare l’amministrare in qualsiasi momento, ma se non si riunisce, o non decide la revoca, il singolo condomino può rivolgersi al Tribunale ed ottenere la revoca giudiziale.

Con la guida dell’avvocato esperto in diritto condominiale, ti spiegheremo quali sono le gravi irregolarità che giustificano la revoca dell’amministratore, come e quando l’assemblea può revocarlo e come il singolo condomino può ottenere la revoca giudiziale.

 

Indice

  1. L’amministratore di Condominio: nomina.
  2. L’amministratore di Condominio: funzione e obblighi.
  3. Quando e come è possibile revocare l’amministratore?
  4. La revoca assembleare (ordinaria e per giusta causa) dell’amministratore.
  5. La revoca giudiziale dell’amministratore: presupposti e procedimento.

 

1. L’amministratore di Condominio: nomina.

Innanzitutto chi può svolgere il ruolo di amministratore?

Secondo quanto previsto dall’art. 71 bis disp. att. c.c. possono ricoprire tale ruolo coloro che, oltre i vari requisiti previsti dalla norma, abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgano attività di formazione periodica.

Possono svolgere l’incarico anche le società, a condizione che le persone fisiche operanti al loro interno (come i soci, gli amministratori o i dipendenti) siano in possesso di tutti i requisiti.

Se, invece, assume l’incarico di amministratore un condomino, non occorrerà che lo stesso abbia frequentato alcun corso di formazione specifico, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

Ma la nomina di un amministratore è sempre obbligatoria?

L’art. 1129 c.c. stabilisce l’obbligo di nominare un amministratore se il Condominio è composto da almeno 8 condomini[1].

Dunque, se lo stabile si compone di meno di 8 condomini, sarà sempre possibile (ma non obbligatorio) procedere alla nomina di un amministratore che si occupi della cura e della gestione dell’edificio.

L’amministratore è, generalmente, nominato dall’assemblea condominiale con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall’art. 1136 c.c. In particolare, la norma prevede che l’assemblea deve essere costituita da tanti condomini che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti. La delibera, per essere valida, deve essere assunta a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se non provvede l’assemblea è sufficiente l’iniziativa anche di un singolo condominio per ricorrere all’Autorità Giudiziaria ed ottenere la nomina giudiziale.

L’incarico ha durata annuale ed è rinnovabile per eguale periodo di tempo[2].

Al momento della nomina[3], l’amministratore deve comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il luogo in cui sono custoditi il registro anagrafico dei condomini, il registro dei verbali dell’assemblea, il registro di contabilità, nonché quando è possibile prenderne visione ed estrarne copia.

Nel caso sia nominata una società, occorrerà che siano specificati i dati personali e professionali del soggetto (dipendente, socio o amministratore della società) che assume l’incarico.

Negli spazi comuni e di maggior uso dell’edificio, accessibili anche ai terzi, l’amministratore deve indicare le proprie generalità e i propri recapiti, in modo che, sia i condomini, sia i terzi, possano agevolmente individuarlo e contattarlo[4].

L’assemblea condominiale può anche stabilire che la nomina dell’amministratore sia subordinata alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, derivante dagli atti compiuti nello svolgimento del proprio incarico[5].

Dal momento della nomina, l’amministratore assume la gestione del Condominio con conseguenti funzioni ed obblighi derivanti dall’incarico.

 

2. L’amministratore di Condominio: funzione e obblighi.

Le funzioni, gli obblighi e i compiti dell’amministratore sono individuati dalle norme del Codice civile[6].

 

L’amministratore rappresenta il Condominio nei rapporti con i terzi e con i fornitori:

  • può concludere contratti di fornitura per i servizi necessari. Ad esempio, per la pulizia ordinaria, la manutenzione dell’autoclave condominiale, può scegliere una ditta alla quale affidare i lavori;
  • rappresenta i partecipanti al Condominio in caso di liti giudiziarie;
  • può agire in giudizio per il pagamento delle somme dovute dai condomini morosi[7], rivolgendosi al Tribunale, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ossia un provvedimento che obbliga i condomini morosi al pagamento, entro 10 giorni.

 

L’amministratore cura il Condominio, assicurando:

  • il corretto svolgimento delle assemblee, ad esempio, assicurando che l’assemblea sia convocata almeno una volta l’anno;
  • l’esecuzione delle delibere assembleari. Se, ad esempio, l’assemblea delibera l’esecuzione di opere di manutenzione, l’amministratore deve richiedere alle ditte interessate di presentare un preventivo per i lavori;
  • l’osservanza del regolamento condominiale;
  • il buon uso delle cose e dei servizi comuni, in modo che ne sia consentito il miglior godimento da parte di ciascun condomino;
  • il buono stato di conservazione dell’edificio, provvedendo, ad esempio, a far eseguire le piccole opere necessarie.

 

L’amministratore gestisce il Condominio:

  • deve aprire il conto corrente condominiale, sul quale devono transitare tutte le somme in entrata e in uscita, relative al Condominio, come, ad esempio, le quote condominiali pagate dai condomini;
  • riscuote gli oneri condominiali dovuti da ciascun condomino;
  • redige annualmente il rendiconto condominiale[8], un documento con cui illustra all’assemblea tutte le entrate e le uscite del Condominio e giustifica le spese sostenute;
  • convoca l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Tale obbligo, però, è sospeso fino al perdurare dell’emergenza Covid[9];
  • esegue le spese necessarie alla manutenzione e conservazione dell’edificio, utilizzando le somme presenti sul conto corrente condominiale;
  • assicura la regolarità contabile, finanziaria e fiscale del Condominio, ad esempio, presentando annualmente la Certificazione Unica dei redditi del Condominio;
  • tiene con regolarità e precisione il registro dei verbali delle assemblee[10], il registro della nomina e revoca dell’amministratore[11], il registro di contabilità[12].

 

L’amministratore ha anche il dovere di:

  • conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, sia con riferimento al rapporto con i condomini, sia con riferimento allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del Condominio;
  • fornire ai condomini che ne facciano richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  • comunicare ai creditori del Condominio, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi[13], in modo che i creditori possano agire per ottenere dai condomini morosi il pagamento delle somme dovute;
  • tenere il registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei condomini[14];
  • alla cessazione dell’incarico, consegnare tutta la documentazione in suo possesso ed eseguire le attività urgenti, cioè, quelle che non possono essere differite al momento in cui sarà nominato un nuovo amministratore. Per queste attività non deve essere corrisposto un compenso ulteriore.

 

3. Quando e come è possibile revocare l’amministratore?

L’assemblea condominiale può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche prima della scadenza annuale del mandato.

La revoca assembleare può essere:

  • ordinaria, ad esempio quando il Condominio decida di revocare l’incarico per poter nominare amministratore uno dei condomini;
  • per giusta causa, quando l’amministratore ha commesso gravi irregolarità nella gestione del Condominio, ad esempio, omettendo di accendere il conto corrente condominiale.

La revoca per giusta causa può essere disposta anche dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta del singolo condomino.

Vediamo di seguito come revocare l’amministratore.

 

4. La revoca assembleare (ordinaria e per giusta causa) dell’amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere disposta dall’assemblea condominiale, che deve:

  • riunirsi, inserendo all’ordine del giorno la revoca dell’amministratore in carica e la nomina del nuovo amministratore[15].
  • costituirsi con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell’edificio e la maggioranza dei condomini;
  • deliberare con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e la metà del valore dell'edificio[16].

 

Il regolamento condominiale contrattuale, cioè il regolamento predisposto dal costruttore e allegato agli atti di acquisto[17], può prevedere maggioranze diverse per la revoca dell’amministratore.

Ad esempio, può stabilire che la revoca sia fatta dall’assemblea in seconda convocazione, così snellendo i quorum costitutivi e deliberativi. Infatti, l’assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio. Le delibere possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio.

In ogni caso, il regolamento condominiale contrattuale non può sottrarre all’assemblea la nomina e la revoca dell’amministratore, riservandola ad un solo condomino, o ad un gruppo di condomini[18].

 

4.1. La revoca assembleare ordinaria.

La revoca dell’amministratore può essere ordinaria, non richiede una particolare giustificazione per la scelta espressa dall’assemblea, né è necessario che l’amministratore abbia commesso gravi irregolarità.

Ad esempio, la revoca è ordinaria quando l’assemblea decida di affidare l’incarico ad un diverso professionista, o decida di nominare amministratore uno dei condomini.

L’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento e si distingue tra:

  1. revoca ordinaria al termine dell’incarico annuale, quando l’assemblea, semplicemente, sceglie di affidare l’incarico di amministratore a qualcun altro;
  2. revoca ordinaria prima della scadenza dell’incarico annuale, che consente all’amministratore di chiedere il pagamento del compenso pattuito per l’intera durata dell’incarico, oltre il risarcimento del danno[19].

 

4.2. La revoca assembleare per giusta causa.

L’assemblea può revocare per giusta causa l’amministratore che sia stato negligente nello svolgimento dei propri compiti ed abbia commesso gravi irregolarità.

Le gravi irregolarità che giustificano la revoca dell’amministratore per giusta causa sono individuate dalla legge e, come vedremo tra poco, sono le stesse che consentono la revoca giudiziale.

Il potere di revoca spetta sempre all’assemblea, che si riunisce anche se la richiesta proviene da un singolo condomino.

Come nel caso della revoca ordinaria, anche per la revoca per giusta causa l’assemblea si costituisce con la partecipazione dei condomini che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell’edificio e la maggioranza dei condomini. L’assemblea decide la revoca con i voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Se l’assemblea, appositamente convocata, non si riunisce o non delibera la revoca dell’amministratore, il singolo condomino può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore che ha commesso gravi irregolarità.

 

5. La revoca giudiziale dell’amministratore: presupposti e procedimento.

La revoca giudiziale per le gravi irregolarità[20] è ammessa, ad esempio, quando l’amministratore:

  • non convoca l'assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto condominiale;
  • non apre o non utilizza il conto corrente intestato al Condominio;
  • confonde il proprio patrimonio con quello del Condominio, ad esempio, chiedendo di versare le quote condominiali sul proprio conto corrente;
  • si rifiuta, ripetutamente, di convocare l'assemblea per la sua revoca e la nomina del nuovo amministratore;
  • non esegue le delibere dell’assemblea, ad esempio, se l’assemblea decide di eseguire la manutenzione dell’ascensore che si blocca ripetutamente e l’amministratore non provvede a contattare la ditta incaricata.

 

Commette una grave irregolarità l’amministratore che, ad esempio, riscuote le quote condominiali, chiedendo ai condomini di effettuare il pagamento con bonifico sul proprio conto corrente personale, perché non ha aperto il conto corrente intestato al Condominio.

Al momento della sua nomina, infatti, l’amministratore ha il dovere di aprire un conto corrente intestato al Condominio. Su questo conto corrente devono essere versate tutte le somme spettanti al Condominio, incluse le spese condominiali pagate da tutti i condomini.

I condomini possono pagare le spese condominiali anche con bonifico sul conto corrente del Condominio.

Il ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere fatto su iniziativa del singolo condomino e non richiede particolari formalità[21].

Il condomino che voglia ottenere la revoca dell’amministratore deve rivolgersi al Tribunale del luogo ove ha sede il Condominio ed esporre le ragioni della richiesta, indicando con precisione le gravi irregolarità commesse dall’amministratore.

Il procedimento si svolge con modalità snelle e il Tribunale, prima di assumere la decisione di revoca, convocherà il condomino istante e l’amministratore, per consentire loro l’esposizione delle proprie ragioni[22].

Solo se il Tribunale accoglie l’istanza di revoca dell’amministratore, il condomino può chiedere al Condominio il rimborso delle spese sostenute.

A sua volta, il Condominio ha diritto di rivalsa nei confronti dell’amministratore, per ottenere la restituzione delle spese rimborsate al condomino. 

Successivamente alla revoca giudiziale, l’assemblea deve riunirsi per la nomina del nuovo amministratore. Infatti, con il ricorso al Tribunale non è possibile chiedere, contestualmente alla revoca, anche la nomina del nuovo amministratore, che è e resta un compito dell’assemblea[23]

Il procedimento giudiziale per la revoca dell’amministratore non richiede, necessariamente, l’assistenza del legale di propria fiducia.

Tuttavia, è consigliabile agire sempre rivolgendosi al proprio legale, per poter valutare la responsabilità dell’amministratore.

 

________________________

Note:

[1] Se non vi provvede l’assemblea, basta l’iniziativa di un solo condomino (o dell’amministratore dimissionario), per ricorrere all’Autorità Giudiziaria ed ottenere la nomina di un nuovo amministratore. Il ricorso non necessità dell’assistenza di un legale, può essere presentato in carta semplice al Tribunale del luogo ove ha sede il Condominio, che deciderà in camera di consiglio. Mancando ancora un albo degli amministratori di Condominio, dopo la riforma introdotta con la l. 220/2012, molti Tribunali si sono dotati di elenchi/messe a disposizione di professionisti, che posseggono i requisiti di cui all’art. 71 bis disp. att. c.c., dai quali attingere per la nomina giudiziale degli amministratori.

[2] Art. 1129, comma 10, c.c.

[3] Sia nel caso di nuova nomina, sia nel caso di rinnovo di nomina precedente.

[4] Art. 1129, co. 5, c.c. La norma vuole consentire il facile accesso ai contatti dell’amministratore, non solo a vantaggio dei condomini, che devono poterlo contattare tempestivamente, ma anche a vantaggio dei terzi estranei al condominio. Si pensi, ad esempio, al creditore che debba notificare un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio. Non essendo (ancora) previsto un albo degli amministratori di Condominio, l’unico modo per conoscere le generalità dell’amministratore è quello di recarsi presso il Condominio dove è (o dovrebbe essere) affisa una targa con il nome, il telefono e il domicilio professionale dell’amministratore di quel Condominio. L’art. 1129, comma 6, c.c., dispone che, “In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.”

[5] Art. 1129, co. 3 e 4, c.c. Se nel periodo di nomina dell’amministratore, l’assemblea delibera l’esecuzione di lavori straordinari, l’amministratore deve adeguare i massimali della polizza, ad un importo almeno pari a quello dei lavori. Se possiede già una polizza per la responsabilità civile professionale, questa deve essere integrata da una dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca la copertura assicurativa con i suddetti massimali. 

[6] Le norme di riferimento sono da individuarsi negli artt. 1129, 1130, 1131 c.c.

[7] Art. 1129, co. 9, c.c. “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.” In base al novellato art. 63, disp. att. c.c. l’amministratore può adire l’Autorità Giudiziaria senza preventiva autorizzazione dell’assemblea, è sufficiente lo stato di ripartizione approvato. Dalle due norme citate, dunque, deriverebbe il dovere dell’amministratore di agire tempestivamente nei confronti dei condomini morosi, per le somme da questi dovute.

[8] Il contenuto del rendiconto condominiale è disciplinato dall'art. 1130 bis c.c., deve contenere le voci di entrata e di uscita, tutti i dati inerenti alla situazione patrimoniale del Condominio, i fondi disponibili e le riserve devono essere espressi in modo chiaro e facilmente leggibile. Il rendiconto si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, di una relazione esplicativa della gestione, che deve indicare anche i rapporti in corso e le questioni pendenti.

[9] Art. 63-bis, co. 1, d.l. 104/2020, conv. con modif. dalla l. 126/2020, in vigore dal 14 ottobre 2020.

[10] Nel registro dei verbali delle assemblee, oltre alle deliberazioni assunte, devono essere annotate anche: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea; le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; se adottato, è allegato il regolamento di condominio.

[11] Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore, gli estremi del provvedimento giudiziale in caso di nomina, o revoca, da parte dell’Autorità Giudiziaria.

[12] Nel registro di contabilità, che può essere tenuto anche con modalità informatizzate, sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni dal momento in cui sono effettuati, i singoli movimenti in entrata ed in uscita, relativi al patrimonio condominiale.

[13] L’art. 63 disp. att. c.c., prevede il c.d. beneficio di escussione in favore dei condomini virtuosi. Nel caso in cui un terzo vanti un credito nei confronti del Condominio, questi dovrà rivolgersi all’amministratore, chiedendo i dati dei condomini morosi. Nei confronti di costoro dovrà agire per recuperare le somme spettanti. Solo se l’escussione dei condomini morosi si sarà rivelata infruttuosa, o non completamente satisfattiva, potrà agire nei confronti dei condomini adempienti, nei limiti delle loro quote millesimali. 

[14] Il registro di anagrafe condominiale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, indicando: il codice fiscale, la residenza o domicilio, i dati catastali dell’unità immobiliare di riferimento, tutti i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ciascun condomino è tenuto a comunicare all’amministratore i dati necessari, ogni variazione deve essere comunicata in forma scritta, entro 60 giorni. Se i condomini non provvedono alle comunicazioni necessarie, l'amministratore deve sollecitarli con lettera raccomandata e, decorsi 30 giorni, può acquisire egli stesso le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai condomini responsabili.

[15] Art. 1129, comma 10, c.c. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.”

[16] L’art. 1129, comma 10, c.c. stabilisce che la revoca dell’amministratore deve avvenire con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina. L’art. 1136, comma 4, c.c. stabilisce che le deliberazioni relative alla nomina e revoca dell’amministratore devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., ossia con la maggioranza prevista per l’assemblea in prima convocazione. Ci si è chiesti se, nel caso in cui l’assembla in prima convocazione non possa costituirsi per mancanza del quorum, la delibera di nomina o di revoca dell’amministratore possa essere assunta dall’assemblea in seconda convocazione, quindi con quorum deliberativi e costitutivi inferiori. In senso favorevole a questa tesi si fa notare che, l’applicazione rigida della normativa sul quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea, potrebbe portare ad una paralisi di questa attività. Frequentemente, infatti, accade che l’assemblea non riesca a costituirsi in prima convocazione. Viceversa, in senso contrario a questa tesi, si fa notare che, ammettere la revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea in seconda convocazione, significherebbe eludere il dettato normativo, che ha voluto stabilire una maggioranza qualificata, stante il particolare rilievo dell’oggetto della delibera. Sul punto la giurisprudenza sembra incline ad una lettura aderente al dettato normativo, richiedendo la maggioranza qualificata per la delibera di nomina e revoca dell’amministratore (Tribunale Salerno sez. II, 22/01/2019; Corte appello L'Aquila, 16/09/2011, n. 873).

[17] Il regolamento contrattuale può anche essere adottato, o modificato, dall’assemblea condominiale con votazione all’unanimità.

[18] Diversamente, la nomina e la revoca sarebbero affette da nullità, Cassazione civile sez. II, 24/05/2013, n.13011.

[19] Il rapporto tra il Condominio e l’amministratore è tradizionalmente inquadrato nel mandato oneroso. L’art. 1725 c.c. pone a carico del mandante, che revochi il mandato prima della scadenza senza giusta causa, l’obbligo di risarcire i danni. Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, l'amministratore revocato, non può ottenere tutela in forma specifica, ma “soltanto una tutela risarcitoria o per equivalente, non esistendo un diritto dell'amministratore alla stabilità dell'incarico, attesa la revocabilità in ogni tempo, in base all'art. 1129, comma 2, c.c.” (Cassazione civile sez. un., 29/10/2004, n.20957).

[20] L’elencazione delle gravi irregolarità dell’amministratore è contenuta nell’art. 1129 c.c. L’amministratore commette gravi irregolarità se: - non rende il conto della gestione; - omette di agire, o resistere, in giudizio nell’interesse del Condominio; - omette di informare l’assemblea dell’esistenza di un giudizio che ecceda le sue attribuzioni e funzioni; - non esegue le delibere dell’assemblea, o i provvedimenti giudiziari e amministrativi; - ha acconsentito alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di un credito insoddisfatto del Condominio; - non ha diligentemente tenuto il registro anagrafico dei condomini, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore; - non ha fornito, al condomino che ne faccia richiesta, lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; - non ha comunicato in modo incompleto o inesatto i propri dati anagrafici e professionali; ? pur avendo proposto l’azione giudiziaria per il recupero delle somme dovute al Condominio, ha omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva.

[21] Può essere redatto su carta semplice, o utilizzando i moduli che molti Tribunali rendono disponibili sul proprio sito istituzionale.

[22] Ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.c.: "Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione".

[23] Solo in caso di inerzia dell’assemblea, sarà possibile, anche per il singolo condomino, adire il Tribunale per la nuova nomina. Per approfondimenti, si veda la nota 1 del presente articolo.

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