Cos'è l'apprendistato?

Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l'ingresso dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nel mondo del lavoro.

Il tratto caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro si impegna a fornire all’apprendista una specifica formazione professionale e a retribuirlo per l’attività svolta stabilita, tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate.

All’apprendista sono assicurati percorsi di formazione interna o esterna all’azienda e la formazione acquisita deve essere registrata in apposito libretto formativo cd. libretto formativo del cittadino.

La nuova disciplina del Jobs Act ha apportato alcun modifiche alla disciplina vigente.

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma e la specializzazione professionale. Tale tipologia è mirata al conseguimento di una qualifica professionale rivolta a giovani adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età. Questa tipologia è destinata o all’acquisizione di una qualifica entro il compimento del diciottesimo anno di età oppure al conseguimento di un titolo di studio in alternanza scuola-lavoro;
  • apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere. Tale tipologia è mirata al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro ed è rivolta a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Questo tipo di apprendistato non fa conseguire una qualifica o un titolo di studio; consente, invece, l’accrescimento delle competenze tecniche del giovane al fine di farlo divenire un lavoratore qualificato;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca. Questa tipologia contrattuale è mirata al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e di alta formazione, e per la specializzazione tecnica superiore. E’ pertanto limitata a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

A queste tipologie si aggiunge l’apprendistato per i lavoratori in mobilità, che rappresenta comunque una forma di apprendistato con la specifica finalità di qualificare o riqualificare i lavoratori in mobilità. Nessun limite di età è, ovviamente, previsto per tale rapporto di lavoro.

La forma del contratto deve essere scritta con la puntualizzazione che essa è richiesta ai fini della prova.

Rimane necessario che nel contratto sia contenuto, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale che potrà essere predisposto sulla base di moduli e formulari, stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Durante il periodo formativo si applicano le regole generali previste per il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dunque la risoluzione del rapporto del lavoro potrà avvenire esclusivamente per giusta causa o giustificato motivo.

La durata minima è di sei mesi, con l’unica deroga che riguarda i casi in cui il contratto può essere stipulato a tempo determinato. Tale ipotesi è ammessa per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali sia relativamente alla tipologia professionalizzante che per quello finalizzato alla qualifica, il diploma e la specializzazione professionale.

Con questo tipo di contratto il datore di lavoro può inquadrare il lavoratore in una categoria inferiore, non più di due livelli, di quella che spetta ai lavoratori che svolgono mansioni equivalenti a quelle che l’apprendista dovrà conseguire alla conclusione della formazione.

Il datore di lavoro ottiene una serie di benefici in ordine agli oneri fiscali e previdenziali.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo? assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, è di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza.

 

(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)

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