Proposta di legge contro omotransfobia: quali novità?

In questo articolo sono approfonditi dall'Avvocato De Gasperis, i termini e lo stato dell’arte del dibattito ruota intorno alla proposta di legge in discussione presso le sedi parlamentari in tema di omotransfobia. Si tratta di un argomento di notevole attualità, alla luce anche dei recenti episodi di cronaca.

Indice: 

  1. Storia della proposta di legge. A che punto siamo ora?
  1. Quali modifiche prevede il testo?
  1. Cosa prevedono gli articoli 604bis e 604ter del codice penale?
  1. Quali sono le normative sul tema nel resto d’Europa?

 

Storia della proposta di legge. A che punto siamo ora?

Nel corso degli ultimi mesi il dibattito attorno alla legge contro l’omotransofobia si è fatto sempre più pressante, anche alla luce dei recenti episodi di violenza commessi in danno di persone con orientamenti sessuali diversi dalla c.d. “normalità”.

Ad una legge del genere, tuttavia, si lavora da quasi 25 anni senza risultati significativi.

Dal 1996 è una giostra di tentativi falliti: la prima proposta venne infatti presentata nel 1996 da Nichi Vendola, allora deputato di Rifondazione comunista. A ciò ha fatto seguito il disegno di legge “Salvato” del 1997, poi quello del leader storico del movimento LGBT, Franco Grillini, nel 2001. Ci provò anche Anna Paola Concia, due volte: nel 2009 e nel 2011. Si ricorda, infine, il tentativo del 2013 portato avanti dal renziano Ivan Scalfarotto: il ddl che riesce a essere approvato alla Camera col contestatissimo Gitti-Verini (Pd), che lasciava mani libere a partiti e associazioni di natura omotransfobica. La legge naufragò silenziosamente nelle stanze del Senato.

Adesso a riprovarci è il deputato Alessandro Zan, del Partito democratico, primo firmatario del disegno di legge che, secondo una prima bozza del testo, ha l’obiettivo di uniformare e unificare cinque proposte precedenti sullo stesso tema (Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi).

Come si legge nel suo discorso alla Camera dei Deputati, l’intenzione è quella di equiparare le manifestazioni di odio fondate sull’omofobia e la transfobia a quelle, già riconosciute e punite dal nostro ordinamento, fondate su motivi razziali, etnici, religiosi o rivolte contro gli appartenenti alle minoranze linguistiche.

L’opposizione depositava circa 800 emendamenti al testo, presentando anche eccezione di costituzionalità. Ciò comporta che l’esame in aula del testo, potrà avvenire solo dopo un voto della Camera contro tale eccezione di costituzionalità. Voto che avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, come annunciato dalla conferenza dei capigruppo.

 

Quali modifiche prevede il testo?

In sintesi, la bozza del disegno di legge in questione agisce in due direzioni:

- la modifica del codice penale;

- l’intervento sulla legge Mancino.

Si ritiene che per contrastare i reati motivati dallo stigma sessuale sia più efficace, rispetto all’introduzione di una circostanza aggravante, prevedere l’estensione dei reati puniti dalla legge Reale- Mancino e, ora, dagli art. 604 bis e 604 ter c.p. anche alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima (come già previsto in numerose proposte di legge già presentate in Parlamento).

Nel dettaglio, sul codice penale si agisce sugli articoli 604 bis e 604 ter, ovvero sulle vecchie disposizioni che si ritrovano all’articolo 3 della legge Mancino-Reale.

Stando al testo del disegno di legge, si andrebbe a estendere il campo d’azione della legge ai reati motivati da omofobia, transfobia e misoginia, oltre a quelli che già punisce, ovvero gesti, azioni, aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

L’art. 1 della legge Mancino, infatti, attualmente punisce “chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

 

Cosa prevedono le modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter c.p.?

Il testo previsto dal cosiddetto “ddl Zan” prevede modifiche specifiche volte ad inserire tra le condotte di istigazione, violenza, e discriminazione anche quelle fondate sull’omofobia e la transfobia:

Per quanto riguarda la modifica all’art. 604-bis del codice penale:

All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

b) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda o istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

In relazione, invece alla modifica all’articolo 604-ter del codice penale:

Al primo comma dell’articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere,».

Oltre a queste modifiche, il ddl prevede ulteriori e interessanti novità per quanto riguarda, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena, che può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

Ulteriori novità concernono le sanzioni accessorie che possono essere stabilite dal Giudice con la sentenza di condanna.  Il Giudice, per esempio, può disporre le seguenti sanzioni:

  • l’obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
  • la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno;
  • il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
  • il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni;
  • la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità (se il condannato non si oppone).

Il disegno di legge, poi, prevede la possibilità di recupero di chi commette il reato, attraverso vari percorsi all’interno di organizzazioni di volontariato: in questo senso la sanzione avrà una funzione rieducativa, in linea con quanto previsto dall’art. 27 della Costituzione.

Il ddl in questione, inoltre, introduce la previsione di iniziative di formazione nelle scuole per combattere il bullismo omotransfobico, nonché l’istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia il 17 maggio (data, di fatto, già celebrata a livello europeo e internazionale).

 

Quali sono le normative sul tema nel resto d’Europa?

In tema diritti LGBT, secondo la mappa Europe Rainbow redatta dalle sigle Lgbt+ Ilga, l’Italia risulta 35esima su 49 paesi analizzati. Inoltre, l’indagine dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali (Fra) ha evidenziato come il nostro paese sia ai primi posti per indice di discriminazione (secondo gli intervistati, infatti, si attesta sul 19 %).

I dati registrati sulle violenze e gli abusi, poi, sono in crescita, fenomeno accentuato soprattutto durante l’emergenza Covid-19. L’agenzia europea dei diritti umani riporta che in Italia circa il 92 % delle persone LGBT sostiene che lo Stato non si occupi di problematiche come l’intolleranza e il pregiudizio.

Entrambi i report sottolineano come in Italia sia assente una legge contro l’odio e la discriminazione. Ciò a differenza di quasitutti gli altri paesi europei.

Quanto all’Unione Europea, si ricorda che il Parlamento europeo è intervenuto a più riprese nel corso degli ultimi 30 anni (una delle prime risoluzioni sul tema risale al 1984), chiedendo agli stati membri di adottare normative in materia antidiscriminatoria (tenendo conto non solo della discriminazione religiosa o razziale, ma anche di quella derivante dai diversi orientamenti sessuali).

Il 26 settembre 2000 la stessa Assemblea ha approvato una raccomandazione a tutti gli Stati membri, volta a introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria. Ancora, nel 2010 il Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione avente ad oggetto le “misure per combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere".

Come sopra accennato, molti paesi dell’Unione Europea hanno previsto all’interno dei loro ordinamenti, già da molto tempo, legislazioni che mirano a combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale.

Per citarne solo alcune:

- La Danimarca ha adottato una legge antidiscriminatoria generale già nel 1971 (legge 9 giugno 1971, n. 289), successivamente modificata con la l. 357/1987, prevedendo espressamente la non discriminazione per "orientamento sessuale".

- La Francia, nel 2004 ha approvato una proposta di legge contro l'omofobia, istituendo anche, un ente apposito, “l'Alta autorità per la lotta contro la discriminazione e per l'uguaglianza”.

- La Grecia nel 2005 si è dotata di una legge relativa al principio della parità di trattamento, indipendentemente da razza o origine etnica, convinzioni personali o religiose, disabilità, età o orientamento sessuale.

- L’Austria, nel 2004, ha adottato la “Legge sul trattamento equo”, diretta a combattere le discriminazioni sul luogo di lavoro, conseguenti all'appartenenza etnica, all'età, la religione, il sesso della persona o al suo orientamento sessuale.

-Il Belgio, infine, ha adottato nel 2003 una legislazione destinata ad attuare le direttive sull'uguaglianza razziale e sulla parità di trattamento in materia di occupazione.

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