E-commerce: la guida legale per vendere online

Stai pensando di aprire un e-commerce? Oppure ne hai già uno operativo e ti stai chiedendo se è tutto a posto dal punto di vista legale?

Vendere online è una grande opportunità, ma ci sono anche alcuni rischi di natura legale che occorre gestire.

In questo articolo l’avvocato esperto in e-commerce ti spiegherà quali sono i requisiti fondamentali richiesti dalla legge per un sito di e-commerce, che è necessario tenere a mente quando si intende iniziare a vendere online, per evitare di incorrere in sanzioni o in problemi legali.

 

Indice:

  1. Che cos’è l’e-commerce?
  2. Quali sono i requisiti fondamentali da possedere per iniziare a vendere online?
  3. Quali sono le caratteristiche che deve avere il tuo sito?
  4. Cos’è il documento termini e condizioni?
  5. Se si vende a consumatori: l’applicazione codice consumo
  6. Quali sono le principali indicazioni che il documento deve contenere?

 

1. Che cos’è l’e-commerce?

Prima di tutto è necessario comprendere che cosa si intenda per e-Commerce.

Il termine e-commerce si riferisce all’attività di acquisto o vendita di beni e servizi tramite il web.

Ciò che caratterizza l’e-commerce è il fatto che la vendita sia realizzata interamente online, tramite una piattaforma in cui sono indicati i beni e i servizi offerti, che l’utente può consultare e acquistare direttamente sul web.

A seconda del profilo cliente a cui l’attività di e-commerce è diretta, si può parlare di:

  • Business to Consumer (B2C): azienda che vende a un privato.
  • Business to Business (B2B): azienda che vende a un’altra azienda.

A seconda, invece, del servizio offerto si può distinguere tra:

  • E-commerce indiretto: compravendita di beni materiali on-line e consegna, agli acquirenti, in modo tradizionale attraverso posta o corrieri; per gestire i rapporti telematici con il cliente l’impresa ha una propria struttura o si affida a società che li gestisce.
  • E-commerce diretto: compravendita di beni immateriali ossia “digitali” (ad esempio, file musicali, biglietti elettronici, software, film, immagini): il cliente acquista il bene on-line e lo ottiene direttamente e telematicamente (attraverso, ad esempio, download o codici di accesso).

 

2. Quali sono i requisiti fondamentali per iniziare a vendere online?

Se si sta pensando di avviare un’attività di e-commerce è bene ricordare che, ancora prima di pensare al sito web e alle caratteristiche che questo deve presentare per essere considerato a norma di legge, sarà necessario organizzare correttamente l’attività dal punto di vista fiscale.

Per poter svolgere legalmente un’attività online sarà quindi necessario dotarsi di una partita Iva.

Più precisamente, la partita Iva è obbligatoria ogni qual volta l’attività esercitata presenti queste caratteristiche:

- una stabile organizzazione;

- continuità;

- professionalità;

Non è, invece, un criterio valido per valutare l’obbligatorietà di apertura della partita IVA la soglia dei 5000,00 euro annui di cui si sente spesso parlare.

L’apertura della partita IVA può essere invece evitata nel caso in cui cui la tua attività abbia carattere occasionale, come ad esempio nell’ipotesi di vendite sporadiche di alcuni tuoi beni su piattaforme come Ebay.

 

3. Quali sono le caratteristiche che deve avere il tuo sito?

Entrando maggiormente nel dettaglio: quali caratteristiche deve avere un sito di e-commerce?

Prima di tutto è necessario sapere che i siti web devono contenere delle informative fondamentali per essere conformi alla legge e, in particolare, al Regolamento per la Privacy adottato dall’Unione Europea nel 2016, meglio noto come GDPR[1].

Sono adempimenti da non prendere alla leggera. Le sanzioni previste in caso di violazione della normativa in tema di privacy, infatti, sono molto salate e per le aziende possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo[2].

Quali sono, dunque, questi documenti fondamentali da predisporre?  Prima di tutto dovrà essere preparata una privacy policy e una cookie policy. Per comprendere in dettaglio come impostare correttamente i profili privacy del tuo e-commerce puoi guardare il nostro video, oppure leggere il nostro articolo pubblicato sul tema.

In questa sede ci concentreremo, invece, su un altro documento fondamentale da predisporre per il tuo sito di e-commerce: i “Termini e le Condizioni”.

 

4. Che cosa è il documento termini e condizioni?

Navigando su Internet, infatti, ti sarà capitato di imbatterti in questo documento, che a volte prende il nome di “Termini d’uso” o di “Termini di utilizzo”.

Si tratta di un vero e proprio contratto che intercorre tra gli utenti e il proprietario del sito web.

In questo contratto il titolare del sito chiarisce, nero su bianco, quali sono le condizioni di utilizzo del proprio servizio, dettando ad esempio regole relative all’utilizzo dei contenuti del sito, regole comportamentali che gli utenti devono seguire per interagire tra loro all’interno del sito, indicazioni sul servizio o il prodotto offerto e molto altro.

In alcuni casi la predisposizione di questo documento è solo facoltativa, il proprietario di un sito dunque potrà decidere di pubblicare solamente i documenti relativi alle policy legate alla privacy. L’importanza di questo documento, in ogni caso, non è da sottovalutare in quanto può essere molto utile al proprietario del sito per proteggersi da comportamenti scorretti da parte degli utenti o di altri siti web.

Nel caso di un sito di e-commerce, invece, predisporre questo documento è obbligatorio.

Vediamo perché!

 

5. Se si vende a consumatori: l’applicazione del Codice del Consumo

Come è stato indicato in precedenza, i contratti telematici possono essere differenziati in base alle parti coinvolte. Un e-commerce, ad esempio, può offrire un servizio B2C (business to consumer) oppure un servizio B2B (business to business).

Nel primo caso i beni e i servizi offerti tramite il servizio di e-commerce hanno come destinatari i consumatori. Un e-commerce di questo tipo, dunque, deve conformarsi alle disposizioni contenute nel codice del consumo[3] e, conseguentemente, fornire una serie di informazioni obbligatorie ai consumatori.

Prima di tutto è necessario chiarire: chi può essere definito consumatore?

Per il codice del consumo è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”[4].

Tutti quindi possono essere consumatori, anche se svolgono attività di liberi professionisti, hanno un’azienda o un’attività commerciale, quando acquistano qualcosa per scopi diversi da quelli dell’attività che svolgono a livello imprenditoriale.

Per fare un esempio: rientrerà nella nozione di consumatore l’imprenditore persona fisica che acquista una TV da utilizzare all’interno della sua abitazione.

Si ricorda che i consumatori godono di una particolare tutela, essendo considerati come parte “debole” per definizione in un contratto con un’azienda.

 

6. Quali sono le principali indicazioni che il documento deve contenere?

Proprio per questo motivo, il documento “Termini e Condizioni” pubblicato su un sito di e-commerce dovrà contenere particolari informazioni volte ad assicurare piena tutela ai diritti del consumatore.

Il Codice del Consumo prevede espressamente che le informazioni dirette agli utenti devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del  contratto o delle caratteristiche del settore. Ma soprattutto, le informazioni fornite dovranno essere tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

 

Particolare attenzione, quindi, dovrà essere data ai contratti conclusi a distanza come è il caso della vendita online.

Innanzitutto, il sito dovrà indicare le seguenti informazioni fondamentali:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale dell’attività;

b) il domicilio o la sede legale di quest’ultima;

c) gli estremi per poter contattare in modo efficace il venditore o il prestatore di servizi;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

e) nel caso in cui un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione, sarà necessario anche indicare gli estremi della competente autorità di vigilanza.

 

Sarà necessario, inoltre, fornire in modo chiaro al consumatore, prima che il contratto sia concluso, informazioni come:

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;

b) il modo in cui il contratto concluso sarà conservato e i modi in cui l’utente potrà accedervi;

c) i mezzi tecnici che può utilizzare l’utente per individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;

d) gli eventuali codici di condotta cui il sito e-commerce aderisce e le modalità per accedere per via telematica al relativo contenuto;

e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;

f) l’indicazione degli strumenti di risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere.

 

Sarà importante, poi, spiegare al consumatore in che cosa consiste il servizio offerto o il prodotto venduto.

I termini e le condizioni contrattuali, quindi, dovranno fornire informazioni:

  • Sull’attività svolta e il servizio offerto;
  • Su rischi eventuali del prodotto, responsabilità e liberatorie;
  • Sulla sicurezza e condizioni di utilizzo (se applicabile);
  • Sulle Condizioni di consegna e spedizione del prodotto/servizio;
  • Sulle Condizioni d’uso o di acquisto;
  • Sulle Politiche di rimborso e relative informazioni;
  • Sui metodi di pagamento;

Molto importante, nel caso in cui vengano commercializzati dei prodotti, è l’indicazione relativa alla garanzia[5]. Per legge la garanzia ha una durata di 24 mesi per i beni nuovi e 12 mesi per i beni usati, è sempre dovuta e non può essere esclusa o limitata nemmeno contrattualmente.

Alla garanzia legale può aggiungersi, a volte, quella commerciale offerta dal produttore, che può essere a titolo gratuito o a pagamento.

Si ricorda, altresì, che il consumatore dovrà essere informato del proprio diritto di recesso[6] e delle modalità con cui può esercitarlo.

L’utente, infatti, potrà decidere entro 14 giorni di sciogliere il contratto con cui ha acquistato un bene o un servizio concluso a distanza o fuori dai locali commerciali (e quindi anche nel caso di acquisto online). Il diritto di recesso può essere esercitato senza dover fornire una motivazione e senza il pagamento di una penale se esercitato nel termine indicato.

 

 

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Note: 

[1] Regolamento UE n. 679/2016, 27 aprile 2016;

[2] Reg. UE 679/2016, Articolo 83 “Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie” 1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi: a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito; b) il carattere doloso o colposo della violazione; c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati; d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32; e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento; f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi; g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione; h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione; i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti; j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione. 3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. 4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Garante per la protezione dei dati personali c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4; 5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9; b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22; c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX; e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1. 6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. 7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro. 8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo. 9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

[3] D.lgs. n. 206/2005;

[4][4] D. lgs. n. 206/2005, Art. 3 “Definizioni”. 1.  Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto si intende per: a)  consumatore  o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b)  associazioni  dei  consumatori  e degli utenti: le formazioni sociali  che  abbiano  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;     c)  professionista:  la  persona  fisica  o  giuridica che agisce nell'esercizio     della     propria     attività    imprenditoriale ,commerciale,   artigianale   o   professionale,  ovvero  un  suo intermediario;     d)  produttore:  fatto  salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma  1,  lettera  d),  e  nell'articolo  115,  comma 2-bis, il fabbricante   del  bene  o  il  fornitore  del  servizio,  o  un  suo intermediario,  nonché'  l'importatore  del  bene  o del servizio nel territorio  dell'Unione  europea  o  qualsiasi altra persona fisica o giuridica  che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;    e)  prodotto:  fatto  salvo  quanto stabilito nell'articolo 18, comma  1,  lettera  c),  e)  nell'articolo  115,  comma 1, qualsiasi prodotto   destinato   al   consumatore,  anche  nel  quadro  di  una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,  fornito  o  reso  disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito  di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che  sia  nuovo,  usato  o  rimesso  a nuovo; tale definizione non si applica  ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché'  il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;  f)  codice:  il  presente  decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

[5] Artt. 128 e ss del Codice del Consumo, D.lgs 206/2005;

[6] D.lgs 206/2005, Articolo 52, “Diritto di recesso”:1.  Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo  59,   il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per  recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei  locali  commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere  costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo 57.

Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire: a)  nel  caso  dei  contratti  di  servizi,  dal   giorno   della conclusione del contratto;     b) nel caso di  contratti  di  vendita,  dal  giorno  in  cui  il consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore  mediante un solo ordine e consegnati  separatamente,  dal  giorno  in  cui  il consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene; 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o  pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un  terzo,  diverso  dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce  il  possesso  fisico dell'ultimo lotto o pezzo; 3) nel caso di contratti per  la  consegna  periodica  di  beni durante un determinato  periodo  di  tempo,  dal  giorno  in  cui  il consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; c) nel caso di  contratti  per  la  fornitura  di  acqua,  gas  o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto digitale non fornito su  un  supporto  materiale,  dal  giorno  della conclusione del contratto.

Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti  cambiari  che abbiano una scadenza inferiore a quindici  giorni  dalla  conclusione del contratto per i contratti  di  servizi  o  dall'acquisizione  del possesso fisico dei beni per  i  contratti  di  vendita  e  non  puo' presentarli allo sconto prima di tale termine.

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Articolo pubblicato il 23.3.2021

Autore Giulia Valmacco

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