E-commerce e fiscalità: una guida pratica (2021). Intervista al Dott. Costantino Pesenti.

Hai un’attività e vorresti iniziare a vendere i tuoi prodotti online? Hai già un e-commerce e vuoi essere sicuro di essere in regola anche da un punto di vista fiscale?

Grazie a questa intervista con il Dott. Costantino Pesenti - commercialista e revisore contabile, esperto in fiscalità in ambito e-commerce – comprenderemo meglio quali sono i requisiti fondamentali, da un punto di vista fiscale, per vendere online beni o servizi e come rispettare le vigenti normative fiscali.

 

D: Ciao Costantino, grazie del tuo tempo. In un periodo in cui molte persone si stanno approcciando al commercio elettronico, quali consigli daresti a chi vuole iniziare a vendere online? Che cosa dovrebbe sapere una persona, riguardo ai vari aspetti fiscali, prima di iniziare un’attività di e-commerce?

R: Innanzitutto, forniamo una definizione di e-commerce: il commercio elettronico, o in inglese, e-commerce, è quella forma di commercio che utilizza la rete internet per vendere un prodotto o un servizio. A sua volta il commercio elettronico si distingue, sulla base degli operatori coinvolti nella transazione in:

  • B2B o business to business, che coinvolge due titolari di partita IVA o due imprenditori o professionisti e che non coinvolge il consumatore finale
  • B2C o business to consumer, che è la forma più nota e più frequente e riguarda la fornitura di beni e servizi direttamente al consumatore finale non titolare di partita IVA;
  • C2C o consumer to consumer, che è invece il rapporto di scambio che si instaura tra due consumatori finali (es. eBay con aste online tra privati).

Un’altra distinzione è quella relativa a ciò che viene venduto e alla modalità di consegna dei beni o servizi commercializzati. Si distinguerà pertanto:

  • Il commercio elettronico indiretto (che è assimilabile alla vendita per corrispondenza), quando la cessione del bene avviene tramite il sito web ma la consegna del medesimo avviene tramite i canali fisici tradizionali. In questo caso il soggetto venditore espone i prodotti in una sorta di vetrina virtuale e il cliente, consultando il catalogo virtuale, ordina il prodotto tramite il portale web. Il pagamento del prezzo da parte del cliente potrà avvenire attraverso svariate modalità (ad esempio carte di credito, PayPal, bonifico). Una volta confermato l’acquisto e pagato il corrispettivo, il prodotto verrà consegnato al cliente mediante i canali tradizionali tramite vettore o corriere.
  • Il commercio elettronico diretto, quando sia la cessione che la consegna del bene/servizio avviene online. Di fatto l’acquirente scaricherà il bene direttamente sul proprio computer mediante la procedura comunemente chiamata download. È evidente che tali vendite possono riguardare esclusivamente prodotti virtuali, vale a dire prodotti che possono essere dematerializzati da parte del venditore alla partenza e materializzati da parte dell’acquirente all’arrivo.

Ciò posto, per tracciare correttamente le regole IVA applicabili alle due differenti fattispecie, dobbiamo considerare che le operazioni qualificabili come commercio elettronico diretto rientrano tra le prestazioni di servizi, mentre quelle qualificabili come commercio elettronico indiretto rientrano tra le cessioni di beni.

D: Si è parlato di commercio elettronico C2C: ma quando una persona vende occasionalmente in internet beni o servizi è obbligata ad aprire una partita IVA?

R: Si ha l’obbligo di aprire una partita IVA quando si svolge un’attività di vendita di beni o di prestazione di servizi in maniera abituale, quindi non occasionale, oppure si svolga tale attività tramite una società commerciale di persone o di capitali. Pertanto, chi vende da privato consumatore in internet dovrà porre particolare attenzione e valutare se le proprie vendite possono considerarsi occasionali e sporadiche oppure abituali. Nel secondo caso bisognerà aprire la partita IVA e sottostare a tutti gli adempimenti fiscali che ne seguono.

Si evidenzia a riguardo che Ebay, qualche anno fa, aveva comunicato ai propri clienti di aver ricevuto dalla Guardia di Finanza una richiesta di informazioni relativamente agli utenti residenti in Italia che avevano venduto cinque o più oggetti nel corso di un anno ed effettuato transazioni superiori ad euro 1.000[1].

D: Nel caso qualcuno in questo momento si fosse convinto ad iniziare un'attività di e-commerce, oppure si fosse accorto di dover aprire la partita IVA perché svolge non occasionalmente un’attività di vendita di beni o di prestazione di servizi sul web, quali adempimenti dovrebbe attuare prima di iniziare ufficialmente l'attività?

R: Per iniziare un’attività di e-commerce, la prima cosa da effettuare sarebbe sicuramente quella di redigere un business plan.  Non è detto che tutte le attività economiche svolte sul web possano avere successo. È vero che tendenzialmente l’attività di commercio elettronico non richiede ingenti investimenti, soprattutto se un soggetto opera tramite marketplacers quali Amazon o Ebay, che evitano di dover costruire un proprio sito web, oppure faccia drop shipping[2] (che evita di investire nel magazzino). Ma comunque è buona regola, prima di iniziare qualsiasi attività economica, redigere un business plan in quanto è lo strumento che aiuta l’aspirante imprenditore a passare da una fase di visione “grezza e nebulosa” dell’idea di business ad una fase nitida di pianificazione della stessa, ponendosi preziosi interrogativi e delineando, così, la cornice entro cui sviluppare il proprio progetto imprenditoriale.

Il Business Plan si costruisce attraverso un processo di pianificazione che permette di verificare la fattibilità del progetto imprenditoriale e aiuta a visualizzare le risorse necessarie per raggiungere i propri obiettivi; inoltre misurerà, nel tempo stimato, i risultati economico-finanziari che si raggiungeranno, mitigando il rischio di insuccesso.

È un documento nel quale si descrive qualitativamente e quantitativamente un nuovo e specifico progetto imprenditoriale o professionale.

Definire la parte “qualitativa” di un business plan significa che si dovrà comprendere nel dettaglio quale sarà il proprio mercato di riferimento, il proprio sistema di offerta e la struttura dell’impresa che risulterà più idonea alla nuova attività imprenditoriale. Riguardo a tale aspetto assume un ruolo importante l’analisi del mercato nel quale si vorrà operare e delle sue forze competitive. Tipica di tale analisi è la Swot Analysis, il modello delle cinque forze di Porter e la mappa del raggruppamento strategico. Una volta definiti gli aspetti di tipo “qualitativo”, si passerà a determinare il progetto dal punto di vista “quantitativo” definendo i ricavi, i costi, la struttura economica e la fattibilità finanziaria del nuovo business. La parte quantitativa permetterà di creare e di ragionare su delle proiezioni economico-finanziarie del progetto nell’orizzonte temporale delineato (normalmente 3-5 anni).

 

Una volta redatto il business plan e verificata la fattibilità economico e finanziaria del progetto imprenditoriale di commercio elettronico, sarà necessario:

  • provvedere ad effettuare una comunicazione di inizio attività al Comune presso il quale si svolgerà l’attività
  • iscriversi al Registro Imprese,
  • aprire la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;
  • aprire la posizione all’INPS commercianti;
  • nel caso si optasse, inoltre, per esercitare l’attività di e-commerce tramite la costituzione di una società di persone o di capitali, bisognerà recarsi dal Notaio per costituirla.

La comunicazione ai vari Enti viene effettuata obbligatoriamente in modalità telematica: la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) indirizzata al Comune verrà compilata tramite il portale del Comune o tramite il portale “Impresainungiorno”, mentre per le comunicazioni indirizzate al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS e, se si desidera, anche al Comune, verranno inviate tramite un’unica pratica denominata “Comunica” tramite il portale di Infocamere.

Un ulteriore adempimento per le imprese che vogliono svolgere l’attività di commercio elettronico è quello di indicare il proprio numero di partita IVA nella home page del proprio sito internet. Si evidenzia che tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell’attività economica esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico.

Infine, qualora l’aspirante imprenditore volesse vendere online beni e servizi a livello comunitario, dovrà iscriversi alla banca dati VIES (VAT information Exchange system – sistema di scambio informatizzato del numero di partite IVA a livello comunitario). L’iscrizione al VIES si rende comunque necessaria quando per la gestione del sito internet si acquistano servizi da fornitori comunitari (Paypal, Google ecc.).

 

D: Ritornando alla suddivisione dell’attività di e-commerce tra commercio elettronico diretto ed indiretto: che implicazioni ha ai fini IVA lo svolgere un’attività rispetto all’altra?

R: Questa distinzione ai fini IVA tra i due tipi di commercio elettronico non è particolarmente importante nel commercio C2C in quanto si tratta di una compravendita effettuata da soggetti privati consumatori che non effettuano operazioni di vendita di prodotti o servizi in maniera abituale e per volumi elevati e che quindi non devono effettuare alcun adempimento ai fini IVA (in pratica non emetteranno fattura). Non ci saranno problemi particolari e differenze tra i due tipi di commercio (diretto e indiretto) nemmeno nel caso del B2B o del B2C verso soggetti italiani. In questo caso la vendita sarà con l’IVA, nel caso si adotti il regime ordinario, o senza IVA nel caso si adotti il regime forfettario o dei minimi.

La questione si complica invece, e in questo caso la distinzione tra commercio elettronico diretto o indiretto diventa importante, quando invece si vende il prodotto/servizio a soggetti esteri perché la territorialità ai fini IVA cambia tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Vediamo insieme le casistiche tipiche che un neoimprenditore italiano, appena iniziata l’attività di e-commerce, potrebbe dover trovarsi ad affrontare nel caso effettuasse cessioni verso soggetti esteri privati o imprenditori/professionisti.

Riguardo al commercio elettronico indiretto, visto che l’operazione viene considerata una cessione di beni, bisogna premettere che, salvo casi eccezionali, la regola generale è che l’IVA segue il bene, cioè si applica nel paese in cui il bene verrà consumato. Fatta questa premessa, vediamo i casi più comuni relativi al commercio elettronico indiretto, cioè la vendita tramite sito web e la consegna fisica del bene venduto:

1. Cedente italiano titolare di partita IVA – cessionario privato residente in paese extra UE – consegna merci in paese extra UE: L’operazione che si viene a configurare è un’esportazione e pertanto non si applicherà l’IVA sul prezzo di vendita in quanto l’operazione è considerata non imponibile.

2. Cedente italiano titolare di partita IVA – cessionario privato residente in un paese UE – consegna merci nel paese UE: In questo caso la cessione in oggetto, visto che è effettuata nei confronti di un privato residente in un paese UE, dovrà scontare l’IVA nel paese dell’acquirente, secondo le regole e le aliquote ivi applicabili. Per poter fare ciò (assolvere gli obblighi IVA) il cedente italiano dovrà nominare un rappresentante fiscale in tale Paese oppure identificarsi direttamente. In questo caso dovrà effettuare una cessione, con emissione di fattura, non imponibile (quindi senza IVA italiana) alla propria partita IVA aperta in quel paese; successivamente dovrà emettere la fattura al cliente finale comunitario con la propria partita IVA aperta in quel paese, con le aliquote e le regole IVA previste dal medesimo paese e pagando l’imposta addebitata in fattura allo Stato estero nel quale è stata effettuata la vendita. Bisognerà inoltre presentare il modello Intrastat per la vendita alla propria partita IVA comunitaria. Fino al 30 giugno 2021 quanto sopra esposto si poteva non applicare fintantoché le cessioni effettuate verso i privati consumatori di un determinato paese comunitario non avevano superato nell’anno solare precedente, o non superavano nell’anno in corso, l’importo complessivo di 100.000 euro o la diversa soglia stabilita da ciascuno Stato membro.

Nel caso, pertanto, non si superava tali soglie, il cedente nazionale applicava e addebitava al consumatore comunitario l’IVA italiana e non doveva aprire una partita IVA nel paese di vendita, salvo naturalmente che non avesse deciso di applicare comunque l’IVA del paese di destinazione aprendo una partita IVA in quel paese. 

Dal 1° luglio 2021 invece la soglia è stata abbassata a 10.000 euro per tutti i paesi UE e considerata cumulativamente per tutte le transazioni effettuate sia di commercio elettronico diretto che indiretto. Superata tale soglia il venditore dovrà applicare l’IVA del paese di destinazione della merce identificandosi direttamente oppure aderendo al OSS (one stop shop) dell’Agenzia delle Entrate. L’OSS permette di evitare di dover aprire le diverse partite IVA comunitarie in quanto, aderendo a tale piattaforma, si potrà vendere con IVA tedesca, francese ecc. con la partita IVA italiana. Poi trimestralmente si dovrà inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per liquidare l’IVA da versare ai vari paesi UE nei quali sono state effettuate vendite a privati e si effettuerà un versamento unitario all’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a riversare l’IVA dovuta ai vari paesi.

3. Cedente italiano titolare di partita IVA – cessionario comunitario titolare di partita IVA – consegna merci nel paese comunitario dell’acquirente: L’operazione sarà da fatturare al cliente senza IVA italiana in quanto è una cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA. Anche in questo caso sarà necessario compilare ed inoltrare il modello Intrastat all’Agenzia delle Dogane.

4. Cedente italiano titolare di partita IVA – cessionario extra UE imprenditore o professionista – consegna merci nel paese extra UE dell’acquirente: Come nel caso della vendita al privato consumatore extra UE, anche in questo caso si tratta di una esportazione da fatturare senza IVA in quanto l’operazione è non imponibile.

Nel caso in cui, invece, un neoimprenditore italiano effettuasse cessioni a soggetti esteri rientranti nel commercio elettronico diretto, cioè nel caso in cui sia la cessione che la consegna avvengono per via telematica, tali vendite vengono qualificate ai fini IVA come prestazioni di servizi e le relative casistiche saranno le seguenti:

1. Prestatore italiano titolare di partita IVA – acquirente residente o stabilito in altro paese UE titolare di partita IVA: In questo caso la prestazione di servizi non è da intendersi territorialmente effettuata in Italia e quindi il venditore italiano non applicherà l’IVA in quanto è un’operazione fuori campo. Bisognerà anche in questo caso compilare ed inoltrare telematicamente il modello Intrastat all’Agenzia delle Dogane.

2. Prestatore italiano titolare di partita IVA – acquirente imprenditore o professionista residente o stabilito in uno Stato extra UE: Anche in questo caso la prestazione di servizi non è territorialmente effettuata in Italia e quindi il venditore italiano non applicherà l’IVA in quanto è un’operazione fuori campo.

3. Prestatore italiano titolare di partita IVA – acquirente privato consumatore comunitario: In tale caso si applica l’IVA italiana quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:- Il Prestatore non è stabilito anche in altro Stato UE;

- L’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori stabiliti in paesi comunitari diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato i 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

- Il prestatore italiano non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro. Questo perché l’agevolazione relativa alla soglia dei 10.000 euro è derogabile e quindi si è liberi, comunque, di applicare l’IVA del paese di consumo del servizio digitale tramite l’identificazione diretta o tramite il MOSS (o tramite l’OSS dal 1° luglio 2021). Nel caso non venissero soddisfatte le condizioni citate in precedenza, si applicherà l’IVA del paese del consumatore comunitario tramite l’identificazione diretta oppure tramite l’adesione al regime del MOSS (fino al 30 giugno 2021) o OSS (dal 1° luglio 2021).

4. Prestatore italiano titolare di partita IVA – acquirente privato consumatore extracomunitario: L’operazione si considera non effettuata in Italia e pertanto il venditore italiano non applicherà l’IVA in quanto è un’operazione fuori campo.

Altra differenziazione ai fini IVA tra commercio elettronico diretto ed indiretto è la certificazione della vendita tramite l’emissione della fattura. Per il commercio elettronico diretto non sono previste deroghe alle consuete modalità di certificazione delle vendite; pertanto, qualsiasi operazione che rientri nell’e-commerce diretto sarà soggetta al naturale obbligo di emissione della fattura. Per contro, le cessioni di beni che rientrano nel cosiddetto e-commerce indiretto sono assimilate alle vendite per corrispondenza. Giova a questo punto ricordare che le vendite per corrispondenza beneficiano dell’esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi, salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura. Ovviamente, affinché le vendite siano assimilate a quelle per corrispondenza, dovranno essere destinate al privato consumatore (B2C). Diversamente, nel caso in cui la cessione non sia effettuata nei confronti di un privato consumatore, non si verificherà l’assimilazione alle vendite per corrispondenza e, pertanto, anche in questo caso si dovrà certificare la vendita tramite l’emissione della fattura. Nel caso delle vendite a privati consumatori dove non vi è l’obbligo dell’emissione della fattura salvo richiesta specifica del cliente, si dovrà comunque rilevare giornalmente le vendite in un registro dei corrispettivi e scorporare l’IVA dal prezzo di vendita al fine di poterla successivamente versare nei termini di legge (nel caso naturalmente l’IVA fosse applicabile all’operazione di vendita).

Infine, un’ulteriore differenziazione tra il commercio elettronico diretto ed indiretto consiste nel momento in cui scatta l’obbligo di emissione della fattura. Essendo il commercio elettronico indiretto assimilato alla cessione dei beni, la fattura andrà emessa alla data di consegna o spedizione o, se antecedente, al momento dell’incasso del corrispettivo. Per il commercio elettronico diretto invece, che è assimilato alle prestazioni di servizi, la fattura andrà emessa al momento dell’incasso del corrispettivo.

D: Si è parlato degli adempimenti dal punto di vista dell'IVA. Ma per quanto riguarda invece la tassazione dei redditi?

R: Dal punto di vista della tassazione dei redditi, non vi sono particolarità tra chi svolge l’e-commerce e chi invece svolge attività d’impresa in modalità “tradizionale”. Infatti, l’aspirante imprenditore che vorrà svolgere un’attività di e-commerce potrà decidere di svolgere l’attività come:

  • imprenditore individuale
  • socio di società di persone
  • socio di società di capitali (anche unico socio)

Chi opterà per svolgere l’attività individualmente in qualità di imprenditore individuale, potrà optare, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF e nel caso avesse i requisiti, per il regime forfettario. In questo caso si applicherà l’aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività e tale aliquota verrà applicata sul 40% dell’ammontare dei ricavi incassati nell’anno solare e al netto dei contributi previdenziali versati nel medesimo anno. Dopo il quinto anno di attività, l’aliquota salirà al 15% ma rimarrà comunque un regime fiscale conveniente.

Nel caso invece si optasse per esercitare l’attività di commercio elettronico costituendo una società di persone o di capitali, non sarà possibile adottare il regime forfettario e, per le società di persone, il reddito fiscale, oltre che subire la tassazione ai fini IRAP, verrà attribuito percentualmente al socio per la tassazione con le aliquote Irpef, mentre in caso di costituzione della società di capitali, il reddito fiscale verrà, oltre che tassato ai fini IRAP, assoggettato ad IRES con aliquota del 24% e, in caso di distribuzione al socio, subirà un’ulteriore tassazione a titolo di imposta al 26%.

D: Quali sono le sanzioni in caso di violazione degli adempimenti che ci hai descritto?

R: Nel caso un soggetto avesse l’obbligo di aprire la partita IVA perché svolge abitualmente attività di commercio elettronico ma non provvedesse all’apertura, la sanzione per l’omessa presentazione o della presentazione con dati inesatti o incompleti, tali da non consentire l’identificazione del contribuente o del luogo di esercizio dell’attività, va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro, ridotta ad euro 100 (1/5 del minimo) nel caso l’obbligato provvedesse alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.

Nel caso il soggetto non provvedesse ad iscriversi a Registro Imprese, la sanzione applicabile varia da 103 euro a 1.032 euro; ammontare ridotto ad un terzo nel caso si provvedesse ad effettuare la comunicazione nei trenta giorni successivi alla scadenza.

Nel caso non si dichiarasse il reddito ottenuto dall’attività di e-commerce, e non si presentasse la dichiarazione dei redditi (perché non ci sono altri redditi da dichiarare) la sanzione applicata sarà andrà dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro, se la dichiarazione è comunque presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’attività di accertamento di cui il contribuente abbia formale notizia. Nel caso invece la dichiarazione venisse presentata oltre il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, la sanzione applicata sarà andrà dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro. Se dall’omessa dichiarazione viene inoltre evasa imposta superiore a 50.000 euro, vi è la reclusione da 2 a 5 anni.

Nel caso invece venisse presentata la dichiarazione dei redditi ma non venissero dichiarati i redditi relativi all’attività di e-commerce, allora la dichiarazione dei redditi si considererà infedele e la sanzione applicata andrà dal 60% al 120% della maggiore imposta se la stessa è complessivamente inferiore al 3% dell’imposta e comunque inferiore ad euro 30.000. Negli altri casi diversi da quello precedente la sanzione andrà dal 90% al 180% della maggiore imposta. Quando congiuntamente, l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro e i ricavi non dichiarati siano superiori al 10% dell’ammontare complessivo dei ricavi indicati in dichiarazione o, comunque, maggiori di 2 milioni di euro, vi è la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi.

 

***

Grazie Costantino!

 

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Nota bio:

Il Dott. Costantino Pesenti è commercialista iscritto presso l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e Revisore legale dei conti, iscritto presso il registro dei revisori legali.

Membro della commissione Trust e Wealth planning presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Esperto di fiscalità nazionale ed internazionale e consulente aziendale in ambito di pianificazione e controllo dell’attività d’impresa.

E' stato teaching assistant per il corso di metodologie e determinazioni quantitative presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e professore a contratto per il corso di contabilità e bilancio presso l'Università Commerciale L. Bocconi.

Autore per la rivista Ratio Famiglia.

Collabora con Avvocato Accanto dal 2015.

Per maggiori informazioni su Costantino: https://avvocatoaccanto.com/profilo-avvocato/costantino-pesenti; https://www.linkedin.com/in/costantino-pesenti-94b83b4a/?originalSubdomain=it;

 

 

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Note:

[1] Sulla questione si era anche espressa la Corte di Cassazione che con ordinanza n. 26107 del 2018 aveva affermato che era legittimo l’accertamento basato sull’elenco delle operazioni commerciali fornite da Ebay e riportate nel verbale della Guardia di Finanza.

[2] Si tratta di un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino.

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