La Dichiarazione di successione: cos'è e come si fa?

Un volta acquisita la qualifica di erede (o di legatario) come bisogna comportarsi nei confronti dell’Erario? È bene sapere che in alcuni casi è necessario presentare la c.d. dichiarazione di successione. Il mancato adempimento di questo obbligo può comportare l'applicazioni di sanzioni, anche salate. 

In questo articolo forniremo tutte le informazioni per capire se è necessario e come presentare la dichiarazione di successione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

 

Indice:

  1. Che cos’è e chi è tenuto a presentarla
  2. Come si presenta la dichiarazione di successione
  3. Quali beni costituiscono la base imponibile dell'imposta di successione?
  4. Quali sono le imposte da pagare?
  5. Tempi di presentazione della dichiarazione di successione e conseguenze in caso di omessa o ritardata presentazione

 

1. Che cos’è e chi è tenuto a presentarla

La dichiarazione di successione costituisce un adempimento necessario per permettere all’Agenzie delle Entrate di sottoporre a tassazione determinati beni che passano dal patrimonio del de cuius a quello dell’erede.  

La dichiarazione di successione va presentata dall’erede (in caso di pluralità di eredi, può essere presentata da un erede qualsiasi), dal legatario, dall’esecutore testamentario, dal curatore dell’eredità giacente, dagli immessi nel patrimonio del defunto in caso di dichiarazione di morte presunta.

 

Non tutti, però, sono soggetti all’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Sono esonerati, infatti:

  • il coniuge

       e

  • i parenti in linea retta del defunto,

quando l'attivo ereditario non supera i 100.000 euro e nel caso in cui non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

 

2. Come si presenta la dichiarazione di successione

A partire dal 23 gennaio 2017 (per tutte le successioni aperte dal 3 ottobre 2006) la dichiarazione di successione va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione di un modulo utilizzando l’apposito software fornito dall’Agenzia dell’Entrate e successivamente inviato all’Agenzia dell’Entrate stessa attraverso la piattaforma Desktop Telematico.

È importante sottolineare che l’invio della dichiarazione si successione può essere presentato solamente da determinati soggetti abilitati (Caf, avvocati, notai, commercialisti) registrati al servizio chiamato Entratel.

 

3. Quali beni costituiscono la base imponibile dell'imposta di successione?

I beni che cadono in successione sono tutti i beni appartenenti al defunto e che vanno a formare il patrimonio ereditario. Tuttavia, non tutti questi beni concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dell'imposta di successione e, dunque, non tutti devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.

 

Concorrono, infatti, a formare la base per il calcolo di questa imposta, ad esempio:

- denaro;

- azioni, obbligazioni, partecipazioni di quote sociali;

- aziende o rami di azienda;

- beni immobili o diritti reali immobiliari;

- navi e aeromobili;

 

Non devono essere indicati nella dichiarazione di successione i beni mobili registrati (come ad esempio un'autovettura) che, avendo un regime particolare, dovranno essere soggetti a trascrizione dal PRA.

 

Sono escluse dalla dichiarazione di successione anche l'eventuale indennità di fine rapporto (TFR) e le indennità spettanti agli eredi derivanti da polizze assicurative stipulate dal defunto (come ad esempio un'assicurazione sulla vita).

 

4. Quali sono le imposte da pagare?

In tema di tasse di successione l’Italia prevede un trattamento molto favorevole, rispetto ad altri stati europei.

Se gli eredi sono il coniuge o i parenti in linea retta del defunto, è prevista, infatti, l’applicazione di un’aliquota del 4% sull’attivo ereditario che eccede la soglia di 1.000.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

Nel caso in cui, invece, gli eredi siano fratelli o sorelle del de cuius si applicherà l'aliquota del 6% al valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 100mila euro per ciascun beneficiario.

Per quanto riguarda, invece, gli altri parenti entro il quarto grado (ad esempio un cugino), gli affini in linea retta del defunto (come ad esempio la nuora), oppure in linea collaterale (come ad esempio la cognata), l'aliquota da applicare sarà sempre del 6%, ma in questo caso non è prevista nessuna franchigia.

Per tutti gli altri eredi, che dunque non hanno legami di parentela con il de cuius o hanno legami di parentela oltre il quarto grado, si applica l'aliquota dell'8% e non è prevista nessuna franchigia

 

Si ricorda, infine, che oltre alle franchigie sopra citate, la legge prevede una ulteriore franchigia, pari ad 1.500.000,00 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

 

Anche nel caso in cui operi una franchigia, saranno dovute, invece, le imposte catastali e ipotecarie per quanto riguarda i beni immobili e i diritti immobiliari nella misura rispettivamente del 2% e 1% del valore che viene calcolato attraverso la moltiplicazione di un coefficiente determinato dall’Agenzia dell’Entrate, la rendita catastale ed il tipo di immobile ricadente nella successione (Es. abitazione civile, di lusso, economica, ville, laboratori ecc..)

La tassazione avviene in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione, attraverso un addebito automatico sul conto corrente del dichiarante (che viene indicato nel modulo medesimo)

Le aliquote di cui sopra non si applicano in caso di acquisto dell’immobile come “prima casa”, ove vengono applicate due imposte fisse di Euro 200,00.

È bene ricordare che la tassazione viene effettuata solamente sull’attivo ereditario che si forma attraverso la sottrazione dall’intera massa ereditaria di eventuali debiti.

 

5. Tempi di presentazione della dichiarazione di successione e conseguenze in caso di omessa o ritardata presentazione

La dichiarazione va presentata entro dodici mesi dalla:

  • Morte del de cuius in caso di successione legittima;
  • Dalla pubblicazione del testamento in caso di successione testamentaria;
  • Dall’accettazione dell’incarico avanti al Cancellerie del luogo di apertura della successione (ultimo domicilio del defunto) da parte dell’esecutore testamentario;
  • Dal giuramento del curatore dell’eredità giacente;
  • Dalla pubblicazione della sentenza di morte presunta.

In caso di ritardo o omessa dichiarazione sono previste delle sanzioni pari a:

  • 0,1% delle imposte dovute per ogni giorno di ritardo, in caso di presentazione entro il quindicesimo giorno dalla scadenza (con riduzione di 1/10 in caso di ravvedimento operoso);
  • 1,5% delle imposte dovute, in caso di presentazione entro il trentesimo giorno dalla scadenza (con riduzione di 1/10 in caso di ravvedimento operoso;
  • 1,67% delle imposte dovute in caso di presentazione entro il novantesimo giorno dalla scadenza (con riduzione di 1/9 in caso di ravvedimento operoso);
  • 3,75% delle imposte dovute in caso di presentazione entro un anno dalla scadenza (con riduzione di 1/8 in caso di ravvedimento operoso);
  • 4,29% delle imposte dovute in caso di presentazione entro due anni dalla scadenza (con riduzione di 1/7 in caso di ravvedimento operoso);
  • 5% delle imposte dovute in caso di presentazione oltre due anni dalla scadenza (con riduzione di 1/6 in caso di ravvedimento operoso)

L’avviso di liquidazione delle imposte (e delle sanzioni) va notificato al contribuente entro 5 anni dall’apertura della successione.

 

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