Eredità giacente: cos’è e come funziona? Ecco la guida del nostro avvocato esperto in successioni ereditarie

A volte accade che una persona muoia, lasciando il proprio patrimonio senza eredi oppure che questi ultimi non accettino l’eredità o l’accettino solo dopo molto tempo.

In ogni caso, il patrimonio ereditario va difeso contro eventuali illecite appropriazioni da parte di terzi a tutela degli aventi diritto. Ad esempio, i creditori del defunto hanno tutto l’interesse a vedersi preservata l’integrità del patrimonio ereditario con cui possono soddisfare appunto i propri diritti creditori.

Se anche tu ti trovi in una situazione come quella appena descritta, molto probabilmente ti starai chiedendo come devi comportarti.

In questo articolo, il nostro avvocato Marta Calderoni, esperta in materia di eredità, spiegherà in dettaglio come è opportuno comportarsi per gestire al meglio tutte le ipotesi di un’eredità giacente. 

Indice

  1. Cosa succede se nessuno accetta l’eredità? Cos’è l’eredità giacente?
  2. Quali sono i presupposti dell’eredità giacente?
  3. La nomina del curatore di eredità giacente e i relativi adempimenti
  4. La chiusura dell’eredità giacente
  5. Eredità giacente e eredità vacante: differenze

 

1. Cosa succede se nessuno accetta l’eredità? Cos’è l’eredità giacente? 

La legge non fornisce una definizione dell’istituto della cosiddetta “giacenza dell’eredità”, ma si limita ad affermare all’art. 528[1] c.c. che, quando il chiamato all’eredità non ha accettato e non è nel possesso dei beni ereditari, il Giudice competente, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

Da ciò deriva la difficoltà dell’esatta identificazione della nozione di eredità giacente.

Occorre ricordare che la successione ereditaria si apre con la morte del de cuius (cioè il defunto), a norma dell’art. 456 c.c.[2], ma l’eredità si acquista con l’accettazione ex art. 459[3] c.c.: dunque la successione ereditaria è un fenomeno a formazione progressiva.

La giacenza dell’eredità si colloca nello spazio temporale che va dall’apertura della successione, che coincide appunto con la morte del de cuius, all’accettazione dell’eredità, che può avvenire anche dopo diversi anni.

Scopo, dunque, dell’istituto dell’eredità giacente è quello della conservazione del patrimonio ereditario in vista dell’accettazione, ovvero della liquidazione dello stesso con conseguente soddisfacimento dei creditori ereditari.

La funzione dell’eredità giacente, pertanto, è quella di assicurare, sotto il profilo della amministrazione e della gestione, la continuità del patrimonio del de cuius.

Ciò, come meglio si esaminerà in seguito nel trattare le funzioni del curatore, ad un duplice scopo di conservazione e, se necessario, di liquidazione del patrimonio ereditario.

 

2. Quali sono i suoi presupposti dell’eredità giacente?

L’art. 528 c.c. indica due presupposti della giacenza dell’eredità, entrambi connotati in negativo: la mancanza di accettazione e l’assenza del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all’eredità. Ciò vale a dire che, in difetto di uno dei due presupposti, la dichiarazione di giacenza certamente non è ammessa.

Pertanto, essa va esclusa tanto nell’ipotesi in cui il chiamato non abbia accettato ma sia nel possesso di beni ereditari, quanto nell’ipotesi in cui non sia nel possesso di beni ereditari, ma abbia accettato.

La nomina del curatore dell’eredità giacente può essere chiesta anche nel caso in cui sia designata, per legge o per testamento, una persona di cui non si sappia se sia mai esistita e, conseguentemente, se sia in vita al momento dell’apertura della successione.

Con riferimento al primo presupposto (mancanza di accettazione), potendo rivelarsi necessario, dopo la scomparsa del de cuius, un ampio lasso di tempo per stabilire se vi siano o meno eredi, l’eredità giacente è destinata a rimanere in vita fino al completamento dell’indagine.

In ultima istanza, una volta che tale indagine garantisce la mancanza di altri aventi diritto all’eredità, il patrimonio ereditario viene devoluto allo Stato.

Con riferimento, invece, al secondo presupposto (assenza del possesso di beni ereditari), deve osservarsi che, essendo l’eredità giacente un istituto che mira a tutelare un patrimonio ereditario momentaneamente acefalo, è con piena ragione che il legislatore ha escluso la giacenza qualora il chiamato sia in possesso di beni ereditari e non nel caso contrario.

Da un lato, infatti, il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari dispone di esclusivi poteri interinali di amministrazione conservativa del patrimonio relitto, che rendono ingiustificato il ricorso alla curatela. Dall’altro lato, nel caso in cui il chiamato sia in possesso di beni ereditari, la situazione dell’eredità è destinata ad evolversi rapidamente in accettazione, secondo il meccanismo delineato dall’art. 485[4] c.c., oppure in rinuncia.

Quanto al tempo del possesso, si ritiene indifferente che il chiamato possieda fin dall’apertura della successione o che acquisti il possesso successivamente, poiché la dichiarazione di eredità giacente è comunque impedita dal possesso di beni ereditari al momento della pronuncia del Giudice.

 

3. La nomina del curatore e i relativi adempimenti 

La nomina del curatore è elemento costitutivo del fenomeno della giacenza: l’eredità, cioè, non è giacente se non dal momento in cui viene nominato il curatore.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità viene accettata.

Secondo il disposto dell’art. 528 c.c., il giudice, in presenza dei presupposti esaminati, nomina un curatore dell’eredità. La formula utilizzata dal legislatore, dunque, non sembra chiarire se il giudice possa oppure debba nominare il curatore dell’eredità giacente.

Sul punto la dottrina è divisa.

L’orientamento maggiormente condivisibile, attento alle conseguenze pratiche della soluzione proposta, sembra essere quello che ritiene si tratti di un potere discrezionale del Giudice.

Potrebbe, infatti, accadere che l’autorità giudiziaria, constatando che il patrimonio è in pratica ben tutelato dall’azione del chiamato all’eredità non nel possesso dei beni ereditari, potrebbe non ritenere opportuno procedere alla nomina di un curatore, per non gravare di spese l’amministrazione.

Secondo l’art. 528 c.c., la nomina del curatore dell’eredità giacente è pronunciata “su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio”. In questo secondo caso, è opinione comune che l’apertura della curatela possa essere chiesta anche dal pubblico ministero.

Per “persone interessate”, invece, si intende tutte le persone, fisiche o giuridiche, che abbiano comunque una qualche ragione di stimolare l’intervento del giudice.

L’identificazione delle persone interessate ha rilievo essenzialmente ai fini dell’individuazione dei legittimati a promuovere reclamo contro il provvedimento di nomina del curatore.

È competente alla nomina del curatore dell’eredità giacente il Tribunale del luogo dove si è aperta la successione, che è l’ultimo domicilio del defunto ex art. 456 c.c. (v. nota 2).

 

L’istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente deve essere corredata da idoneo supporto probatorio, cioè da:

  • prova della morte della persona della cui eredità si tratta;
  • prova dei presupposti della giacenza, cioè della mancanza di accettazione e dell’assenza di possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all’eredità. In concreto questa prova si risolve nella dimostrazione che, tra gli interessati alla successione, non si ha notizia dell’accettazione e del possesso da parte del chiamato.

Per quanto riguarda, invece, la scelta della persona del curatore, essa è discrezionale: qualsiasi persona fisica, infatti, può essere nominata, purché dotata dei requisiti di piena capacità d’agire ai sensi dell’art. 2, co. 1 c.c. [5].

Altra questione è se possa nominarsi curatore dell’eredità giacente il chiamato all’eredità non possessore dei beni ereditari. L’opinione prevalente è certamente nel senso dell’ammissibilità.

Una volta emesso il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente, tale nomina deve essere pubblicata per estratto sul foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni, ai sensi dell’art. 528 c.c., allo scopo di rendere la nomina di pubblico dominio.

Si ritiene, tuttavia, che i menzionati adempimenti pubblicitari non condizionino l’efficacia del provvedimento di nomina.

La legge non prevede un termine di scadenza per l’accettazione dell’incarico, così come la rinuncia, che, però, ben può essere fissato dal giudice con il provvedimento di nomina.

Una volta accettato l’incarico, il curatore, prima di immettersi nelle funzioni, deve prestare giuramento dinanzi al giudice, di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità, ai sensi dell’art. 193, disp. att. c.p.c[6].

Secondo la dottrina, gli atti compiuti dal curatore prima del giuramento sono inefficaci e vanno considerati al pari di quelli compiuti da un estraneo, giacché solo con il giuramento egli viene immesso nelle funzioni che la legge gli attribuisce.

L’art. 782 c.p.c. conferisce al giudice il potere di revoca o sostituzione del curatore in ogni tempo: sembra dunque evidente che, considerato il carattere costitutivo della nomina, la revoca pura e semplice del curatore equivalga a cessazione della giacenza.

 

4. La chiusura dell’eredità giacente

A norma dell’art. 532 c.c., il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità viene accettata.

Di contro, non ogni mutamento della situazione iniziale, in forza della quale è stato emesso il provvedimento di nomina, è idoneo a produrre effetti sulla posizione giuridica del curatore.

Il significato della norma è, infatti, quello di escludere la cessazione delle funzioni del curatore ogniqualvolta si realizzi un fatto che attribuisca al chiamato un diritto di amministrare i beni ereditari, diverso dall’accettazione.

In particolare, si precisa che il conseguimento del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, successivamente alla nomina del curatore, non è causa di cessazione della curatela, ancorché si tratti di una situazione che, ove si fosse verificata anteriormente alla nomina, avrebbe impedito il sorgere stesso dello stato di giacenza.

Oltre che per l’accettazione del chiamato, le funzioni del curatore cessano anche nel caso in cui, attraverso il pagamento dei debiti e dei legati, venga meno l’attivo ereditario, in quanto non vi sarebbe più un patrimonio da conservare ed amministrare.

Altra causa di cessazione della curatela è la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, a seguito della quale il patrimonio viene immediatamente e retroattivamente acquistato dallo Stato.

L’accettazione da parte del chiamato all’eredità comporta la cessazione di diritto delle funzioni del curatore, senza necessità di un provvedimento del giudice.

Invece, il provvedimento di chiusura, ove intervenga, ha efficacia meramente dichiarativa, valendo soltanto a regolare i rapporti instauratisi a seguito della gestione del curatore.

 

5. Eredità giacente e eredità vacante: differenze

La c.d. eredità vacante è quella situazione giuridica che viene in rilievo ogni qualvolta sia certa l’assenza di un chiamato all’eredità, con la conseguente operatività della delazione di ultima istanza a favore dello Stato, essendo inconcepibile che le situazioni giuridiche facenti capo al defunto si estinguano o restino prive di un titolare formale.Il fenomeno dell’eredità giacente andrebbe dunque considerato come una sottospecie della eredità vacante, qualificata dall’esistenza di un particolare sistema di amministrazione dei beni ereditari, nei casi in cui siano presenti i presupposti previsti dall’art. 528 c.c.

 

 

__________________________

Note:

 

[1] Quando il chiamato non ha accettato l'eredità [460, 470 ss. c.c.] e non è nel possesso di beni ereditari [487 c.c.], il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità [ 460, 459 ss. c.c.].Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

 

[2] La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

 

[3] L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

[4] ll chiamato all’eredità quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476 c.c.].

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 c.c.ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinunzia [519 ss. c.c.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

 

[5] Art. 2, co. 1 del codice civile - Maggiore età. Capacità di agire: la maggiore età è fissata al compimento del 18º anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.

[6] Art. 193 disp. att. c.p.c - Giuramento del curatore dell’eredità giacente: Il curatore dell’eredità giacente, prima di iniziare l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al giudice dell’esecuzione di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità

 

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Scopri come funziona
Avvocato Accanto ti consente di gestire senza stress e con comodità le tue questioni legali. Hai accesso ad un avvocato esperto sempre e ovunque tu sia per chiedere consulenza legale ed assistenza quando ti serve
1.
Seleziona il servizio che ti serve

Puoi contattare un avvocato, fissare un appuntamento, fare una domanda gratis o richiedere un preventivo gratuito

2.
Ricevi quello che hai chiesto

Consulenza telefonica, consulenza online, incontro presso uno spazio fisico, revisione documenti e preventivo

3.
Paga solo alla fine

Dopo aver ricevuto quello che hai chiesto

lawyer
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto