Il Testamento: che cos'è e come funziona

Il testamento è la dichiarazione scritta con la quale una persona può stabilire la sorte del proprio patrimonio dopo la sua morte.

La stesura di un testamento può evitare molti problemi relativi alla propria successione e consentire che il proprio patrimonio venga ripartito secondo la propria volontà. Perché sia valido, però, è necessario considerare ciò che stabilisce la legge. Vediamo, in questo articolo, i punti più importanti da considerare.

 

Indice:

  1. Quali forme di successione esistono?
  2. Che cos’è un testamento? Perché fare testamento?
  3. Come si fa? Quanti tipi di testamento esistono?
  4. Istituzione di erede o legato? Che differenza c’è?
  5. Quando è possibile impugnare un testamento?

 

1. Quali forme di successione esistono?

Esistono due forme di successione ereditaria:

  • quella testamentaria, che si verifica ne caso in cui il defunto ha lasciato un valido testamento e, per individuare gli eredi, si osservano le disposizioni in esso contenute;
  • quella c.d. legittima: vale a dire quanto la sorte dei beni del de cuius è disciplinata dalle disposizioni di legge, poiché manca il testamento o esso dispone soltanto per una parte dei beni ereditari.

 

2. Cos’è un testamento? Perché fare testamento?

Il testamento è l’atto con cui una persona ancora in vita stabilisce quale sarà la sorte dei propri beni al momento della sua morte.

Hanno interesse a fare testamento soprattutto coloro che non hanno eredi legittimari (rientrano in tale categoria il coniuge, i figli ed i genitori del de cuius) o che, pur in presenza di questi ultimi, desiderano destinare parte dei propri beni o beni particolari a determinate persone, anche se non legate al testatore da alcun vincolo giuridico e/o di parentela.

Col testamento, inoltre, è possibile disporre non solo dei propri beni ma altresì decidere del proprio corpo in caso di morte (il cosiddetto testamento biologico).

La legge prevede dei limiti alla libertà di disporre per testamento: il nostro codice civile tutela infatti alcuni prossimi congiunti del defunto (come detto, il coniuge, i figli ed i genitori), riservando loro, inderogabilmente, una parte dei beni del de cuius. Costui non potrà dunque, nemmeno per testamento, “intaccare” tale porzione di beni.

Si tratta della così detta quota "di legittima” del patrimonio (cd. successione necessaria).

 

3. Come si fa? Quanti tipi di testamento esistono?

Tornando a parlare dei testamento più nel dettaglio, vediamo come sia possibile redigere un testamento.

Il codice civile ne prevede diversi tipi:

  • il più utilizzato è il testamento “olografo”, che può essere redatto direttamente dal testatore. E’ sufficiente, infatti, scrivere il testamento di proprio pugno (cioè a mano, non a macchina né con il computer), firmarlo e indicare la data, e il testamento ha pieno valore legale. Questo testamento è il più semplice e il meno costoso, e soddisfa le esigenze della maggior parte delle persone. Occorre solo fare in modo che non venga smarrito o distrutto, accidentalmente o meno;
  • Il testamento pubblico, invece, è scritto direttamente dal notaio, secondo le indicazioni del testatore, ed offre maggiori garanzie di conservazione (il notaio è obbligato a conservarlo tra i suoi atti). Esso garantisce inoltre che la volontà del testatore sia espressa nel modo più chiaro e corretto, e sia conforme alla legge, in modo di non poter essere oggetto di impugnazione. L’intervento del notaio assicura altresì una verifica sulla piena capacità di intendere e di volere della persona che ha dettato le proprie volontà testamentarie, in quanto il notaio è tenuto a verificarlo sotto la propria responsabilità;
  • Infine il testamento segreto consiste nella consegna di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti. La scheda non deve essere necessariamente autografa, ma deve essere sottoscritta dal testatore e deve essere consegnata, alla presenza di due testimoni, al notaio che provvede a sigillarla personalmente e redige l’atto di ricevimento che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio stesso.

 

4. Erede o legato? Che differenza c’è?

L’erede è la persona che in base alla legge ed all’eventuale testamento può vantare dei diritti sul patrimonio del defunto.

L’erede che accetta l’eredità puramente e semplicemente, senza eccezioni di sorta, oppure si comporta come se l’avesse accettata, subentra automaticamente nel patrimonio del defunto.

La conseguenza è che tale patrimonio (appena acquisito) si “fonde” con il patrimonio preesistente dell’erede; se, dunque, il patrimonio ereditario è negativo, ossia vi sono più passività (debiti) rispetto alle attività (crediti, beni, etc), l’erede è - per legge - tenuto ad onorarli in sostituzione del defunto, anche attraverso il proprio patrimonio personale.

Per tale motivo, quando si è chiamati alla successione di qualcuno in veste di erede, è di fondamentale importanza valutare tempestivamente la consistenza del patrimonio, per verificare l’entità dei debiti e delle passività e, dunque, la convenienza - o meno - di un’accettazione senza eccezioni; l’alternativa è l’accettazione dell’eredità c.d. beneficiata.

La legge prevede infatti una precisa disciplina che consente all’erede di accettare l’eredità tenendo però separato il proprio patrimonio personale da quello del defunto: si tratta della così detta accettazione con beneficio di inventario.

 

Il legatario è invece la persona alla quale il defunto ha lasciato per testamento un determinato bene (c.d. legato). Il legatario acquista solo ed esclusivamente la titolarità del bene a lui destinato e non subentra nell’intero patrimonio del defunto.

Egli non risponde dunque degli eventuali debiti del de cuius. L’acquisto del legato avviene immediatamentesenza che occorra l’accettazione da parte del legatario.

 

Sulla base di questa distinzione è molto imòportante valutare e pesare le parole che si usano nella redazione di un testamento, in quanto designare qualcuno come erede o come legatario (magari attribuendogli solamente un bene determinato) comporta consegeunze molto diverse dal punto di vista giuridico.

 

5. Quando è possibile impugnare un testamento?

Il testamento si può impugnare quando è affetto da vizi formali o da vizi sostanziali.

Le regole sui vizi sostanziali, ossia quelli attinenti al contenuto del testamento, sono le medesime sia per il testamento pubblico che per il testamento olografo.

Con riferimento ai vizi sostanziali occorre distinguere tra vizi che determinano la nullità del testamento e vizi che, invece, ne determinano la semplice annullabilità. La differenza sta nel fatto che un testamento nullo non produce alcun affetto mentre un testamento annullabile produce effetti fino a quando, per l’appunto, non viene annullato.

Per quanto concerne invece i vizi formali, essi rilevano soprattutto con riferimento al testamento olografo e sono i seguenti: mancanza di autografia, mancanza della redazione per iscritto e mancanza della sottoscrizione da parte del testatore.

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