Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Mamma e papà hanno verso i figli dei doveri, che sorgono automaticamente con il concepimento, indipendentemente che siano stati generati nel matrimonio o fuori dal matrimonio.

I doveri dei genitori sono il riflesso dei diritti che la legge riconosce ai figli.

In particolare, la legge afferma il diritto del minore di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni[1].

Un tempo noto come patria potestà e poi come potestà genitoriale, l’insieme dei doveri dei genitori è ora riassunto nella responsabilità genitoriale.

La responsabilità genitoriale è quella posizione di cura verso il diritto del minore ed impegno ad agevolarlo nel suo sviluppo.

Ma cosa succede se questa responsabilità viene esercitata male dai genitori e causa un pregiudizio al minore?

Quali conseguenze può avere un comportamento negligente del genitore, o di entrambi i genitori, verso i figli o addirittura pregiudizievole per i diritti e gli interessi della prole?

Può succedere che un genitore trascuri il figlio, mancando di dargli i mezzi di sostentamento, o di garantirgli l’istruzione.

O, ancora, può capitare che la mamma o il papà, o entrambi, abusino della propria posizione, cagionando un grave pregiudizio del figlio.

Il legame giuridico tra genitori e figlio è indissolubile, a prescindere dalla condotta del genitore? Oppure le condotte colpevoli dei genitori possono far venire meno la responsabilità genitoriale o comportare una limitazione della responsabilità genitoriale.  

Cerchiamo di rispondere di seguito alle domande che ci siamo posti.

 

       Indice:

  1. I presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale: abuso dei poteri dei genitori e pregiudizio dei diritti del minore.
  2. La dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale: conseguenze giuridiche.
  3. La procedura per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
  4. La reintegrazione del genitore nella responsabilità genitoriale.
  5. Differenza tra sospensione e decadenza della potestà genitoriale.
  6. Condotte pregiudizievoli per il figlio e misure diverse dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

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1. I presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale: abuso dei poteri dei genitori e pregiudizio dei diritti del minore.

La responsabilità genitoriale è attribuita alla madre ed al padre, che la esercitano congiuntamente.

Questo insieme di doveri e di diritti dei genitori non è tuttavia insindacabile.

L’interesse del minore è il principio che deve essere sempre tenuto in considerazione, per valutare l’idoneità della condotta genitoriale.

Se il genitore (o addirittura entrambi):

  • non rispetta i diritti del figlio (pregiudizio del minore e inadempimento degli obblighi di assistenza familiare) e/o
  • esercita il proprio ruolo in maniera pregiudizievole per il bambino (abuso del potere)

la responsabilità genitoriale può essere dichiarata decaduta dal Tribunale.

Il Codice Civile specifica, infatti, che: “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.

I presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono:

  • la violazione degli obblighi di assistenza (mancato mantenimento e istruzione, assenza nella vita del figlio, incuria verso gli interessi e i diritti del figlio);
  • l’abuso dei poteri del genitore (abuso del minore con maltrattamenti diretti verso il figlio e/o comportamenti violenti verso l’altro genitore).

La Corte di Cassazione con una importante sentenza ci spiega che: “Deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale allorquando, all’esito di un'approfondita istruttoria e delle relazioni degli assistenti sociali, risulti che i genitori hanno trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale”.[2]

Entrambi i genitori hanno quindi l’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e di garantire loro l’istruzione.

In particolare, il mantenimento consiste nel garantire al minore i mezzi necessari per soddisfare i suoi bisogni fondamentali, quali una abitazione, la nutrizione, l’abbigliamento.

Il dovere di istruzione comporta che i genitori, nel rispetto dell’istruzione obbligatoria, non omettano di far impartire una istruzione al figlio.

Inoltre, i genitori non devono pregiudicare il minore, assumendo verso lo stesso (violenza diretta) o verso l’altro genitore (violenza assistita) condotte violente.

Ampliando questo schema, il Tribunale ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità, anche per il comportamento pregiudizievole verso i figli del convivente del genitore[3].

Se il comportamento del genitore, o dei genitori, non è idoneo a garantire al figlio la tutela dei diritti sopra citati, per l’interesse del minore, la responsabilità genitoriale decade.

Il presupposto per il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è quindi un comportamento del genitore che leda o trascuri i doveri genitoriali ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.

***

È necessario che i genitori siano consapevoli della illiceità, o inidoneità, della propria condotta versi i figli, affinché venga dichiarata la decadenza?

No.

La valutazione del Tribunale è oggettiva.

Il Giudice non sindaca la volontà del genitore di ledere i diritti del minore.

Il Tribunale si limita, invece, a valutare se il genitore si comporti – obiettivamente - in maniera pregiudizievole verso il figlio.

Che il papà o la mamma, pertanto, si rendano conto della natura negativa del proprio comportamento, non è affatto necessario, per dichiararli decaduti dal loro ruolo.

L’interesse del bambino è quindi un parametro primario ed oggettivo: la decadenza della responsabilità genitoriale non è da intendersi, infatti, come una sanzione contro i genitori, ma come un rimedio e una tutela dell’interesse del minore: è una misura finalizzata “a promuovere il pieno sviluppo psico-fisico del minore stesso”.[4]

La casistica estratta dalle sentenze dei Tribunali[5], ci aiuta a capire il perimetro delle condotte pregiudizievoli dei genitori verso i figli e la gravità della loro portata.

Tra le altre sono state definite causa di decadenza dalla responsabilità genitoriale, oltre all’ inadempimento dei doveri genitoriali tout court,

  • porre il figlio in attività di accattonaggio;[6]
  • l’incapacità del genitore di stabilire una valida relazione affettiva con il figlio;
  • l’allontanamento ingiustificato dalla residenza familiare del genitore che si renda irreperibile;
  • il mancato impedimento di una violenza sessuale nei confronti del minore;
  • gli abusi sessuali;
  • disinteresse per il figlio da parte del genitore tossicodipendente,
  • mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore affidatario o impedimento della frequentazione dell’altro genitore;
  • minacce nei confronti della ex convivente, integranti peraltro il reato di stalking, reiterate nel tempo e poste in essere con modalità ossessive, senza alcuna cura per le ripercussioni sulla figlia minore (Trib. min. Bologna 21/12/2006, in Fam. pers. succ., 2007, p. 273);
  • partecipazione del figlio a pratiche religiose pregiudizievoli per il suo sviluppo

Anche una “accesa conflittualità” tra i genitori, intervenuta dopo la separazione può costituire presupposto per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (così detta violenza assistita).

Il genitore, privato della responsabilità genitoriale, rimane in ogni caso madre o padre del bambino: ciò comporta che può continuare a frequentare il bambino, con una precisa regolamentazione del diritto di visita.

In casi gravi, tuttavia, il Tribunale può escludere anche il diritto di frequentazione.

 

2. La dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale: conseguenze giuridiche.

Cosa succede, concretamente, all’insieme dei diritti e doveri che il genitore ha verso il figlio, quando viene dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale?

Con la sentenza che accerta i presupposti, per dichiarare la decadenza dalla responsabilità del genitore, quest’ultimo viene privato del potere decisionale verso i figli.

In concreto, il genitore sarà privato dei poteri decisionali sulle scelte di vita quotidiana, di natura ordinaria e straordinaria, che ricadano sul minore.

Istruzione, cura delle relazioni sociali e/o affettive, scelte economiche, cure e/o esigenze mediche, non saranno più nella sfera decisionale del genitore.

Se viene dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale un solo genitore, il minore sarà affidato in via esclusiva all’altro genitore, unico soggetto capace di assumere le decisioni nell’interesse del figlio.

Ma, di fatto, il genitore venendo meno la responsabilità genitoriale, deve continuare a mantenere il figlio?

Si: il genitore, nel rispetto dell’interesse del minore, è sempre tenuto a concorrere al suo mantenimento ed a garantirgli l’istruzione.

Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla responsabilità genitoriale non esonera pertanto i genitori da quegli oneri economici, derivanti dall’obbligo di mantenimento del minore.

Vi sono altre significative conseguenze della decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando il genitore non è reintegrato nel proprio ruolo, in particolare per tre voci:

  • successione;
  • alimenti;
  • allontanamento del genitore dalla residenza familiare.

- Quanto alla successione:

il genitore dichiarato decaduto viene escluso dalla chiamata all’eredità del figlio per indegnità.

- Quanto agli alimenti:

il genitore dichiarato decaduto non ha diritto a ricevere gli alimenti da parte del figlio, anche adottivo, o, in mancanza, dai suoi discendenti.

- In caso sussistano gravi motivi:

il Tribunale può decidere per l’allontanamento del genitore, o del convivente che maltratta o abusa del minore, dalla residenza familiare.

 

3. La procedura per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Da chi può essere attivata la procedura per fare dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale?

Da più soggetti, ovvero:  

  • dall’altro genitore;
  • dai parenti del minore;
  • dal Pubblico Ministero[7].

Il Tribunale, prima di dichiarare la decadenza, deve assumere tutte le informazioni necessarie, che siano utili alla decisione e sentire il Pubblico Ministero.

Qual è il ruolo del bambino nel procedimento?

Il minore che abbia già compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se valutato capace di discernimento in relazione all’argomento, deve essere ascoltato[8], con una audizione condotta dal giudice, “anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari”.

Prima che il minore venga ascoltato, il Giudice è tenuto ad informarlo della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto.

Sono ammessi a partecipare all’ascolto del bambino, se autorizzati dal giudice, sia i genitori, anche quando parti del medesimo procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore ed il pubblico ministero.

I soggetti indicati, prima dell’ascolto da parte del Giudice, “possono proporre argomenti e temi di approfondimento”[9] prima dell'inizio dell'adempimento.

Nel caso in cui l’ascolto del minore risulti contrastante con il suo interesse, o oggettivamente superfluo, il giudice non procede all’audizione del bambino.

Sia i genitori che il minore sono assistiti da un difensore.

Infatti, nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale va nominato al minore un curatore speciale, determinandosi in mancanza una nullità del procedimento[10]

Il Tribunale provvede quindi in camera di consiglio.

 

4. La reintegrazione del genitore nella responsabilità genitoriale.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non è sempre definitiva.

Trattandosi di un provvedimento che decide in merito ad un pregiudizio subito dal minore che sia concreto ed attuale, è possibile che le cause di tale pregiudizio possano venire meno.

Nel caso in cui, pertanto, il pregiudizio inflitto al minore che ha portato alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale venga meno, il genitore dichiarato decaduto, può esservi reintegrato, per provvedimento del giudice, qualora siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata (art. 332 c.c.).

 

5. Differenza tra sospensione e decadenza della potestà genitoriale.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale viene dichiarata, come abbiamo esaminato in questo articolo, per delle mancanze ascrivibili al genitore rispetto ai doveri verso il bambino o per un abuso di questi stessi doveri.

La ragione della decadenza è, pertanto, inclusa strettamente negli inadempimenti genitoriali, anche se la condotta non sia penalmente rilevante.

Può tuttavia accadere che la responsabilità genitoriale venga meno, per sospensione, come pena accessoria per un reato.

L’art. 34 del Codice Penale recita infatti: “La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta”

Ad esempio, anche la condotta violenta del genitore verso l’altro genitore, che integri il reato di maltrattamenti in famiglia, senza coinvolgere direttamente il figlio, ma costringendolo ad assistere ad una violenza sopraffattrice destinata ad avere ripercussioni sulla loro crescita ed evoluzione psicofisica, comporta la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale[11]

La differenza tra sospensione e decadenza della potestà genitoriale risiede quindi in due voci:

  • la sospensione è una pena accessoria alla pena principale comminata per un reato commesso dal genitore;
  • la durata della sospensione, a differenza della durata della decadenza, è predeterminata per un periodo pari al doppio previsto per la pena principale.

 

6. Condotte pregiudizievoli per il figlio e misure diverse dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Non sempre una grave mancanza del genitore verso il figlio comporta il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il comportamento del genitore può, infatti, non essere idoneo a togliergli la responsabilità genitoriale, ma costituire in ogni caso un pregiudizio per il figlio.

Si tratta di comportamenti non tipizzati dal codice civile, oggetto di valutazione caso per caso da parte del Giudice, che possono anche portare a una decisione dell'allontanamento del minore dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o convivente che maltratti o abusi del minore.

I provvedimenti convenienti assunti dal Tribunale, che sono sempre revocabili[12], possono essere disposti accompagnati da ulteriori strumenti che mirino a tutelare il minore e, ad esempio, l’affidamento ai servizi sociali[13] o la vigilanza degli stessi servizi sociali e la prescrizione di un percorso di terapia familiare.

Si pensi, ad esempio, alla seguente casistica:

  • cambiamento del nome del figlio, nell’ipotesi in cui i genitori avessero attribuito al figlio un nome ridicolo o vergognoso[14]
  • autorizzazione al trattamento sanitario;
  • la nomina di un tutore estraneo alle parti, legittimato ad esprimere il consenso per il prelievo di cellule ematiche a scopo di trapianto[15];
  • provvedimenti diretti a tutelare i rapporti con i nonni e gli altri parenti nell’ipotesi di rifiuto dei genitori, sempre che la mancata frequentazione dei nonni sia pregiudizievole per il minore[16].

 

 

 

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Note:

[1] Art. 315bis codice civile “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.”

[2] Cass. civ. Sez. I, 07.10.2020, n. 21537

[3] Trib. min. L’Aquila, 07/12/1993, in Giur. it., 1994, p. 1122

[4] Cass. 07/06/2017, n. 14145; Cass. 07/11/1985, n. 5408.

[5] Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale. Itinera, Guide Giuridiche Ipsoa, Avv. Carlo Rimini, p. 227.

[6] Cass. pen. 28.11.2008, n. 44516

[7] Il PM può iniziare un procedimento ex artt. 330 ovvero 333 c.c. prima del formalizzarsi della crisi familiare. In questo caso, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 c.p.c.  Cass. Civ. Sez. I Ordinanza 11.02.2021, n. 3490

[8] L'attribuzione ai minori del concetto di "parte" del processo si esprime non nella necessità di una partecipazione "formale" (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi, quando non in certi casi anche contrapposti, da quelli dei genitori. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/07/2020, n. 16410

[9] art. 336bis codice civile

 

[10] Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 25.01.2021, n. 1471

[11] Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall'art. 34cod. pen., integra abuso di tale responsabilità, in caso di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la condotta vessatoria, rivolta nei confronti dell'altro genitore, che coinvolga solo indirettamente i figli minori, costringendoli ad assistere ad una violenza sopraffattrice destinata ad avere ripercussioni sulla loro crescita ed evoluzione psicofisica. – Cass. Pen. Sez. V Sent., 12.10.2020, n. 34504

[12] Cass. 10/07/2018, n. 18149, in Foro it., 2018, I, 2716

[13] Cass. 10/12/2018, n. 31902

[14] App. Genova 14/11/2007,

[15] Trib. min. Perugia 26/04/1990

[16] App. Milano 11/02/2008

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