Gratuito Patrocinio: una guida pratica

L'assistenza gratuita di un avvocato (cd. gratuito patrocinio) è prevista per i processi civili, penali, tributari e amministrativi.

Essa consente a chi non può contare su un determinato reddito e si trova in una situazione economica precaria di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi, in quanto i compensi dell’avvocato saranno coperti dallo Stato italiano.

 

 Indice:

  1. Che cos’è il gratuito patrocinio?
  2. Quali sono i requisiti per essere ammessi al gratuito patrocinio?
  3. Per quali procedimenti è possibile chiedere il gratuito patrocinio?
  4. Come si presenta la domanda di ammissione?
  5. Che differenza c’è tra gratuito patrocinio e difesa d’ufficio?

 

 

1. Che cos’è il gratuito patrocinio?

Il patrocinio gratuito consente a chi è privo di un reddito minimo, fissato in euro 11.746,68, di essere difeso da un avvocato senza sostenerne i costi, che saranno coperti dallo Stato italiano.

Possono dunque beneficiare del patrocinio a spese dello Stato soltanto i soggetti meno abbienti.
Per calcolare il reddito minimo si fa riferimento alla dichiarazione dell’anno precedente alla richiesta: si considerano e si sommano tutti i redditi imponibili, tenendo in considerazione anche quelli che, per legge, sono esenti da IRPEF e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, percepiti nell’ultimo anno dall’interessato.
Nel caso in cui quest’ultimo abbia conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

 

Il gratuito patrocinio è consentito per la sola difesa processuale e non anche per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).

La persona ammessa al gratuito patrocinio può scegliere liberamente l’avvocato che lo seguirà; non può invece nominare più di un avvocato contemporaneamente.

Chi è ammesso a tale beneficio può nominare, pertanto, un solo difensore, scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso gli ordini degli avvocati di ogni città.

 

2. Quali sono i requisiti per essere ammessi al gratuito patrocinio?

Gli aventi diritto sono tutti i cittadini italiani e non, considerati non abbienti al momento della presentazione della domanda, poiché con un reddito annuo pari o inferiore a 11.746,68 euro. Tale condizione deve permanere per tutta la durata del processo.

E’ considerato solo il reddito personale dell’interessato quando la causa riguarda i diritti della persona, ossia quei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio separazione e divorzio).

La proprietà della sola casa di abitazione non impedisce l’ammissione al gratuito patrocinio.

Per la determinazione del proprio reddito, e di conseguenza per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, si fa riferimento al proprio reddito risultante dell’ultima dichiarazione o dal CUD, al netto degli oneri deducibili.

Il cd. “Decreto Antistupro” del 2009 ha previsto, inoltre, per le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo l’ammissione al gratuito patrocinio, indipendentemente dai limiti di reddito.

Si precisa che il giudice della causa, anche dopo che sia avvenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, può revocare il beneficio.
Il giudice ha tale potere ogni qual volta, valutata la situazione economica di tutto il periodo in cui il gratuito patrocinio ha operato, si accorga che essa è cambiata a seguito di nuove disponibilità dell’interessato, incompatibili con la concessione del beneficio.
La revoca del patrocinio gratuito riguarda solo l’attività difensiva svolta nel periodo successivo al mutamento della situazione reddituale: tutta l’attività svolta in precedenza dal professionista rimane a spese dello Stato italiano. 

 

3. Per quali procedimenti è possibile chiedere il gratuito patrocinio?

Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nel processo civile, in quello penale, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione (es: separazione consensuale, divorzio su domanda congiunta, modifica delle condizioni di separazione ecc.), purché non si tratti di questioni manifestamente infondate.

E’ altresì ammesso nel procedimento di esecuzione.

Nel processo civile, se la parte ammessa al gratuito patrocinio perde la causa nel primo grado di giudizio, dovrà proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio per il giudizio di appello o di reclamo.

L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado, fase e stato del processo davanti ad ogni giurisdizione (ad esempio tribunali, corti d’appello, corte di cassazione, TAR, consiglio di Stato, etc).

In via generale il gratuito patrocinio è inoltre concesso anche per i giudizi penali.

Tuttavia è escluso dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali, chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato.

Non può, altresì, essere ammesso al beneficio chi sia stato già condannato per reati di mafia e per alcuni delitti in materia di stupefacenti o contrabbando.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria è ammissibile il patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti, purché la procedura sia stata definita in senso positivo.

Il beneficiario che promuove un giudizio di mediazione obbligatoria non dovrà dunque corrispondere alcuna indennità all’Organismo di Conciliazione.

Tuttavia nel procedimento di mediazione il gratuito patrocinio non copre gli onorari dell'Avvocato che assiste l’interessato nel corso della proceduta in quanto la presenza del legale è, per il momento, ritenuta facoltativa.

 

4. Come si presenta la domanda di ammissione?

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio, in forma scritta, deve essere personalmente sottoscritta dall’interessato, a pena di inammissibilità.

Non è ammessa la richiesta in forma orale, neppure in udienza.

La domanda può essere presentata dall’interessato o dal difensore, anche a mezzo raccomandata postale.

Il richiedente può presentare la propria istanza ed essere ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato anche senza indicare un legale, il quale però dovrà essere nominato successivamente.

La domanda deve essere presentata a procedimento avviato e gli effetti decorrono dalla presentazione.

Non è consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, territorialmente competente.

La domanda si presenta compilando appositi moduli disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure dal difensore.

Il Consiglio dell’Ordine che riceve la domanda sottoscritta dall’interessato, valuta la fondatezza delle domande di ammissione al gratuito patrocinio ed emette, entro 10 giorni, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa, trasmettendone copia all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

A seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.

Tutte le spese vengono pagate dallo Stato: non si deve pagare, pertanto, l’avvocato, il consulente tecnico o le spese vive di giustizia.

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio in sede penale deve essere presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore (anche in udienza) o inviata, tramite raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'istanza deve essere sottoscritta  dall'interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore. 

 

La domanda viene poi valutata dal magistrato davanti alla quale è stata presentata il quale, con decreto motivato che viene depositato con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia, può:

- dichiararla inammissibile;
- ammetterla;
- rigettarla.

Contro quest’ultimo provvedimento, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. 

 

5. Che differenza c’è tra gratuito patrocinio e difesa d’ufficio?

Il gratuito patrocinio non ha niente a che fare con la difesa d’ufficio.

Spesso in realtà i due istituti tendono ad essere confusi e ciò dà luogo ad equivoci di interpretazione.

Il gratuito patrocinio consiste – come detto - nell’assistenza giudiziaria gratuita (perché pagata dallo Stato) per le persone non abbienti.

La difesa d’ufficio ha, invece un altro fine, ossia quello di consentire a chiunque di avere sempre una difesa tecnica quando è soggetto ad un procedimento penale.

La difesa d'ufficio è, dunque, il servizio di assistenza tecnica garantito all'indagato o all'imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo.

Il difensore d'ufficio non è legato da un rapporto fiduciario alla persona assistita ma dall'adempimento di un obbligo di svolgimento dell'incarico, correlato alla ricorrenza del presupposto di cui sopra.

La difesa d'ufficio ha natura sussidiaria rispetto alla difesa di fiducia, in quanto interviene solo in mancanza di quest'ultima, o per difetto di designazione o per venir meno della difesa fiduciaria designata, e rappresenta la massima espressione della responsabilità sociale degli avvocati.

Per tali ragioni, il difensore d’ufficio è pagato non dallo Stato bensì dall’imputato, a meno che quest’ultimo abbia i requisiti per chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio. In tal caso, se non si ottiene l’ammissione al gratuito patrocinio, il costo del legale resterà a carico dell’imputato, che si vedrà presentare la parcella per l’attività difensiva svolta.

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