Domanda di ammissione al gratuito patrocinio
Come si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
L’interessato deve personalmente sottoscrivere la domanda di ammissione, a pena di inammissibilità. Non è ammessa la richiesta in forma orale neppure in udienza.
La domanda può essere presentata dall’interessato o dal difensore anche a mezzo raccomandata postale.
Il richiedente può presentare la propria istanza ed essere ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato anche senza indicare un legale, il quale però dovrà essere nominato successivamente.
La domanda deve essere presentata a procedimento avviato e gli effetti decorrono dalla presentazione.
Non è consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, territorialmente competente.
La domanda si presenta compilando appositi moduli disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure dal difensore.
Quanto tempo occorre per l’accoglimento della domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Il Consiglio dell’Ordine che riceve la domanda sottoscritta dall’interessato, valuta la fondatezza delle domande di ammissione al gratuito patrocinio ed emette, entro 10 giorni, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa, trasmettendone copia all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa avviene in seguito all’ammissione al gratuito patrocinio?
A seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
Tutte le spese vengono pagate dallo Stato: non si deve pagare, pertanto, l’avvocato, il consulente tecnico o le spese vive di giustizia.