Cosa fare in caso di incidente stradale? Una guida pratica

In Italia avvengono poco più di 150.000,00 incidenti stradali con una media giornaliera di 410.[1]

Con una cifra così ragguardevole appare utile informarsi sulle procedure da seguire in queste spiacevoli situazioni, in modo da tutelarsi al meglio.

 

Cosa fare nelle immediatezze di un sinistro stradale?

 È molto importante non farsi prendere dal panico, qualunque sia la causa e responsabilità dell’incidente onde non incorrere in conseguenze penalmente rilevanti.

Abbandonare il luogo del sinistro in presenza di feriti, infatti, configura il reato di cui all’art. 189 comma 6 del Codice della Strada[2].

               

Ciò detto, è opportuno verificare la presenza di morti o feriti gravi e spostarsi (se è possibile) in luogo non intralciante la circolazione stradale.

In caso di presenza di feriti gravi, o di impossibilità a rimuovere il veicolo dalla pubblica via, è necessario avvisare immediatamente le autorità.

Esaurita la fase di urgenza, i soggetti coinvolti nel sinistro devono compilare il modulo di constatazione amichevole (fornito normalmente dalla propria assicurazione e nei veicoli a noleggio lungo o breve, presente normalmente all’interno del cruscotto/sottosella).

 

In questo modulo va indicato:

  • Data e luogo dell’incidente (qualora ci si trovi in città è opportuno annotare il numero civico della via – o l’intersezione – su strade extraurbane il numero di chilometro della medesima);
  • Generalità dei conducenti, se dovessero essere diversi anche quelle del proprietario;
  • Dati dell’assicurazione;
  • Descrizione degli eventi (anche mediante disegno);
  • Presenza di feriti o morti;
  • Presenza di testimoni.

 

La constatazione amichevole deve essere sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti nell’incidente.

Qualora uno o più conducenti non volessero sottoscrivere il modulo, è opportuno contattare le Forze dell’Ordine e cercare dei testimoni dell’evento.

 

Se nessuno dispone della Constatazione Amichevole, è necessario riportare i dati sopradescritti su un foglio.

Il modulo deve essere inviato alla propria assicurazione nelle modalità descritte dalla polizza (o normalmente comunicate dal call center).

 

Cosa succede quanto si apre il sinistro?

Informando il proprio assicuratore dell’avvenuto sinistro si apre la fase della gestione dello stesso affidata ad un soggetto chiamato liquidatore.

L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria, tuttavia - soprattutto in sinistri con danni rilevanti a cose e/o persone – è consigliabile, in quanto permette una gestione “tecnica” della vicenda.

 

Si precisa che le spese legali (in caso di responsabilità totale o parziale delle altre parti) sono generalmente a carico dell’assicurazione stessa e sono calcolati con riferimento al valore percentuale del danno liquidato.

 

Per quanto riguarda la gestione del sinistro, il liquidatore procede -prima di tutto- alla raccolta della documentazione utile (come ad esempio: foto del danno, certificati medici, preventivi/fatture dei danni ai veicoli).

L’assicurazione provvederà, poi, a valutare:

- la vericidità dei fatti attraverso l’invio di un perito che avrà il compito, mediante accertamenti tecnici sull’autovettura (ma anche, eventualmente, sentendo le persone coinvolte), di verificare la compatibilità del racconto dei fatti (compiuto attraverso constatazione amichevole o documento similare) con gli effettivi danni.

- le eventuali responsabilità o corresponsabilità a carico dell’assicurato.

 

Esaurita la valutazione preliminare, il liquidatore provvede preliminarmente a liquidare il danno subito al veicolo e ciò attraverso la corresponsione diretta della somma oppure mediante la riparazione del veicolo in officina/carrozzeria convenzionata.

In caso di dazione di denaro, l’assicurato (qualora non fosse soddisfatto dell’importo) può trattenere la somma corrisposta a titolo di acconto e agire per il residuo giudizialmente (come si tratterà a breve).

 

In caso di presenza di lesioni alla persona, il liquidatore incaricherà un proprio medico legale:

- per compiere gli opportuni accertamenti sulla persona del/dei danneggiato/i, utili a quantificare il danno nonché

- per valutare la congruità delle spese mediche eventualmente sostenute dall’assicurato stesso.

 

Anche in questa fase è consigliabile farsi visitare da un medico legale di fiducia in modo da avere un parere ulteriore sulla quantificazione del danno fisico subito. Le spese del medico legale rientrano, normalmente, nella voce del danno liquidabile dall’assicurazione medesima.

 

Completata la suddetta valutazione, il liquidatore procede - di norma - a liquidare l’importo dell’indennizzo da parte dell’assicurazione. Anche tale importo, qualora non ritenuto congruo da parte dell’assicurato, può essere trattenuto a titolo di acconto.

 

La liquidazione del danno. Come avviene?

Nel paragrafo precedente si è trattato della liquidazione del danno fisico subito dal danneggiato.

Ma come si quantifica tale voce di danno?

Il danno risarcibile è composto dalle voci del danno materiale (ad esempio: spese mediche, spese riparazione veicolo) e dal danno biologico (fisico, psicologico e personalizzazione)

Quest’ultimo è composto, a sua volta da un danno temporaneo (detto invalidità temporanea) e da uno permanente (detto postumi permanenti).

 

La quantificazione dell’invalidità temporanea comincia dal momento in cui il sinistro è avvenuto, fino a quando il danno si stabilizza (si è guariti o non vi è più possibilità di peggioramento) ed è suddivisa in percentuali variabili dal 100% al 25% - più passa il tempo più decresce la percentuale - con quantificazione dei giorni per i quali si è subita la stessa.

 

Facciamo un esempio:

5 giorni al 100% (comportano un’inutilizzo totale della zona fisica interessata dal sinistro)

20 giorni al 75% (inutilizzo parziale)

30 giorni al 50%

40 giorni al 25%.

 

Una volta che il danno temporaneo si è stabilizzato è possibile valutare l’invalidità permanente che varia -oltre che in base all’entità del danno stesso – in base all’età del danneggiato.

 

La valutazione del danno è espressa in valori percentuali mediante l’applicazione di tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e da quello di Roma.

 

L’ultima voce del danno è costituita dalla personalizzazione dello stesso (più conosciuta come danno morale).

Questa rappresenta l’ulteriore “sofferenza” subita dal danneggiato in occasione del sinistro.

A titolo puramente esemplificativo, si pensi al caso di uno sportivo che, a causa del sinistro, ha dovuto rinunciare all’attività fisica per un determinato periodo.

Tale personalizzazione del danno è calcolata percentualmente sul complessivo danno temporaneo e permanente.

 

Di seguito un esempio pratico esempio di una possibile liquidazione del danno:

Invalidità temporanea: euro 500,00

Invalidità permanente: euro 2.500,00

Personalizzazione del danno (33% sul totale) euro 990,00

Spese mediche documentate: euro 1.000,00

Totale euro 4.990,00

 

Se non si ottiene un risarcimento adeguato? La fase giudiziale

 Qualora non si fosse soddisfatti della gestione del sinistro da parte dell’assicurazione (per insussistenza del danno da parte dell’assicurazione o per non congruità degli importi liquidati) è possibile chiamare in giudizio l’assicurazione (e il danneggiante) al fine di ottenere il risarcimento del danno. Si precisa che in questo caso è necessaria l’assistenza di un avvocato (salvo cause di valore inferiori ad euro 1.033,00).

 

Prima di agire in giudizio, inoltre, è necessario tentare di risolvere la vertenza tramite la negoziazione assistita da avvocati.

 

Cosa succede in caso di sinistro con veicoli assicurati con una compagnia straniera? 

Qualora l’incidente si verificasse con uno o più veicoli immatricolati all’estero è possibile chiedere il sinistro all’UCI (Ufficio Centrale Italiano) che entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento provvederà ad effettuare offerta risarcitoria o ad indicare i motivi per i quali non si possa procedere.

 

Infine, nel caso di impossibilità di rintracciare il veicolo (es. per fuga del conducente) o in caso di incidente con mezzo non assicurato, la gestione del sinistro sarà a carico del Fondo Vittime della Strada che a sua volta incaricherà una compagnia assicurativa privata a seconda del luogo di avvenimento del fatto.

 

 

 

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[1] Dati Istat 2021.

[2] Art. 189, Codice della Strada: “1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2.Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. 3.Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. 4In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 302 a € 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. 7.Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. 9.Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

 

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