Come si ottiene il risarcimento dei danni (indennizzo)?

Come si ottiene il risarcimento dei danni (indennizzo)?

 

Il risarcimento dei danni derivanti dall’incidente stradale si può ottenere mediante due strade: la procedura di Risarcimento Diretto (quando possibile) o tramite la procedura di risarcimento dei danni “ordinaria”.

 

Cos'è la procedura Risarcimento del danno / Indennizzo diretto?

 

Con la procedura del Risarcimento o Indennizzo Diretto, l’assicurato proprietario/conducente del veicolo coinvolto nell’incidente stradale può ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici direttamente dalla propria assicurazione.

 La Procedura di Risarcimento Diretto si applica quando:

  • l’incidente stradale è avvenuto in Italia;
  • l’incidente stradale ha coinvolto due soli veicoli entrambi immatricolati e assicurati in Italia (o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto);
  • chi richiede il risarcimento non è responsabile del sinistro (o lo è solo in parte);
  • i veicoli sono riconosciuti tramite il modulo blu di constatazione amichevole, firmato da almeno un conducente;

Con questa procedura è possibile richiedere il risarcimento del danni subiti al veicolo e alle cose trasportate, ma anche delle lesioni lievi (ovvero delle lesioni fino a 9 punti di invalidità).

Si ricorda che questa procedura non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

 

Per ottenere il risarcimento del danno diretto è opportuno che l’assicurato:

  • trasmetta alla propria assicurazione il modulo compilato e sottoscritto della constatazione amichevole (in questo modulo vanno indicati: data e luogo dell'incidente; geenralità dei conducenti; dati dell'assicurazione; descrizione degli aventi anche mediante rappresentazione grafica; presenza di feriti; presenza di testimoni);
  • trasmetta alla propria assicurazione tutte la documentazione utile (ad esempio: foto del danno, certificati medicim preventivi/fatture dei danni ai veicoli);
  • indichi alla propria assicurazione dove si trova il veicolo danneggiato nell’incidente stradale per poterlo fare periziare;

La compagnia assicuratrice deve presentare una proposta di risarcimento del danno entro:

  • 30 giorni, se il modulo blu di constatazione amichevole è stato firmato da entrambe le parti coinvolte;
  • 60 giorni, se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato firmato da entrambe le parti coinvolte;
  • 90 giorni, nel caso in cui siano presenti lesioni fisiche alle persone.

Nell'ultimo caso si precisa che i 90 giorni decorrono dalla ricezione di un certificato medico che attesta l'avvenuta guarigione o, comunque, la stabilizzazione dei postumi.

 

Ricevuta la proposta economica formulata dall'assicurazione, se ritenuta congrua e accettata, la compagnia è tenuta a pagare l'importo pattuito entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui, invece, l'assicurato non sia soddisfatto dell'offerta formulata oppure se l'assicurazione non propone nulla entro i tempi stabiliti, allora sarà possibile chiamare in giudizio l’assicurazione (e il danneggiante) al fine di ottenere il risarcimento del danno. Si precisa che in questo caso è necessaria l’assistenza di un avvocato (salvo cause di valore inferiori ad euro 1.033,00).

 

Prima di agire in giudizio, inoltre, è necessario tentare di risolvere la vertenza tramite la negoziazione assistita da avvocati.

 

Cos'è la procedura ordinaria di risarcimento del danno?

 

Quando un incidente non rientra nell’ambito del Risarcimento Diretto, si deve seguire la procedura di risarcimento del danno ordinaria.

In particolare si ricorda che la procedura di Risarcimento Diretto non si applica quando:

  • Nel sinistro risultano coinvolti più di 2 veicoli a motore
  • Non c'è stata collisione materiale tra i due veicoli
  • Il sinistro è avvenuto all’estero
  • Il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero
  • Si sia in presenza di danni fisici gravi al conducente

In tal caso, il danneggiato dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente stradale.

 

Cosa si deve scrivere nella richiesta di risarcimento del danno?

 

La lettera di richiesta di risarcimento del danno, inviata a mezzo raccomandata o a mezzo pec, deve contenere:

- quando siano presenti danni a cose: una copia del modulo di constatazione amichevole o, in mancanza, una descrizione precisa dell’incidente stradale (in cui sono indicati il luogo e l’ora in cui l’incidente stradale è avvenuto; la dinamica dell’incidente stradale; i dati del conducente e del proprietario del veicolo; i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili; la denominazione delle assicurazioni dei mezzi coinvolti; nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi). Inoltre si deve indicare il luogo e i tempi utili in cui le cose sono a disposizione dell’assicuratore per la perizia dei danni alle cose.

- nel caso in cui siano presenti anche danni fisici alla persona: l'indicazione dei dati anagrafici, l’entità delle lesioni fisiche subite, la documentazione medica relativa ai danni (ivi compresa l'attestazione comprovante l’avvenuta guarigione e, in caso di decesso, il certificato di morte).

 

Quali sono i tempi di prescrizione della richiesta di risarcimento del danno?

 

E' bene ricordare che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli non può essere richiesto senza limiti di tempo: in particolare questo diritto si prescrive in 2 anni (a meno che il fatto non costituisca reato).

Occorrerà, pertanto, formalizzare la richiesta di risarcimento del danno non oltre i 2 anni dalla data dell’incidente stradale. Se necessario (ad esempio in assenza di riscontro), è opportuno rinnovare la richiesta di risarcimento del danno entro i 2 anni sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

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