animali domestici nei locali e/o giardini condominiali. Si possono tenere?

Buongiorno. La mia vicina lamenta all’amministiratore che sia lei che il suo cane hanno paura ad uscire nel loro giardino, che è confinante al mio, perché io ho due cani di taglia grande che a loro incutono paura. A dividerci vi è una recinzione in rete metallica alta all’incirca Un metro e venti cm. L’amministratore mi dice che in verità non potrei tenerli perché il regolamento di condominio parla di animali domestici e secondo lui , per me assurdo, i miei cani non si possono considerare tali. Ho due Akita inu . Io so che la legge 220/2012 non fa distinzioni tra cani di taglia piccola, media e grande e che quindi si possono tenere. Quindi volevo chiederle se si possono tenere o meno cani di taglia grande in un condominio. Grazie.
Condominio (04/10/2018)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

La legge 220/2012, da Lei ricordata, contrariamente a quanto stabiliva il Regolamento di condominio ( art.1138 cc), riconosce invece il diritto di tenere animali domestici nel condominio, specificando che le norme contenute nel Regolamento non possono vietare di tenere e possedere animali domestici.

Vi sono però obblighi e doveri che i loro possessori devono rispettare, al fine di garantire la convivenza civile ed il rispetto di ognuno. I proprietari degli animali devono infatti rispettare le norme di sicurezza, igiene e salute per non arrecare disturbi agli altri condomini, che potrebbero chiedere l'allontanamento dell'animale.

Valgono pertanto le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 23 marzo 2009. A titolo esemplificativo citiamo:utilizzare il guinzaglio in ogni luogo, applicare la museruola in caso di animale aggressivo.

Il proprietario dell'animale sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni a persone per non aver ottemperato alle disposizioni di cui sopra.

Nel caso in cui l'animale emetta rumori molesti o odori spiacevoli scatta l'applicazione dell'art.659 c.p. per violazione della quiete ed impedimento del riposo delle persone. Non siamo esperti di razze canine, ma riteniamo che la convivenza tra due razze diverse non sia facile specie in giardini confinanti, soprattutto se una razza ha come sua caratteristica la territorialità del proprio luogo di permanenza.

In questi casi più che le disposizioni di legge bisogna applicare i principi di correttezza e di buon vicinato.

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