Se sul terreno del vicino vengono a protendersi i rami di un albero piantato nell'altrui proprietà, il vicino può chiedere in qualsiasi momento che i rami vengano tagliati.
Per le radici che si addentrano nel fondo può procedere direttamente.
In ogni caso i frutti caduti appartengono al vicino.
Tale diritto può essere esercitato anche per alberi posti a distanza di legge.
In buona sostanza occorre che il confinante richieda di tagliare i rami e può adire l'Autorità Giudiziaria in caso di rifiuto, ma non può procedervi personalmente (art. 896 cod. civ.).
Inoltre il proprietario degli alberi può essere costretto al risarcimento dei danni.
Avvocato Guido Vecellio
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