Il condomino come può richiedere l'estratto conto condominiale all'amministratore?

Buongiorno, innanzitutto vorrei sapere: - c'è una normativa, una legge oppure una circolare che indica le modalità di richiesta dell'estratto conto condominiale all'amministratore? (il nostro amministratore ha detto che, con la nuova normativa sulla privacy, non lo può inviare nè tramite mail nè tramite PEC, ma se ne può ritirare una copia solo presso il suo ufficio). - Essendo consigliere in un condominio e avendo l'estratto conto, in base alla normativa vigente sulla privacy, posso darne copia ai condomini che me la chiedono oppure devono rivolgersi all'amministratore? - L'amministratore ha fatto un bonifico ad un altro condominio per pagare il giardiniere (bonifico a favore del condominio Pinco, iban, fatt. n. xxx delxxx acconto a Tizio): è regolare? In attesa di risposta ringrazio anticipatamente. Cordialità

Condominio (13/09/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che, a norma di quanto previsto dall'art. 1129 del Codice Civile, ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica bancaria.

Come si può dedurre dall'interpretazione letterale della norma, non è previsto un invio diretto tramite e-mail o pec ma è previsto il diritto del condomino di prendere visione o estrarne copia della documentazione, da acquisire presso il luogo in cui sono conservate tali scritture, ovvero l'ufficio dell'amministratore.

La ratio di tale norma, probabilmente, è ravvisabile proprio nella necessità di evitare che la documentazione contabile contenente dati sensibili possa circolare indiscriminatamente e senza controllo.

Resta inteso che, in caso di mancato riscontro dell'amministratore a tale richiesta entro un termine ragionevole, ogni condomino avrà diritto ad accedere direttamente presso l'istituto bancario per ottenere copia dell'estratto conto (come deciso dal Collegio dell'Arbitrato Bancario Finanziario nella decisione n. 814 del 19 aprile 2011).

Resta inteso che, qualora la copia della documentazione contabile è stata acquisita legittimamente dal condomino presso lo studio dell'amministratore, può essere divulgata ad altri condomini (a patto che siano altri condomini, ovviamente).

Quanto, invece, al bonifico effettuato a favore di altro condominio, si potrebbe trattare di una irregolarità contabile contestabile all'amministratore che, tra gli obblighi legati alla gestione delle finanze, non può porre in essere disposizioni che comportano una confusione contabile e illegittima.

 

Avvocato Egidio Rossi

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