FOTOVOLTAICO IN CONDOMINIO. QUALI LIMITI E QUALI RESPONSABILITA'?

Buonasera. Abitiamo in un condominio di sei unità abitative in cui il tetto è diviso in tre porzioni. Il proprietario sopra di me vuole installare pannelli solari sulla parte in comune di tetto, abbiamo firmato autorizzazione ad istallare i pannelli. Volevamo sapere come possiamo tutelarci per eventuali infiltrazioni future conseguenti ai panelli. La ringrazio.

Condominio (16/03/2021)
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Autore:
Avvocato Serena Mineo
Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

L'assemblea condominiale può chiedere, al condomino che voglia procedere con l'installazione, la prestazione di idonea garanzia. In ogni caso, anche a prescindere dalla garanzia, il condomino che installa i pannelli fotovoltaici è responsabile di eventuali danni da questi causati. In ipotesi di infiltrazioni si dovrebbe procedere con un accertamento tecnico della causa delle infiltrazioni ed, eventualmente, chiedere il risarcimento del danno.

L'art. 1122 bis c.c. stabilisce che l'installazione di sistemi di produzione da fonti di energia rinnovabili, nonché di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva debba avvenire senza pregiudizio delle parti comuni dell'edificio, delle singole unità immobiliari, del decoro architettonico dell'edificio.

Con particolare riguardo all'installazione di pannelli fotovoltaici ne è consentita l'installazione, oltre che nelle aree di proprietà esclusiva, anche sulle superfici di proprietà comune che siano idonee ad accoglierli, anche se destinati a servire una singola unità immobiliare (art. 1122 bis, co. 2, c.c.). 

Se per l'installazione degli impianti è necessaria la modifica di parti comuni, il condomino interessato deve dare tempestiva comunicazione all'amministratore, indicando in modo specifico gli interventi da eseguire. In tal modo, l'assemblea condominiale ha la possibilità di prescrivere adeguate modalità alternative di realizzazione dell'impianto, oppure richiedere l'adozione di particolari cautele, nonchè subordinare l'esecuzione dei lavori alla prestazione di idonea garanzia. Altresì, deve essere concesso l'ingresso alle singole unità abitative se necessario per la realizzazione dell'impianto. Infine, anche se l'impianto è destinato a servire una singola unità abitativa, non è necessaria alcuna autorizzazione. Infine, l'assemblea può provvedere alla ripartizione del lastrico solare, o delle altre parti comuni, mantenendo le eventuali diverse forme di utilizzo consentite.

Dalla norma emerge, dunque, che l'assemblea condominiale non ha il potere di opporsi all'installazione di impianti fotovoltaici.

Tuttavia, se per l'esecuzione dei lavori si deve procedere ad una modifica delle parti comuni dell'edificio, l'assemblea può chiedere, al condomino interessato, la sottoscrizione di idonea garanzia.

Il condomino che ha installato l'impianto fotovoltaico è responsabile, nei confronti del condominio (e di eventuali terzi), per i danni conseguenti (art. 2051 c.c.). Pertanto, se a causa di una non corretta esecuzione dei lavori di installazione dovessero verificarsi delle infiltrazioni, il condomino che ha installato l'impianto sarà responsabile dei danni da infiltrazione. Allo stesso modo, ad esempio, se dovesse verificarsi una dispersione di energia.

Naturalmente, ove i danni causati dall'impianto fotovoltaico installato siano dovuti ad una non corretta esecuzione dei lavori di installazione da parte della ditta incaricata, questa potrebbe, a sua volta, essere ritenuta responsabile nei confronti del condomino.   

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Rispondendo dettagliatamente al Suo quesito, in caso di infiltrazioni dal tetto si dovrebbe procedere con un accertamento tecnico, che dimostri la causa delle infiltrazioni. Nel caso fossero dovute ad una non corretta installazione dei pannelli fotovoltaici, il condomino che li ha installati sarebbe tenuto, non solo a sostenere i costi per la rimozione delle infiltrazioni, ma anche al risarcimento del danno. E ciò, sia con riferimento al danno eventualmente arrecato alle parti comuni dell'edificio, sia con riferimento all'eventuale danno arrecato alla sua proprietà.

Naturalmente, in caso di accordo tra Lei e l'altro condomino si procederebbe in via stragiudiziale, nominando un tecnico di comune fiducia, per l'individuazione della causa e la quantificazione del danno.

In mancanza di accordo si dovrebbe procedere in via giudiziale, con l'assistenza di un legale di Sua fiducia. 

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