Impermeabilizzazione terrazza: come si ripartiscono le spese?

Buongiorno. Ho il dubbio sul buon operato dell'amministratore condominiale dei miei genitori. Nel corso del 2017 è stato deliberato con assemblea straordinaria la sistemazione dell'impermeabilizzazione della terrazza ad uso esclusivo dell' appartamento all'ultimo piano, con relativa ripartizione dei 2/3 della spesa in base ai millesimi di tutti i condomini. Mio padre ha fatto presente che il suo appartamento, come altri due, non sono coperti dalla terrazza. L'amministratore ha sostenuto che non c'entra. Dopo lunga discussione, in fiducia si è votato favorevolmente. I miei dubbi sorgono consultando il codice civile. Vi chiedo gentilmente se è stato applicato un criterio corretto. Se non lo fosse, è troppo tardi per eventuali contestazioni? Il fatto che solo a voce con testimoni gli altri condomini sia stata fatta presente la perplessità nella correttezza della ripartizione ha un valore legale? È possibile segnalare all'ANACI eventuali comportamenti dei suoi iscritti? Grazie.

Condominio (20/04/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che, a norma dell’art. 1126 c.c., quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Peraltro precisiamo che, come ha avuto modo di sottolineare anche la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 4183 del 16.02.2017) proprio in tema di ripartizione delle spese di impermeabilizzazione e pavimentazione di una terrazza in uso esclusivo di un solo condomino, non devono contribuire agli esborsi unicamente i proprietari delle unità immobiliari sottostanti – che fruiscono della copertura –  ma tutti i condomini se il regolamento condominiale dispone in tal senso.

Correttamente dunque nel caso di specie l’assemblea condominiale straordinaria ha deliberato la sistemazione dell'impermeabilizzazione della terrazza ad uso esclusivo dell'appartamento all'ultimo piano dello stabile ove Suo padre è condomino, con relativa ripartizione dei 2/3 della spesa in base ai millesimi di proprietà di tutti i condomini.

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