Il quesito da Lei posto si inquadra nel delicato tema della realizzazione di opere sulle parti di proprietà esclusiva. Difatti da quel che si evince, la realizzazione dei posti auto, in luogo dell’attuale giardino, avverrebbe nell’ambito di una proprietà privata e non condominiale In conseguenza di ciò la regola da applicare è quella dell’art. 1122 cod. civ. In estrema sintesi tale norma prevede che: "ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio”. La norma, in sostanza, disciplina ciò che ogni condomino può fare nell’ambito della Sua proprietà e quando le opere eseguite debbano ritenersi illegittime. Una precisazione è obbligatoria. A livello condominiale, fatta salva la presenza di particolari disposizioni contenute nel regolamento condominiale di origine contrattuale, il condomino che decida di iniziare delle opere nella sua proprietà esclusiva, non deve chiedere l'autorizzazione ne’ all'amministratore, ne' tanto meno all’assemblea. Tuttavia come nel caso da Lei prospettato, può accadere, infatti, che le opere da eseguire necessitino di un'autorizzazione comunale (es.: DIA o permesso di costruire). Tenuto conto di ciò, è lecito domandarsi: quali siano le opere vietate, sulla propria unità immobiliare, che rechino danno alle parti comuni. La risposta, secondo il parere della consolidata giurisprudenza, va rintracciata nell'art. 1120, secondo comma, c.c. In pratica come per le innovazioni, saranno vietate quelle opere che “possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino” (art. 1120, secondo comma, c.c.). L’onere di provare il pregiudizio spetta però al condominio che, se in grado di assolvere all’onere della prova, potrà chiedere anche in via giudiziale, la rimessa in pristino dei luoghi.