Condominio: limiti alle opere sulla proprietà esclusiva

Salve, nel mio condominio ci sono due condomini che vorrebbero trasformare i giardini in parcheggi per le loro auto. Attualmente ci sono i posti auto nel cortile attigui ai loro giardini e loro vorrebbero mettere dei cancelli ed entrare con le macchine. In questo modo sotto i balconi dei primi piani si troverebbero ad avere le macchine parcheggiate oltre al danno di immagine per tutto il palazzo. Uno dei condomini ha nella sua proprietà anche i tubi del gas condominiali (non è pericoloso parcheggiare vicino ai tubi del gas?) Loro sostengono di non avere bisogno del permesso dell'assemblea e in comune ci hanno detto che se viene loro approvato poi sta a noi provare che è un danno per il palazzo ma a cose fatte. Vorrei chiedere un parere, è possibile fermare questo scempio o loro possono cambiare destinazione d'uso dei giardini senza il nostro consenso?
Condominio (13/01/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il quesito da Lei posto si inquadra nel delicato tema della realizzazione di opere sulle parti di proprietà esclusiva. Difatti da quel che si evince, la realizzazione dei posti auto, in luogo dell’attuale giardino, avverrebbe nell’ambito di una proprietà privata e non condominiale In conseguenza di ciò la regola da applicare è quella dell’art. 1122 cod. civ. In estrema sintesi tale norma prevede che: "ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio”. La norma, in sostanza, disciplina ciò che ogni condomino può fare nell’ambito della Sua proprietà e quando le opere eseguite debbano ritenersi illegittime. Una precisazione è obbligatoria. A livello condominiale, fatta salva la presenza di particolari disposizioni contenute nel regolamento condominiale di origine contrattuale, il condomino che decida di iniziare delle opere nella sua proprietà esclusiva, non deve chiedere l'autorizzazione ne’ all'amministratore, ne' tanto meno all’assemblea. Tuttavia come nel caso da Lei prospettato, può accadere, infatti, che le opere da eseguire necessitino di un'autorizzazione comunale (es.: DIA o permesso di costruire). Tenuto conto di ciò, è lecito domandarsi: quali siano le opere vietate, sulla propria unità immobiliare, che rechino danno alle parti comuni. La risposta, secondo il parere della consolidata giurisprudenza, va rintracciata nell'art. 1120, secondo comma, c.c. In pratica come per le innovazioni, saranno vietate quelle opere che “possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino” (art. 1120, secondo comma, c.c.). L’onere di provare il pregiudizio spetta però al condominio che, se in grado di assolvere all’onere della prova, potrà chiedere anche in via giudiziale, la rimessa in pristino dei luoghi.
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