Condominio: rivelazione informazioni riservate

L'IMMOBILE DI PROPRIETA' E' IN VENDITA, IL FUTURO ACQUIRENTE AMICO DELL'AMMINISTRATORE SI E' RECATO DA LUI IL QUALE HA ELENCATO UNA SERIE DI LAVORI E SPESE TEORICHE E MAI DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA, ENTRANDO ANCHE IN MERITO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL CONDOMINIO SENZA FARE RICHIESTA ALL' AGENZA IMMOBILIARE, FACENDO DI FATTO SALTARE LA VENDITA IN QUANTO HA CHIESTO A MEN UNA PENALE DEL 30% SUL PREZZO PATTUITO. POSSO DENUNCIARE L'AMMINISTRATORE E CHIEDERE I DANNI PER LA MANCATA VENDITA ?

Condominio (05/04/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito è innanzitutto opportuno esaminare il disposto dell'articolo 1130 n. 9 del codice civile, che specifica che l'amministratore è tenuto a fornire al condomino che ne faccia richiesta una attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

È dunque opportuno stabilire chi possa domandare l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti e delle liti e quale sia la sua funzione.

Secondo il tenore letterale della norma in esame, spetterebbe soltanto ai condomini il diritto di chiedere ed ottenere tali informazioni.

Generalmente ciò accade in relazione alle trattative di compravendita di un'unità immobiliare ubicata in condominio e spesso proprio al momento del perfezionamento della cessione.

Dunque nel Suo caso, avrebbe dovuto Lei richiedere l’attestazione all’amministratore e, successivamente, consegnarla all’acquirente.

Il fatto che l’acquirente si sia rivolto direttamente all’amministratore è comprensibile solo in considerazione dell’obbligazione solidale con Lei che costui assumerebbe al momento dell’acquisto per il pagamento delle spese condominiali dovute per l'anno precedente e per quello nel corso del quale è avvenuta la vendita, così come previsto dall'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.

Ad ogni modo riteniamo che nel comportamento tenuto dall’amministratore del Suo condominio, consistito nell'aver rivelato informazioni riservate del condominio ad un soggetto estraneo, sia ravvisabile una violazione della privacy ed un illecito trattamento di dati sensibili.

Sulla possibilità, invece, di chiedere a costui i danni per la mancata vendita del Suo appartamento, riteniamo sia assai difficile riuscire a provare in un giudizio il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall’amministratore, la decisione dell’acquirente di non procedere più con l’acquisto del Suo appartamento ed i danni materiali da Lei subiti.

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