Spese condominiali, riscossione

Vivo in un piccolo condominio, nel quale da oramai più di un anno un paio di condomini non pagano assolutamente le spese condominiali, con conseguente aggravio di spese per tutti gli altri. L’amministratore fino ad oggi non ha intrapreso alcuna azione legale contro i condomini morosi, sostenendo che le spese legali sarebbero maggiori rispetto alle spese condominiali da recuperare. Cosa possiamo fare?
Condominio (04/02/2016)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In via preliminare bisogna esaminare sinteticamente le novità introdotte dalla Legge n. 220 del 11.12.2012, entrata in vigore il 18.06.2013, relative alla disciplina delle spese dei condomini morosi. Già precedentemente alla succitata riforma il primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c. prevedeva che: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi". Ora, con l'attuazione della riforma della disciplina del condominio, è stato assegnato all'amministratore un termine improrogabile entro il quale deve attivarsi per il recupero delle spese arretrate dei condomini in ritardo coi pagamenti. Infatti, il nuovo art. 1129, IX comma, c.c. stabilisce che "salva espressa dispensa dell'assemblea, l'amministratore deve riscuotere forzosamente i contributi anche con ingiunzione ex art. 63 disp.att. c.c., entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso". Pertanto la nuova legge obbliga l'amministratore ad attivare la procedura di riscossione mediante il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo entro un termine perentorio di sei mesi. Se non agisce entro tale termine, l’Amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo. Si raccomnada opertanto di mettere in mora l’Amministratore inadempimente. Si tenga infine presente che la riforma del condominio, ha reintrodotto la solidarietà del debito del condominio, precisando, però, che i creditori devono agire innanzitutto nei confronti del condomino moroso e solo nel caso in cui sia impossibile soddisfarsi sul patrimonio di quest’ultimo, possono rivolgersi ai condomini in regola. I condomini sono responsabili dei debiti condominiali rispetto a terzi per le quote non versate dal moroso. Esse andranno ripartite tra tutti in percentuale ai millesimi, ricalcolati con l'esclusione del moroso stesso. I millesimi di riferimento sono quelli relativi al tipo di spesa affrontata: per esempio saranno quelli calore, per la parte che riguarda il riscaldamento, quelli di proprietà, per il rifacimento della facciata eccetera.
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