ECOBONUS: COME FUNZIONA?

Buonasera, nel corso della scorsa assemblea di condominio l’amministratore ha parlato del superbonus per l’esecuzione di alcuni interventi dicendo che noi condomini non avremmo pagato nulla. È vero?
Condominio (10/03/2021)
lawyer
Autore:
Avvocato Simona Costanzo
Condominio, Locazioni commerciali, Recupero Crediti, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
Segui l’avvocato
Risposta:

Il c.d. “Ecobonus 110%” è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Rilancio[i].

Si tratta di un incentivo fiscale, in forma di detrazione fiscale, pari al 110% del valore delle opere eseguite, che viene riconosciuto ai privati, proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo, autonome o site all’interno di un condominio, e dotate di impianto di riscaldamento/climatizzazione, al ricorrere dei criteri e presupposti previsti dagli articoli 119 e 121 di tale norma.

I soggetti, cui è riconosciuto tale incentivo, potranno decidere autonomamente se versare le somme dovute per i lavori e successivamente fruire direttamente del credito fiscale che gli viene riconosciuto mediante detrazione diretta dalla propria dichiarazione dei redditi per il periodo di 5 anni o cederlo.

La cessione della detrazione fiscale può avvenire:

  • nei confronti di banche o altri intermediari finanziari, che finanzieranno i lavori per l’intero importo;
  • nei confronti dell’impresa che si occupa della realizzazione delle opere, ottenendo direttamente lo sconto in fattura (a fronte della cessione della detrazione fiscale, l’impresa “azzererà” le fatture per i lavori che eseguirà)

In entrambi i casi, quindi, i proprietari non dovranno versare alcuna somma per i lavori previsti dall’Ecobonus.

Considerato che lo scopo di tale incentivo è agevolare i cittadini a rinnovare le proprie abitazioni al fine di ottenere una migliore prestazione energetica, la detrazione fiscale, infatti, non sarà riconosciuta per qualsiasi tipologia di opera, ma solo ed esclusivamente per la realizzazione di interventi ben precisi che permettano di ottenere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche.

I lavori che consentono l’accesso all’Ecobonus si distinguono in 2 tipi:

I c.d. “lavori trainanti” ovvero quei lavori che devono necessariamente essere eseguiti per poter usufruire dei vantaggi fiscali.

In particolare, è necessario che si proceda, anche in via alternativa

  • all’isolamento termico dell’intero edificio (il famoso “cappotto termico”) o
  • alla sostituzione degli impianti di riscaldamento già esistenti più performanti.

I c.d. “lavori trainati” ovvero quei lavori che possono essere eseguiti unitamente al lavoro “trainante” al fine di migliorare l’efficienza energetica e, quindi, consentire di raggiungere il miglioramento di almeno 2 classi richieste dalla norma.

All’interno di tali lavori rientrano, ad esempio, la sostituzione degli infissi – con altri più efficienti - delle parti comuni e delle singole unità immobiliari, l’installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Occorre, infine, che tutti i lavori siano eseguiti nel periodo ricompreso tra il 01.07.2020 il 30.06.2022, salvo che per i lavori condominiali che alla data del 30.06.2022 siano in fase di esecuzione e abbiano raggiunto uno stato di avanzamento pari almeno al 60%. In questo caso il condominio dovrà terminare i lavori entro il 31.12.2022.

Considerato che la norma prevede espressamente un determinato obiettivo per il riconoscimento del beneficio fiscale, prima di procedere con i lavori occorre affidarsi ad un professionista che:

  • analizzi l’attuale situazione energetica dell’edificio, redigendo la relativa APE (Attestato di Prestazione Energetica)
  • predisponga il progetto volto al miglioramento energetico e segua i lavori affidati all’impresa
  • verifichi l’esecuzione degli interventi asseverandoli sia nel corso che all’esito degli stessi e, infine, produca la nuova APE da cui si evincerà il miglioramento energetico ottenuto.

In caso di condomini, occorre che i lavori siano deliberati dall’assemblea.

 L’art. 119, comma 9-bis, del Decreto Rilancio ha precisato che – diversamente da quanto stabilito dal codice civile per la delibera condominiale circa i lavori di notevole entità – sarà sufficiente una maggioranza semplice e conseguentemente sarà valida la delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio.

[i] D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni in L. 17.07.2020 n. 77

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda