Come si regolamenta il pagamento delle opere extra contrattuali nel contratto
In primo luogo si deve premettere che il voto dell'assemblea, se assunto con le corrette maggioranze della legge, vincola anche i condomini assenti e dissenzienti.
Pertanto, nella situazione che ci rappresenta dovrà rispettare la volontà dell'assemblea che ha deciso di affidare i lavori all'impresa per la quale era stato presentato l'originale preventivo.
Quanto ai lavori successivi, sembrerebbe trattarsi di opere "extra - contrattuali", la cui disciplina dovrebbe essere prevista nel contratto di appalto sottoscritto tra il condominio e l'impresa. In alcuni contratti di appalto, infatti, le opere extra devono essere preventivamente autorizzate e preventivate, sotto la supervisione della direzione lavori che dovrebbe relazionare l'amministratore.
Nel caso in cui non sia stato disciplinato nulla, se le opere erano necessarie per l'esecuzione a regola d'arte e non erano prevedibili al momento della realizzazione del capitolato lavori (come sembra essere il caso che ci ha presentato), dovranno essere riconosciute all'impresa.
Le sconsigliamo vivamente di non pagare, anche se ha tutto il diritto di chiedere chiarimenti all'amministratore, il quale dovrà relazionare l'assemblea su tale problematica.
Avvocato Egidio Rossi