Spese condominiali e uso del sottotetto

Abito in un appartamento con terrazzo il cui soffitto è il tetto condominiale rivestito con perlinature in legno. Per un mio errore di interpretazione della norma, ho ritenuto di poter eseguire un lavoro di ripristino della parte in legno (carteggiatura e rinnovo dell'impregnante) con la conseguente ritinteggiatura che, anche se ho cercato la tinta la più vicina possibile alla preesistente, è logicamente leggermente diversa. In assemblea gli altri condomini, nel porre in evidenza la mia non autorità autonoma sul manufatto, hanno preteso a questo punto il ripristino della tinta e, essendo impossibile, la tinteggiatura dell'intero tetto nelle sue parti in legno, in modo da avere uniformità. Per quieto vivere ho accettato di procedere come da loro richiesta. Allego all'uopo copia della delibera assembleare in merito. ------------------------------------------------------------------- Estratto dal verbale assembleare Aggiornamento circa lo stato degli interventi eseguiti dal Condomino Sig. … su parti private e comuni; discussione ed eventuali delibere in merito. Il Sig. Xxx in occasione di alcuni lavori di sistemazione del suo appartamento, ha erroneamente iniziato i lavori di pitturazione delle parti in legno del tetto condominiale. Pertanto si scusa dell’accaduto e a proprie spese provvederà, con la medesima tonalità, alla pitturazione totale di tutte le parti in legno del tetto. Quanto sopra, visto il periodo invernale, verrà eseguito entro la prossima primavera. Votazione ore xxxx Votazione: 7 SI – 0 NO – n° 0 Astenuti Esito: delibera approvata --------------------------------------------------------------------------- Il condominio è costituito da 2 strutture diverse e separate, di cui la più piccola è quasi come un villino unifamiliare e il cui unico proprietario è anche possessore unico del tetto sovrastante la sua proprietà, possesso che risulta dall'atto notarile, e che quindi esula dai manufatti condominiali, come egli stato ha tenuto a precisare più volte. La mia domanda è: nel ritinteggiare il tetto condominiale per motivi estetici e di uniformità, sono tenuto a tinteggiare anche la parte in legno di questa struttura staccata il cui tetto non è condominiale? Non vorrei essere più lealista del re e creare un pericoloso precedente. ... Attendo fiducioso
Condominio (28/03/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Entrando subito nel merito del Suo quesito, va preliminarmente detto che in linea di principio, per quanto concerne il tetto condominiale, le relative spese di manutenzione, riparazioni, rifacimento delle opere che formano il tetto (tegole, struttura, telaio, travi, etc) vanno ripartite tra tutti i condomini o i condomini che hanno un’ unità immobiliare ad esso sottostante, ma sempre tutti se il tetto copre anche locali comuni. Diverso è il caso del sottotetto: in questa ipotesi le spese di manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere che assicurano l’esclusivo uso del sottotetto (mansarde abitabili), sono a carico del proprietario della mansarda nella misura del 100%. Infine, sempre in ordine ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni, il nostro codice civile all’art. 1123, 3° co. prevede espressamente che, “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, a opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae l’utilità. Pertanto, venendo al caso sottoposto al nostro esame, possiamo ritenere, alla luce di quanto sopra esposto, che Lei non sia tenuto a ritinteggiare il tetto della struttura staccata dal fabbricato condominiale né tanto meno a sopportarne i relativi costi.
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