Qual'è la ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza a copertura box?

Al piano rialzato della mia palazzina condominiale, ci sono due appartamenti che estendono la loro proprietà con due ampie terrazze che coprono dei garage sottostanti. Per il loro rifacimento, essendo necessario, deve partecipare tutto il condominio, come sostiene l'amministratore, o soltanto i proprietari delle terrazze e dei garage sottostanti? L'amministratore adduce al suo parere chele terrazze convogliano l'acqua piovana di tutti i condomini. Posso avere una preventiva risposta per poi eventualmente proseguire in giudizio? Le terrazze hanno estensione di circa 100 mq. ciascuna. Grazie

Condominio (18/09/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito si ritiene opportuno richiamare alcune sentenze (Tribunale di Roma, sentenza n. 1/2015 e Cassazione, sentenze n. 18194/2005, n. 2243 del 2012 e n. 10858 del 2010) dalle quali emerge che, in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti, si deve applicare il criterio stabilito dall'art. 1125 del Codice Civile e non il criterio stabilito dall'art. 1126 del Codice Civile.

In sostanza, bisognerà applicare il criterio di ripartizione di spese tra proprietario esclusivo del terrazzo a copertura dei box sottostanti, e i proprietari dei singoli box sottostanti (e non tutti gli altri condomini).

La spesa andrà quindi sostenuta per metà dalla proprietà della terrazza e per l'altra metà da tutti i condòmini proprietari dei box sottostanti, secondo le quote eventualmente stabilite da Regolamento o in parti uguali, con la precisazione che restano a carico del proprietario della terrazza le spese per la pavimentazione e a carico dei proprietari dei box le spese per il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e la decorazione.

 

Avvocato Egidio Rossi

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