Quali tutele sono previste per l'acquirente se il bene acquistato ha dei vizi?

Buongiorno,ho comprato macchina usata a giugno pagata come prezzo richiesto e solo alla consegna mi hanno detto di un problema al cambio ancora oggi non risolto, dopo che l'hanno tenuta per un mese in riparazione e dandomi macchina di cortesia. In più dopo un mese dal ritiro devo gia cambiare per usura pastiglie posteriori freno dopo che mi avevano detto che il tagliando era stato fatto. Non sono presenti tagliandi precedenti e certificazione km . Se non risolvono problemi cambio e non mi sostituiscono in garanzia pastiglie cosa possa fare?? Sono anche tentato di riconsegnarli macchina e cercare di rifarmi dare soldi. La macchina ha una garanzia concordata di 12 mesi. Grazie anticipatamente

Diritto del Consumatore (10/10/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

A norma dell'art. 1490 c.c.,il venditore è tenuto a garantire i vizi della cosa venduta.

Nel caso di specie, ciò significa che il concessionario è tenuto a garantire che l’autovettura da Lei acquistata sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (il problema al cambio potrebbe essere motivo di diminuzione del valore dell’automobile).

In merito a tale garanzia è bene però chiarire che l’acquirente potrà reclamare soltanto i c.d. vizi occulti, cioè quelli di cui non aveva effettivamente conoscenza al momento della stipulazione del contratto e che non avrebbe potuto rilevare neppure utilizzando l'ordinaria diligenza.

Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (cfr. art. 1491 c.c.).

In presenza di vizi che denotino le caratteristiche appena descritte, il nostro codice civile offre all’acquirente un duplice canale di tutela: potrà scegliere, infatti, tra la risoluzione del contratto di compravendita ed una proporzionale riduzione del prezzo, fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danniderivati dai vizi della cosa e tutti gli altri danni da questo subiti, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (cfr. art 1494 c.c.).

Precisiamo inoltre che il codice civile prevede dei termini di decadenza molto brevi per l'esercizio delle azioni a tutela dell'acquirente: il compratore decade infatti dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato (II comma art. 1495 cod. civ.)

In ogni caso l'azione si prescrive nel termine annuale decorrente dalla consegna del bene.

Nel caso di specie, ci sembra di comprendere che il venditore, al momento della conclusione del contratto, abbia occultato l'esistenza del vizio al cambio; inoltre ha falsamente dichiarato che l'autovettura era in regola con i tagliandi, circostanza che si è rivelata non veritiera.

Consigliamo pertanto di inviare una formale lettera alla concessionaria, contestando tali vizi; se procederanno al ripristino della conformità dell'automobile e all'eliminazione di TUTTI i vizi, senza alcuna spesa da parte Sua, potrà ritenersi soddisfatto.

In caso contrario, potrà avere diritto ad una riduzione del prezzo di vendita (che Lei ha già integralmente versato, quindi dovrà esserLe restituito dalla concessionaria) o alla risoluzione del contratto.

 

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