Covid-19. Posso chiedere all’atelier di posticipare il pagamento dell’abito da sposa?

Ho firmato un contratto e dato caparra per acquisto di un abito da sposa. A causa del covid non sono riuscita a fare le prove per l'abito. Ho chiesto loro di finire di confezionare l'abito l'anno venturo, poichè la cerimonia è stata posticipata, m si sono rifiutati, pur in assenza di matrimonio. È possibile recedere dal contratto?

Diritto del Consumatore (22/04/2020)
lawyer
Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:

Innanzitutto occorre valutare la natura della caparra da Lei versata (prendendo visione del contratto sottoscritto con l'atelier) per l'acquisto dell'abito da sposa.

La funzione che tale anticipo assolve può infatti essere quella di mero acconto, oppure quella di testimoniare la serietà delle intenzioni o ancora, non da ultimo, quella di prezzo fissato a priori dalle parti per il risarcimento in caso di inadempimento di una delle parti (come potrebbe essere il caso della coppia di sposi che non mantiene l'impegno).

Precisato quanto sopra, osserviamo che l'attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del CoVid19 sia un evento imponderabile e straordinario, che impedisce la celebrazione del Suo matrimonio e fa venire meno - per il momento - il Suo interesse all'esecuzione dell'accordo.

L'oggetto del contratto concluso con l'atelier è infatti il pagamento di un prezzo verso la realizzazione di un abito da sposa per il Suo matrimonio.

In tale schema si inserisce l'evento Coronavirus, che ha preteso la pubblicaizone dei Decreti Ministeriali che hanno impedito la circolazione delle persone, l'attività ludica e - in ogni caso - l'assembramento delle persone, vietando espressamente le cerimonie civili e religiose.

E' del tutto evidente che, alla luce dei provvedimenti del Governo, l'oggetto e la causa del contratto da Lei concluso con l'atelier sono al momento impossibili.

La norma che interessa per la fattispecie in esame è l'art. 1256 del Codice Civile, ai sensi del quale "l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".

In tale ottica, verrebbe meno la possibilità per Lei di sposarsi e, dunque, di far realizzare l'abito da sposa; certo è che l'impedimento oggettivo dovuto all'emergenza Covid19 potrebbe essere "solo" temporaneo, come auspichiamo tutti.

Tuttavia, se la sospensione (o il decorso temporale) è tale da far perdere al creditore (Lei) l'interesse alla prestazione, ancora una volta l'obbligazione si estingue.

La norma citata, infatti, prosegue: "Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla."

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, riteniamo che Lei sarà tenuta ad adempiere alla prestazione (versamento del saldo prezzo) solo nel momento in cui la prestazione tornerà ad essere possibile poiché, a seguito della cessazione dell'emergenza CoVid19, potrà essere celebrato il Suo matrimonio (dunque l'anno prossimo, come da Lei giustamente richiesto all'atelier).

Avvocato Marta Calderoni

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda