Quali informazioni obbligatorie sono da indicare?

Ciao, io ho un sito web e volevo vendere delle cose su questo sito. Il sito è registrato con una domain ".guru" e con il hosting in Islanda. I miei clienti sono dalla Germania, Austria, Svizzera. È obbligatorio di mettere la sede legale (mio nome/ditta+indirizzo) su mio sito? Devo mettere anche mio nome? Cordiali saluti, 

Diritto del Consumatore (15/11/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Buon giorno se il titolare del sito (immaginiamo lei) opera dall’Italia (cioè è un soggetto tenuto a conformarsi alla legge italiana), la norma di riferimento per il commercio elettronico è posta dal D.lgs. 70/2003. 

Più precisamente, le informazioni generali obbligatorie sono quelle indicate dall’art. 7 del D.lgs. 70/2003, che, per sua comodità di riferimento, riportiamo di seguito: 

Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)

In vigore dal 14 maggio 2003

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;

b) il domicilio o la sede legale;

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:

1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;

2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;

3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;

g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;

h) l'indicazione, in modo chiaro ed inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

 

2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.

3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”.

 

L’applicazione della norma appena citata prescinde dall’estensione del dominio e dalla nazionalità dei soggetti che accedono al sito per effettuare acquisti.

Cordialmente.

 

Team Avvocato Accanto

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