Quando è possibile recedere dal contratto di apprendistato e a quali condizioni

Salve, Ho un contratto di apprendistato di 3 anni che mi scadrà il 30 09 2021. Volevo sapere in quali casi vige il divieto di esercizio del diritto di recesso al termine del periodo formativo da parte del datore di lavoro. Grazie
Diritto del lavoro (19/01/2021)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che la normativa vigente in materia di apprendistato prevede che il contratto di apprendistato abbia una durata massima fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro; in particolare, la durata massima dell’apprendistato professionalizzante non può essere superiore a tre anni oppure cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Alla fine del periodo formativo, se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso dal rapporto di lavoro, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ne consegue che la disciplina del recesso nel contratto di apprendistato è diversa a seconda che l’atto interruttivo del rapporto intervenga alla fine del periodo di formazione oppure nel corso del periodo formativo.

Nel primo caso, ovvero quando il recesso interviene al termine del periodo formativo (nel Suo caso, al termine dei tre anni), la legge prevede che il datore di lavoro possa recedere dal rapporto di lavoro senza dover indicare una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. Occorrerà, dunque, rispettare unicamente il periodo di preavviso di licenziamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Se, al contrario, il recesso non viene esercitato il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il recesso durante il periodo formativo (nel Suo caso prima del 30 settembre 2021), invece, può avvenire solo nelle cause previste dalla normativa per il licenziamento del lavoratore subordinato, ovvero:

  • per giusta causa: si ha quando l’apprendista pone in essere una condotta negligente, del tutto contraria agli obblighi che gli derivano dalla legge e dal contratto di lavoro;
  • per giustificato motivo soggettivo: ricorre se l’apprendista pone in essere un comportamento negligente ma meno grave della giusta causa;
  • per giustificato motivo oggettivo: ricorre se l’azienda, a causa di una modifica degli assetti organizzativi, sopprime la posizione di lavoro ricoperta dall’apprendista.
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