Ai sensi dell'articolo 2119 c.c., sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere anticipatamente dal contratto a tempo determinato solo in presenza di una giusta causa.
In difetto di una giusta causa, il recesso anticipato è risarcito con una somma pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dall'interruzione del rapporto alla naturale scadenza dello stesso.
Contrattualmente le parti possono prevedere una misura risarcitora diversa.
In caso di dimissioni senza giusta causa, nel corso del rapporto o dopo il rinnovo dello stesso, il lavoratore non ha diritto alla NASPI, non sussistendo il requisito essenziale della "involontaria perdita del posto di lavoro".
Avvocato Antonella Martufi
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