Come incide l’emergenza Covid sulla proroga dei contratti a termine?

Salve volevo prorre una domanda. Io il 31 luglio ho avuto la proroga di un contratto a tempo determinato fino al 7 ottobre con oggetto "prosecuzione del contratto a tempo determinato ex art 93 Co 1 bis 77/20. Io terminavo l'anno il 30 settembre ma grazie a questo articolo fino al 7 ottobre. Ora la mia domanda: il nuovo dpcm, che dà la possiblita di prorogare entro il 31 dicembre per un massimo di 24 mesi, è compatibile con la vecchia proroga ricevuta? Oppure devono procedere solo con l'indeterminato?. Grazie mille

Diritto del lavoro (10/09/2020)
lawyer
Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
Segui l’avvocato
Risposta:

Occorre premettere che la disciplina dei contratti a termine è stata oggetto di diversi interventi normativi, in particolare nel periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid.

La norma richiamata dalla Sua azienda ha introdotto una sorta di "proroga automatica" del contratto a termine, statuendo che "il termine dei contratti......di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".

In sostanza, la richiamata norma ha introdotto una sorta di proroga automatica della durata del contratto a termine corrispondente al periodo di sospensione dell'attività dovuta al COVID.

La norma, tuttavia, non pare aver modificato il termine di durata massima del contratto di lavoro a termine, ovvero 12 mesi rinnovabile fino a massimo 24 mesi, anche senza causale.

A riguardo, il riferimento è all'art. 93 del D.L. n. 34/2020 che viene completamente sostituito dall’articolo 8 del D.L. n. 104/2020, statuendo che "In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e’ possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Ad avviso di chi scrive, pertanto, le due disposizioni sono compatibili, e parrebbe possibile una ulteriore proroga del Suo contratto nei termini di 24 mesi.

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda