Quali sono le proroghe possibili nel contratto a termine alla luce del Decreto Dignità?

Salve, vorrei un'informazione per quanto riguarda il rinnovo dei contratti. Sono stata assunta come .... presso .... il ....., sono stata rinnovata con più contratti di proroghe fino al 31 ottobre 2019. 1 contratto :4 luglio 2018 al 31 luglio 2018 2 contratto 1 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 3 contratto 1 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 4 contratto dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019 poi ho lavorato dal 1 giugno al 30 giugno percependo regolare stipendio senza però aver firmato nulla e al 30 giugno mi è arrivato un 5 contratto che prorogava il mio contratto che finiva il 30 giugno a scadenza il 31 ottobre 2019. Quello che vorrei sapere è l'azienda è obbligata ad assumermi a tempo indeterminato? se si e non lo fa io cosa posso fare? ha ancora la possibilità di farmi rinnovi.

Diritto del lavoro (26/09/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che il Suo contratto originario, stipulato in data 4 luglio 2018, ricadeva sotto la disciplina del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), a norma del quale erano possibili massimo 5 proroghe al contratto di lavoro a tempo determinato, con una durata limite del rapporto complessivo di 36 mesi.

Tuttavia il successivo Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96), a norma del quale sono possibili solo 4 proroghe del rapporto a termine, con una durata massima di 24 mesi, trova applicazione anche ai vecchi contratti di lavoro a termine qualora il rinnovo o la proroga avvenga dopo il 31 ottobre 2018.

Venendo alla Sua situazione, essendo intervenuta una proroga successiva al 31 ottobre 2018 (per intenderci, la proroga del contratto per il periodo dal 1 novembre 2018 al 28 febbraio 2019), il Suo contratto a termine dovrà essere disciplinato dalle disposizioni del Decreto Dignità, con la conseguenza che possono essere considerate legittime massimo 4 proroghe per una durata massima di 24 mesi.

Se la durata massima del Suo rapporto di lavoro (16 mesi fino al 31 ottobre 2019) può considerarsi legittima, si potrebbe valutare la sussistenza dei presupposti per contestare il superamento del numero massimo di proroghe, in quanto al Suo contratto sono state concesse 6 proroghe (se consideriamo come tale anche il periodo lavorato dal 1 giugno 2019 al 30 giugno 2019), ovvero un numero superiore rispetto al massimo consentito dalla nuova legge.

Al termine del rapporto di lavoro, pertanto, in caso di mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potrebbero essere valutati i presupposti per contestare all'azienda la violazione delle norme di legge in materia di contratto a tempo determinato, con tutte le conseguenze ivi previste (eventuale costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

 

Avvocato Egidio Rossi

 

 

 

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