Possibili le dimissioni per giusta causa in caso di ritardo nel pagamento dello stipendio?

Buongiorno. Vi scrivo per questo, io sono un impiegato tecnico progettista e disegnatore CAD assunto a tempo indeterminato presso un ufficio tecnico con CCNL Metalmeccanici (artigiani), il mio stipendio andrebbe eroagato entro il 15 del mese successivo, ma il mio titolare , spesso e volentieri, non rispetta questa scadenza. Io vorrei sapere, come da mio CCNL, la prossima volta che lo stipendio tarda oltre il 15 giorno del mese successivo, io posso rassegnare le mie dimissioni per giusta causa, giusto? Grazie per la vostra attenzione e colgo l'occasione per porgere Cordili Saluti.
Diritto del lavoro (26/06/2019)
lawyer
Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
Segui l’avvocato
Risposta:

Occorre premettere che, quando trattiamo di giusta causa delle dimissioni, consideriamo quella particolare forma di inadempimento grave del datore di lavoro ossia quando, alla luce dell’economia generale del contratto, la prestazione o il ritardo della prestazione abbia una rilevanza tale da far perdere interesse alla controprestazione.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro sono considerati non soltanto il mancato pagamento della retribuzione ma anche il reiterato e cronico ritardo, soprattutto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un termine preciso entro il quale lo stipendo deve essere corrisposto al lavoratore.

Si segnalano, a riguardo, diverse pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Milano - sent. n. 1713/2017, Cass. Civ. sent. n. 1667/2003 e Cass. Civ. sent. n. 9873/17 del 19.04.2017, secondo le quali il lavoratore deve essere retribuito con regolare stipendio in una data ben precisa, stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicato. Superato tale termine il lavoratore può dimettersi per giusta causa se lo prevede il contratto collettivo.

La Corte ha quindi sostenuto che, laddove il contratto collettivo stabilisce un termine preciso entro cui lo stipendio debba essere versato, il ritardo anche di un solo giorno consente la giusta causa di recesso dal contratto, a nulla valendo qualsiasi altra giustificazione. Detta data deve considerarsi una deadline, il termine ultimo ed essenziale per l’adempimento.

Di conseguenza, un ritardo nel pagamento della retribuzione, oltretutto se reiterato e costante, potrebbe ipoteticamente concretizzare l'ipotesi di giusta causa delle dimissioni.

Il consiglio, in ogni caso, è quello di precedere ogni azione con l'invio al datore di lavoro di una comunicazione formale con la quale si intima il rispetto rigoroso del termine di pagamento della retribuzione previsto nel CCNL, pena la presentazione delle dimissioni per giusta causa.

 

Avvocato Egidio Rossi

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda