Cento per cento di invalidità: posso essere inserito nelle liste per il collocamento protetto?

Buongiorno. Ho 44 anni e vivo da solo da due mesi a seguito della morte di mia madre. Da anni in cura per ansia, depressione e disturbi di personalità, il mio medico e quello del Cps si sono decisi a rilasciarmi i documenti per chiedere l'invalidità. Secondo il medico di base potrei arrivare dal 70 al 100 per cento e vorrebbe farmi avere anche l'accompagnamento. Vorrei sapere se, prendendo il cento per cento, potro' comunque essere inserito nelle liste per il collocamento protetto, oppure se mi sara' interdetto ogni lavoro, se mi obbligheranno ad avere l'amminnistratore di sostegno, ad andare in una comunità o ritireranno il passaporto , oppure altre limitazioni di diritti civili e prerogative individuali. Grazie e buon lavoro.

Diritto del lavoro (26/01/2021)
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Autore:
Avvocato Massimo Da Ronch
Diritto del lavoro, Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Diritto delle società. Che cos'è e come funziona?
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Risposta:

L’invalidità al 100% è la condizione in cui si trova il soggetto che è affetto da minorazioni congenite o acquisite che riducono in maniera totale le sue capacità. L’ordinamento giuridico riconosce all’invalido determinate agevolazioni e benefici, nonché tutele che variano a seconda della gravità dell’invalidità stessa e da ulteriori condizioni.
Fatte tali premesse, la sola invalidità civile del 100% non determina l’impossibilità di lavorare, a meno che non sia riconosciuta anche un’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa. Quest’ultima dovrà essere debitamente accertata a mezzo di una certificazione medica che attesti lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. La stessa potrà costituire motivo di presentazione della domanda di pensione di inabilità, quale prestazione economica, erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Come disposto dal Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, questo accertamento valuta la riduzione della capacità lavorativa, individuando anche l’eventuale capacità lavorativa residua. Un tale riduzione, comunque, non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo.
Pertanto, il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo.
La legge n. 68/1999 prevede, infatti, che tutti gli invalidi civili di età compresa tra i 15 ai 65 anni (60 anni per le donne) con una percentuale superiore al 45% che risultano disoccupati, possano iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti.
Circa l’obbligo della nomina dell’amministratore di sostegno occorre dover precisare quanto segue.
Si tratta di una figura istituita per tutelare quelle persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Tale misura di protezione, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, prevede che ai fini dell’applicazione della stessa siano presenti due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l’altro di tipo oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causale. Solo qualora l’invalidità accertata possa causare una impossibilità concreta a provvedere ai propri interessi potrebbe essere nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio un amministratore di sostegno.
In caso di nomina, il beneficiario può ancora continuare a svolgere personalmente e senza bisogno di alcuna autorizzazione gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Costituiscono, invece, una eccezione gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono sia il consenso dell’amministratore di sostegno che l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Circa le limitazioni di diritti civili e/o prerogative individuali, l’invalidità civile accertata non preclude la titolarità dei diritti siffatti in automatico, essendo doveroso un intervento del Giudice in tal senso, qualora vi siano le condizioni per le quali è opportuno limitarne l’esercizio.
Un caso estremo è propriamente l’interdizione che costituisce la misura di protezione giuridica più grave e richiede una condizione di infermità assoluta ed abituale tale da rendere i soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi (si parla, infatti di una incapacità legale assoluta).
Stante quanto sopra, l’invalidità al 70 o al 100% eventualmente accertata non determina in alcun modo in automatico una incapacità legale assoluta, essendo riconosciuti al soggetto invalido diritti di diversa natura.

 

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