In base all’orientamento della Corte di Cassazione, le dimissioni possono essere annullate, se nel momento in cui sono state rassegnate, il lavoratore si trovava in uno stato di turbamento psichico, tale da impedire la formazione di una volontà consapevole e ledere la sua capacità di autodeterminazione e di comprensione dell’atto che stava compiendo, (Cassazione, sentenza 21.11.2018, n.30126).
L’annullamento delle dimissioni del lavoratore pubblico, comporta la riammissione in servizio nella forma della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, da cui decorrerà l’anzianità ai fini giuridici, economici e previdenziali.
Una volta ricostituito il rapporto, fermi restando gli attuali requisiti e presupposti normativi, sarà possibile accedere alla pensione anticipata nella formula “quota 100”.
Avvocato Antonella Martufi
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