Permessi 104 non usufruiti: utilizzabili il mese successivo?

Godo della legge 104, vorrei chiederLe se i 3 giorni di permesso al mese sono cumulabili, ossia se in un mese non ne usufruisco, il prossimo mese ho diritto a 6 giorni? Inoltre non ho usufruito dei 12 giorni aggiuntivi del mese di aprile, posso usarli nel mese di maggio? La legge si applica allo stesso modo per tutti, io sono un militare. 

Diritto del lavoro (29/04/2020)
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Autore:
Avvocato Paolo Pedretti
Diritto del lavoro, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili
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Risposta:

La Legge n. 104 / 1992 costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale finalizzato a supportare i disabili gravi e coloro che li assistono in via continuativa. 

All’uopo, l’art. 33, co. 3 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, il diritto di fruire di tre (3) giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.  

Per “situazione di gravità” si intende quella per cui, a causa di una minorazione fisica o psichica, il soggetto necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale tanto nella sfera individuale quanto in quella di relazione (art. 3, co. 3, L. n. 104 / 1992). 

Il beneficio è fruibile soltanto se la persona per la quale si chiede il permesso non si trovi ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, in quanto idonee ad assicurare un’assistenza sanitaria continuativa. 

Le questioni sollevate in passato circa l’applicabilità dei benefici di cui alla L. n. 104 / 1992 ai militari ed agli appartenenti alle forze dell’Ordine sono state risolte affermativamente. 

La mancata fruizione dei tre giorni di permesso mensili ne comporta la perdita: pertanto, è esclusa la cumulabilità nel mese successivo.  

Ovviamente si perdono soltanto i permessi non goduti; di talché nel mese successivo il lavoratore potrà beneficiare di altri tre giorni di permesso (ma non più di tre). 

Per fronteggiare la situazione emergenziale in corso, il Decreto legge n. 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. “Cura Italia”) ha potenziato le misure di sostegno economico per le famiglie. 

In particolare, l’art. 24 prevede un’estensione della durata dei permessi retribuiti concessi dalla Legge n. 104 / 1992: ai tre (3) giorni mensili si aggiungono ulteriori dodici (12) giorni complessivi da fruire nei mesi di marzo ed aprile 2020. 

Allo stato attuale non sono previste proroghe per il mese di maggio 2020. 

Avvocato Paolo Pedretti

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