E' possibile una modifica unilaterale del contratto di lavoro da full time a part time?

Può il datore di lavoro cambiare il mio contratto ( per altro di 160 ore a tempo indeterminato) in un contratto part- time senza il mio consenso? Quali e quanti sono gli strumenti a mia disposizione per contrastare questa ingiustizia dato che io sono sottopagata già da 20 anni (senza cioè né scatti di posizione, né altri aumenti: la mia paga è di circa 6,50 euro l'ora a fronte di 10 euro l'ora rapportati in busta paga)?

Diritto del lavoro (27/05/2020)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

La trasformazione di un contratto di lavoro da full-time a part-time è ammessa solo se vi è un accordo, stipulato per iscritto, tra datore di lavoro e lavoratore. Dal 1° gennaio 2012 non è più necessaria la convalida della direzione provinciale competente per territorio.

A supporto segnaliamo una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 16169/2006) secondo la quale trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore.

Il rifiuto di quest’ultimo alla trasformazione del rapporto non può costituire in nessun caso giustificato motivo di licenziamento (nè, tantomeno, può determinare conseguenze sul rapporto di lavoro di Suo marito).

Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da full- time a part-time la riduzione della quantità (cioè dell’orario) del lavoro prestato determina una proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le sue componenti, compresi gli scatti di anzianità.

A completamento si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1375/18 del 19.01.2018), secondo la quale il datore non può decidere unilateralmente di passare da un rapporto a tempo pieno a un part-time, quindi a una riduzione delle ore di lavoro, senza il consenso scritto del lavoratore.

La necessità di un accordo preventivo con il lavoratore, argomenta la Corte di Cassazione, è da ravvisarsi nel fatto che la variazione, in aumento o in diminuzione del monte ore pattuito, è una modifica del contratto di lavoro inizialmente concordato che necessita di una rinnovata manifestazione di volontà. Tale volontà non può essere desunta da un semplice comportamento concludente delle parti, come ad esempio dal fatto che inizialmente il lavoratore si sia recato sul posto e abbia iniziato a svolgere le mansioni secondo il nuovo orario.

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