Cosa prevede il D.L. 1/2022 in materia di obbligo vaccinale per i lavoratori cinquantenni?

Mio marito ha più di 50 anni. È obbligato a vaccinarsi, per non perdere la retribuzione? Potrebbe comunque entrare a lavorare con tampone negativo? O il datore ha diritto a non farlo lavorare?

Diritto del lavoro (24/01/2022)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 – entrato in vigore l’8 gennaio 2022, ha introdotto in modo generalizzato l’obbligo della vaccinazione anti-Covid, seppure limitato alla fascia di età degli ultracinquantenni.

Ad oggi, pertanto, in aggiunta alla fascia di lavoratori già obbligati alla vaccinazione in quanto personale operante in specifici settori (sanitario, scolastico, forze dell’ordine), si aggiunge un obbligo generalizzato, quindi svincolato dal requisito di appartenere a specifici settori lavorativo, per tutti i cittadini over cinquantenni.

Interessante esaminare i contenuti della norma e gli impatti nel concreto per tutti i soggetti rientranti nel requisito di età.

Obbligo e sanzioni

Per coloro che hanno compiuto i 50 anni alla data del decreto, nonché per coloro che li compiono nell’anno e fino alla data del 15 giugno 2022, è fatto obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, fatta eccezione per coloro che certifichino motivi di salute che rendano necessario omettere o differire la vaccinazione.

L’inosservanza al predetto obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100, applicabile previo accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti distinzioni:

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione della sanzione il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunica ai soggetti che non hanno provveduto a rispettare l’obbligo di vaccinarsi l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale.

Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari devono dare notizia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

L’Azienda sanitaria trasmette all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede a notificare, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; è prevista l’opposizione all’avviso di addebito con ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

 Accesso ai luoghi di lavoro

Oltre all’obbligo vaccinale il decreto prevede, per gli over-50, che, per accedere ai luoghi di lavoro, si debba essere in possesso del cosiddetto “Green Pass rafforzato”, cioè della certificazione verde rilasciata a coloro che abbiano iniziato o completato il ciclo vaccinale o siano guariti da Covid da meno di 120 giorni.

In sostanza, tutti i lavoratori over-50 per poter lavorare non potranno più limitarsi a presentare il Green Pass semplice (ovvero quello ottenuto con esito negativo di tampone rapido e/o molecolare), ma dovranno avviare e/o completare il ciclo vaccinale e munirsi del cosiddetto “Green Pass rafforzato”.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il decreto dispone che il datore di lavoro debba adibire i predetti soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Chi non è in possesso del Super Green Pass non potrà recarsi sul luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La violazione delle suddette regole verrà punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (tale sanzione si aggiunge alla sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1).

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