Quali sono le conseguenze di un rifiuto al vaccino da parte di un operatore sanitario?

Buongiorno. Sono un infermiere dipendente di azienda ospedaliera pubblica. Non ho eseguito il vaccino covid e rischio in base al decreto legge del 1 aprile di essere sospeso senza retribuzione fino al 31 dicembre (a meno di non eseguire il vaccino).

La mia domanda è: se fossi sospeso potrei richiedere il licenziamento per giusta causa (per accedere alla naspi) essendo non retribuito? Grazie

Diritto del lavoro (19/04/2021)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che le dimissioni del lavoratore per giusta causa (unico caso di dimissioni volontarie che danno diritto alla naspi) hanno come presupposto un grave inadempimento posto in essere dal datore di lavoro, rappresentato essenzialmente da alcune casistiche elaborate dalla giurisprudenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato pagamento della retribuzione, mobbing, mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, molestie, gravi demansionamenti ecc.).

Come si può notare, il comun denominatore del concetto di "giusta causa" è un comportamento illegittimo posto in essere dall'azienda.

Ebbene nel caso che ci rappresenta non appare ravvisabile alcun comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro, semmai una semplice e chiara applicazione della recente normativa in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario (tra il quale rientra sicuramente la Sua figura di infermiere) nell'ottica delle misure assunte contro il Covid19.

Le segnaliamo, tuttavia, che in caso di rifiuto alla somministrazione del vaccino la sospensione dalla retribuzione è un provvedimento di natura residuale, in quanto in prima battuta il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, purché non comportino contatti interpersonali o, comunque, il rischio di diffusione del contagio da  SARS-COV-2 o Covid19, con il riconoscimento del corrispondente trattamento economico alle nuove mansione assegnate.

Solo ove ciò non sia possibile, la norma prevede la sospensione della retribuzione, nonché di qualsiasi compenso o emolumento, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Tutto ciò premesso, qualora lei non possa essere destinato dall'azienda ad altro incarico, la decisione di sospenderLa dal lavoro e dalla retribuzione non potrebbe essere considerata come una giusta causa di dimissioni.

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