A livello legislativo vi è stato un riconoscimento dell’importanza della conciliazione dell’attività lavorativa con la cura e l’assistenza alla famiglia e ai figli e la previsione di vari strumenti, volti ad agevolare l’esercizio effettivo del ruolo genitoriale.
Sono state introdotte, ad esempio, misure di riduzione/articolazione diversa del tempo di lavoro, ma una norma che imponga al datore di lavoro di evitare il sovrapporsi delle turnazioni dei genitori, non è mai stata approvata.
Va considerato, tuttavia, che alle organizzazioni sindacali è stato rimesso il ruolo di contrattare ed elaborare misure concrete di attuazione. Pertanto, andrebbe verificato che le imprese, presso le quali siete occupati, non abbiano definito accordi, anche in sede territoriale, di flessibilità oraria e organizzativa, tali da prevedere la possibilità di accedere ad una turnazione compatibile con le necessità familiari.
In assenza di accordi sindacali, è sempre possibile presentare un’esplicita richiesta al datore di lavoro, rappresentando le sue esigenze e motivandole anche con richiami al generale intento del legislatore di innovare rispetto all’organizzazione del lavoro e alle necessità familiari, (cfr articolo 9 della Legge 53/2000, in tema di flessibilità dell’orario per conciliare i tempi di vita e di lavoro).
Avvocato Antonella Martufi
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