Rientro al lavoro per la fase 2: i miei titolari mi possono obbligare a cambiare orario lavorativo, anche se io ho chiesto di non cambiarmelo per svariati motivi?
Occorre premettere che le disposizioni che disciplinano la materia relativa all'orario di lavoro sono state introdotte dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
In particolare, in materia di vaziazioni dell'orario di lavoro la richiamata normativa non fissa alcuna particolare regola riguardo la distribuzione dell'orario giornaliero, tuttavia il datore di lavoro non può disporre a suo arbitrio una riduzione dell'orario di lavoro dei propri dipendenti, ma ha il potere di modificarne la distribuzione nell'arco della giornata o della settimana, purchè tale modifica sia dovuta a effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Di conseguenza, Lei ha diritto a richiedere al Suo datore di lavoro di formalizzare quelle che sono le esigenze tecniche, organizzative e produttive che hanno determinato questa decisione.
Resta inteso, in ogni caso, che qualora il Suo contratto collettivo disponga l'osservanza di particolari oneri procedurali per la determinazione delle modalità temporali per l'effettuazione dell'attività lavorativa (per esempio, obbligo di informazione preventiva o di esame congiunto con i sindacati), il datore di lavoro può disporre la modifica della distribuzione dell'orario solo dopo aver osservato tale procedura.
Avvocato Egidio Rossi
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