Opzione per la prosecuzione del rapporto da parte del lavoratore pensionabile

Vorrei un chiarimento su una norma del CCNL Credito e precisamente all’articolo 77, comma 1,lettera b è scritto: “La cessazione del rapporto di lavoro (..) può avvenire A) (…) B) Per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrassesantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia”. La mia domanda è: qual’è “la vigente normativa di legge, in materia, che consentirebbe la prosecuzione del rapporto nel caso il lavoratore ultrasessantenne optasse per la prosecuzione del rapporto di lavoro? Premetto che sono dipendente di un istituto bancario privato
Diritto del lavoro (01/10/2018)
Risposta:

La normativa vigente è rappresentata dall’art. 6 del D.L. 791/1981 convertito in L. 54/82, che riguarda coloro che non hanno raggiunto l’anzianità contributiva massima utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il quale prevede che:

<< Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.>>.

 

Anche nel D.L. 201/2011, all’art. 24, comma 4, convertito in L. 214/2011, che qui sotto le riporto era stato previsto un meccanismo di incentivazione della prosecuzione del lavoro fino a settanta anni:

<< Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.>>.

La Cassazione si è recentemente pronunciata in proposito stabilendo che tale prosecuzione possa avvenire a condizione che datore di lavoro e dipendente abbiamo concordato ciò in maniera consensuale e mediante accordo scritto (Cass. 17589/2015).

 

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