E' possibile sottoscrivere un nuovo contratto dopo il mancato superamento del periodo di prova?

Buona sera, volevo chiedervi una mano per capire se mio padre sia stato vittima di un'ingiustizia e se ci siano gli estremi per un'azione legale nei confronti della sua azienda. In breve, mio padre (...anni) è stato assunto da un'azienda per svolgere una determinata mansione per uno stipendio accordato e scritto nel contratto. A pochi giorni dalla fine del periodo di prova, il datore di lavoro si è presentato con una lettera di licenziamento ed una nuova lettera di assunzione con un inquadramento inferiore al precedente (considerando comunque un cambio di CCNL), un salario inferiore e un altro periodo di prova. Gli è stato detto che essendo prossimo alla pensione è un cambiamento che comunque gli conveniva rispetto allo stare a casa.... ma la mansione effettiva non è cambiata. In sostanza, pur di non rimanere senza lavoro, è stato costretto a firmare il nuovo contratto. Secondo voi ci sono gli estremi per chiedere il ripristino del precedente contratto? Grazie mille Saluti

Diritto del lavoro (26/06/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito è necessario distinguere due profili, ovvero quello che attiene al precedente contratto di lavoro e quello relativo al contratto in corso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, presupponendo che il rapporto di lavoro si sia chiuso con il mancato superamento del periodo di prova (lo possiamo dedurre in quanto il recesso è avvenuto a pochi giorni dal termine della prova), putroppo non appaiono esservi gli estremi per un "ripristino" del precedente contratto, in quanto il datore di lavoro ha agito correttamente (seppur, molto probabilmente, avendo già in programma quanto avvenuto successivamente con la firma del secondo contratto).

Per quanto riguarda, invece, il nuovo contratto e il relativo inquadramento, nell'ipotesi in cui Suo padre svolgesse mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale assegnato dal datore di lavoro e vi fossero i presupposti previsti dall'art. 2103 Codice Civile, si potrebbero valutare gli estremi per chiedere sia il riconoscimento della qualifica superiore sia il pagamento delle differenze retributive e contributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse inquadrato correttamente rispetto alla mansione svolta.

 

Avvocato Egidio Rossi

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