Le conseguenze del mancato rispetto delle modalità di recesso nel contratto di collaborazione

buongiorno. sono un soggetto a p.iva e ho un contratto di collaborazione professionale con un'azienda della durata di 12 mesi rinnovabile di anno in anno. La disdetta, opzione attuabile da ambo le parti, deve essere comunicata entro 60 gg prima della decorrenza di fine rapporto di collaborazione. Nel caso io dia comunicazione di recesso offrendo i 60 gg di preavviso e l'azienda desideri interrompere il rapporto alla data di comunicazione, ho diritto a vedermi pagati I 60 gg? Grazie per la consulenza
Diritto del lavoro (26/09/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Il contratto di collaborazione a partita iva rientra, a tutti gli effetti, in una tipologia di contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Nel contratto di collaborazione le parti possono pattuire contrattualmente le modalità del recesso, ovvero pattuire termini di preavviso (come il Suo caso), e quantificare penali predeterminate nel caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità per operare il recesso.

Nel caso che ci ha rappresentato non sembrerebbero essere state pattuite contrattualmente delle penali, ma semplicemente l'obbligo di osservare il preavviso (quindi l'obbligo di operare il recesso con effetti differiti al termine del periodo di preavviso).

Ebbene, qualora il committente Le impedisse di osservare il termine di preavviso porrebbe in essere una violazione della clausola contrattuale che regolamenta il preavviso, con la conseguenza che Lei potrebbe pretendere il pagamento del periodo di preavviso non prestato (in questo caso, infatti, l'impossibilità di svolgere il proprio lavoro durante il periodo di preavviso potrebbe rappresentare un mancato guadagno, dovuto al prestatore d'opera in caso di recesso unilaterale da parte del committente, come disciplinato dall'art. 2227 del Codice Civile).

 

Avvocato Egidio Rossi

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