E' possibile eseguire forzosamente l'obbligo di reitegra del lavoratore?

Spettabile avvocato/tessa, vorrei chiederle delle delucidazioni in merito al caso di mio padre. Lo scorso ... marzo il giudice ha stabilito l'annullamento del suo licenziamento ed il reintegro a lavoro; ad oggi non ha avuto alcun tipo di notizia dal suo datore di lavoro. L'avvocato nel mese di aprile ha inviato solo due lettere: una di pignoramento all'azienda e l'altra per il reintegro; ed altro non fa se non scoraggiarlo oppure ripetere che altro non può fare. Sa che deve aspettare almeno 60 giorni per avere un notizia ma terminati questi 2 mesi a chi può rivolgersi se non è ritornato a lavoro? Inoltre gli è stato riferito che avrebbe avuto diritto allo stipendio ma non ha ricevuto nulla, Stessa sorte per il risarcimento di 12 mensilità e spese processuali. Cosa possiamo fare in merito? Distinti Saluti,

Diritto del lavoro (05/05/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito bisogna distinguere i due aspetti conseguenti alla sentenza del giudice ovvero, da un lato, l'importo delle mensilità dovute dalla società e, dall'altro, l'obbligo di reintegra.

Sul primo aspetto, appare corretto l'operato del Collega che ha avviato il pignoramento, anche se la possibilità di recuperare le somme dovute dipende da diversi fattori, il primo dei quali è rappresentato dalle effettive disponibilità economiche della società.

Quanto alla reintegra, occorre premettere che, come statuito in diverse sentenze della Corte di Cassazione, l’ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non è suscettibile di esecuzione forzata, in quanto l’esecuzione in forma specifica è possibile solamente per le obbligazioni di fare di natura infungibile, mentre la reintegrazione nel posto di lavoro comporta non soltanto la riammissione in azienda (e cioè un comportamento passivo riconducibile a un semplice “pati”), ma anche un indispensabile e insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro, consistente, tra l’altro, nell’impartire al dipendente le opportune direttive, nell’ambito di una relazione di reciproca e infungibile collaborazione.

In sostanza, non è possibile costringere l'azienda a reintegrare Suo padre - nonostante la sentenza favorevole - ma è possibile chiedere un risarcimento danni ulteriore rispetto all'indennità statuita dal giudice in sentenza, derivante dal mancato rispetto, da parte dell'azienda, dell'ordine di reintegra.

Resta inteso che anche questa seconda voce di danno potrà essere richiesta esecutivamente, così come le indennità indicate in sentenza, ma la realizzazione effettiva dipende dalle risorse finanziarie dell'azienda.

 

Avvocato Egidio Rossi

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