e' possibile la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro?

Salve, ho un contratto a tempo determinato, con inquadramento nel ccnl 483 livello 6s, a tempo parziale orizzontale con media di 20 ore settimanali. Svolgo una mansione amministrativa e lavorando in un ufficio con solo il mio datore di lavoro, in diverse occasioni trovandosi lui in trasferta o fuori sede mi ha chiesto di non presentarmi a lavoro, visto che non ci sarebbe stato nessuno in ufficio. Tali ore, avendo io finito le ferie (anche queste decise da lui nel periodo e nella durata di fruizione, sempre perché lui era fuori sede) non mi vengono retribuite e in busta paga sono segnate solo le ore da me svolte. Essendo la sospensione delle ore lavorativa imposta dal datore di lavoro (io sarei disponibile a recarmi a lavoro in quei giorni) ho qualche diritto in merito ad una retribuzione dell'intero stipendio? O può ridurmi le ore di lavoro, e di conseguenza lo stipendio, a suo piacimento?Cosa posso fare? Ringrazio sentitamente.

Diritto del lavoro (28/10/2019)
lawyer
Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
Segui l’avvocato
Risposta:

Occorre premettere che il lavoratore a tempo determinato è un lavoratore subordinato, il quale mette a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione per l'orario di lavoro pattuito contrattualmente.

Riteniamo, pertanto, che il Suo datore di lavoro non possa autonomamente ridurre l'orario di lavoro (se non in presenza di determinati presupposti di legge o disposizioni della contrattazione collettiva), e debba comunque retribuirla come previsto nel contratto di lavoro. Le Sue assenze, infatti, non possono essere considerate ferie, permessi o malattia, ma semplicemente una volontà del datore di lavoro di non voler usufruire della Sua prestazione lavorativa.

Il consiglio, in ogni caso, è quello di formalizzare la Sua disponibilità a recarsi sul luogo di lavoro (possibilmente con e-mail o, meglio ancora, con una formale raccomandata), anche quando il datore di lavoro Le richiede di rimanere a casa, facendo presente che le ore non lavorate dovranno essere retribuite e non potranno essere trattenute per alcuna ragione dalla busta paga del mese di riferimento. 

 

Avvocato Egidio Rossi

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda