Ai sensi dell’articolo 2103 c.c., il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle successivamente acquisite e non può essere trasferito se non per comprovate esigenze, organizzative, tecniche o produttive.
La tutela avverso condotte discriminatorie (tra cui può essere annoverato un trasferimento - illegittimo- ad altra sede), è rafforzata nei confronti di alcune categorie di lavoratori, tra cui le persone disabili.
La Legge 104/1992 disciplina le misure di sostegno alla condizione di disabilità ed in particolare, l’articolo 33 prevede che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravitàpuò usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.”
Il consenso al trasferimento da parte della persona disabile, è stato definito un diritto incondizionato, che pertanto non soggiace alla valutazione delle esigenze tecniche, produttive e di sostituzione, che renderebbero legittimo il provvedimento nei confronti di altro lavoratore.
Riguardo al suo caso specifico – ferma restando la prova dei fatti e l’incidenza della modifica contrattuale a seguito della fruizione della Legge 68:
Ritengo che sia opportuno che proceda per la certificazione attestante la gravità della disabilità e nelle more del rilascio, in caso di trasferimento, ritengo che possa validamente opporsi al provvedimento in base alla giurisprudenza citata.
Sugli altri aspetti, non posso che rilevare che la complessità della vicenda, suggerisce la necessità di un’assistenza legale diretta e specifica per il suo caso, per la quale può considerarci disponibili, così da poter intervenire sia per sanare precedenti atti illegittimi in suo danno che per prevenire il ripetersi di atti vessatori.
Avvocato Antonella Martufi
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