Ho una disabilità grave: posso essere trasferito?

Buongiorno, ho un problema nel mio posto di lavoro. Sono una commessa 3 livello, che per prassi della mia azienda riconosce il responsabile di negozio..in questi giorni i miei collaboratori hanno messo su un teatrino mettendomi in cattiva luce a gli occhi dell’azienda, da qui e’ Seguito un demansionamento. Sono in forza da quasi 13 anni in organico. Da luglio 2018 ho subito una modifica contrattuale, essendo divenuta titolare della legge 68. Ho il timore adesso di poter essere trasferita in un altro luogo di lavoro, in una sede molto più distante poiché è prassi della mia azienda andare a fare questi movimenti mettendo sotto pressione i dipendenti. Posso evitare un trasferimento appellandomi alla L68? Eventualmente posso fare una richiesta personale per la legge 104? Grazie
Diritto del lavoro (22/02/2019)
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Autore:
Avvocato Antonella Martufi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Condominio, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Ai sensi dell’articolo 2103 c.c., il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle successivamente acquisite e non può essere trasferito se non per comprovate esigenze, organizzative, tecniche o produttive.

La tutela avverso condotte discriminatorie (tra cui può essere annoverato un trasferimento - illegittimo- ad altra sede), è rafforzata nei confronti di alcune categorie di lavoratori, tra cui le persone disabili.

La Legge 104/1992 disciplina le misure di sostegno alla condizione di disabilità ed in particolare, l’articolo 33 prevede che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravitàpuò usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.”

Il consenso al trasferimento da parte della persona disabile, è stato definito un diritto incondizionato, che pertanto non soggiace alla valutazione delle esigenze tecniche, produttive e di sostituzione, che renderebbero legittimo il provvedimento nei confronti di altro lavoratore.

Riguardo al suo caso specifico – ferma restando la prova dei fatti e l’incidenza della modifica contrattuale a seguito della fruizione della Legge 68:

  1. Riguardo alle mansioni e all’inquadramento- ha diritto al livello di inquadramento previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, in base alle mansioni effettivamente svolte e, in caso di mutamento di mansioni, previa valutazione della sussistenza di una dequalificazione, ha diritto al ripristino delle mansioni, a cui era assegnata (o ad altre equivalenti) oltre al risarcimento del danno;
  2. Riguardo alle condotte poste in essere dai collaboratori in suo danno- potrebbero fondare una richiesta di risarcimento autonoma oppure costituire uno degli aspetti determinanti la lamentata dequalificazione;
  3. Riguardo ai requisiti per accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 104/92- la normativa prevede il possesso della certificazione di handicapcon connotazione di gravità, (articolo 3-comma 3),accertata da apposita Commissione, istituita presso l’ASL di competenza. A titolo di completezza, le rappresento che la Cassazione, con recenti pronunce, interpretando l’articolo 33, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale italiana, ha affermato che, la mancanza di apposita certificazione, non comporta di per sé la legittimità di un eventuale trasferimento, ma la necessità che il provvedimento datoriale corrisponda ad effettive ed urgentiesigenze aziendali, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte" (Cassazione, sentenza 25379/2016 conforme a Cassazione, sentenza 9201/2012).

Ritengo che sia opportuno che proceda per la certificazione attestante la gravità della disabilità e nelle more del rilascio, in caso di trasferimento, ritengo che possa validamente opporsi al provvedimento in base alla giurisprudenza citata.

Sugli altri aspetti, non posso che rilevare che la complessità della vicenda, suggerisce la necessità di un’assistenza legale diretta e specifica per il suo caso, per la quale può considerarci disponibili, così da poter intervenire sia per sanare precedenti atti illegittimi in suo danno che per prevenire il ripetersi di atti vessatori.

Avvocato Antonella Martufi

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