Occorre premettere che, secondo quanto disposto dall'art. 2103, comma 8 del codice civile, il lavoratore non può essere trasferito da un unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In sostanza, soltanto quando sussistono queste ragioni, che a richiesta del lavoratore devono essere dimostrate ed evidenziate dal datore di lavoro, sarà possibile un trasferimento, che a seconda della distanza dall'attuale luogo di lavoro comporterà il diritto alle indennità previste dal CCNL di riferimento.
Il consiglio, pertanto, è quello di chiedere formalmente e per iscritto all'azienda di esplicitare la sussistenza di queste ragioni, in assenza delle quali si potrebbe valutare l'opportunità di opporsi al trasferimento.
Qualora, invece, la motivazione fosse effettivamente "l'andamento negativo" (crisi aziendale), lo strumento del trasferimento potrebbe rappresentare l'alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In ogni caso, anche la crisi aziendale deve essere dimostrata e strutturale (ovvero sussistente da diverso tempo e non soltanto un semplice e momentaneo calo di fatturato).
Avvocato Egidio Rossi
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